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Art. 91- Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

2. Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, la pena è diminuita.

Rassegna di giurisprudenza

Spetta all’imputato, laddove chieda il riconoscimento dell’esimente ex art. 91, provare la natura involontaria o incolpevole del suo stato di ubriachezza., al pari di quanto la legge richiede per ogni causa esimente di natura soggettiva (Sez. 7, 8148/2014).