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Art. 86 - Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato

1. Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto previsto dall’art. 611 (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) è reato di pericolo che si consuma nel momento stesso dell’uso della violenza o della minaccia, indipendentemente dal realizzarsi del reato-fine.

Se, però, quest’ultimo reato poi si realizza per effetto dell’azione o della compartecipazione del soggetto passivo della coazione, anche tale soggetto ne risponde in base alle norme sul concorso nel reato, a meno che non sia configurabile a suo favore una causa di esclusione della punibilità, come ad esempio quelle previste dagli artt. 46, 54, 86 (costringimento fisico, stato di necessità, determinazione dello stato di incapacità) (Sez. 6, 24.11.1989).