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Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi (1)

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] (2).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 228/2003.

(2) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 3, L. 108/2010.

Rassegna di giurisprudenza

Le condotte descritte nell’art. 602 vanno considerate come “traffici delittuosi”, per tali intendendosi attività delittuose che comportino illeciti arricchimenti anche senza il ricorso a mezzi negoziali fraudolenti e quindi condotte delittuose caratterizzate da una tipica attività trafficante (Sez. 2, 30974/2018).

Il soggetto che si sia già reso responsabile della riduzione di taluno in schiavitù (art. 600), può commettere anche il reato di cui all’art. 602, non solo nel caso in cui alieni ad altri la persona resa schiava ma anche in quello in cui ne acquisti la «proprietà esclusiva», avendo in precedenza contribuito a rendere schiava la medesima persona, senza tuttavia diventarne l’unico «proprietario (Sez. 1, 21/2003).