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Art. 350 - Agevolazione colposa (1)

[1. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.]

1. Articolo depenalizzato dall’art. 39, DLGS 507/1999.

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