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Art. 602-bis - Pene accessorie (1)

[1. La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.]

(1) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 19 dell’art. 3, L. 94/2009 e poi abrogato dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

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