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Art. 602-quater - Ignoranza dell’età della persona offesa (1)

1. Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall’art. 602-quater in relazione all’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (in applicazione del principio, è stata esclusa la sufficienza, ai fini della scusante, della mera dichiarazione del minore vittima di avere un’età superiore a quella effettiva, senza che fosse stata esperita dall’imputato alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell’affermazione) (Sez. 3, 3651/2014).

La previsione della c.d. ignoranza inevitabile, da parte del soggetto agente, dell’età della persona offesa, introdotta dalla fattispecie penale ex art. 602-quater, va coordinata con l’esegesi formatasi in relazione all’identica scriminante di cui all’art. 609-sexies, esegesi da operare in aderenza al principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, comma primo, Cost., secondo quanto indicato dalla sentenza 322/2007 della Corte costituzionale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, detta ignoranza inevitabile non può fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un’età superiore a quella effettiva essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un “impegno” conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco.

Ciò significa, in altri termini, che per esplicare efficacia scusante (e, dunque, per assumere i connotati della c.d. inevitabilità), l’ignoranza dell’età della persona offesa non dev’essere imputabile a leggerezza dell’agente (Sez. 3, 19192/2015).

Nulla osta a che la prova della consapevolezza della minore età, come per qualsiasi elemento costitutivo del fatto, possa essere anche indiretta, ossia dedotta sulla base di elementi indiziari concordanti, nel senso che, valutati nel loro insieme, confluiscano univocamente in una ricostruzione logica ed unitaria del fatto ignoto, purché  come avvenuto nel caso in esame  la deduzione del fatto noto rientri in un procedimento logico ispirato al massimo rigore ed alla più assoluta correttezza, onde evitare che il libero convincimento del giudice possa trasformarsi in arbitrio (Sez. 1, 9422/1986).

La sussistenza nell’agente del dubbio circa la minore età della vittima determina una possibilità di differente valutazione la quale, permanendo, impedisce il formarsi sicché il compimento dell’azione, nonostante la presenza di un’incertezza, comporta il superamento del dubbio determinando l’accettazione del rischio nella causazione dell’evento, che deve ritenersi accettato anche se l’agente abbia non la convinzione bensì semplicemente il dubbio che l’evento stesso possa concretamente verificarsi, e concretizzando dunque una responsabilità materializzabile, così come correttamente ritenuto dai giudici del merito, nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, 37837/2014).

Il fatto tipico scriminante ai sensi dell’art. 602-quater, ossia l’ignoranza inevitabile nella quale possa incorrere colui al quale il reato è attribuito, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, con la conseguenza che l’ignoranza inevitabile non può, come nel caso di specie, fondarsi soltanto o principalmente sulle dichiarazioni delle vittime di avere un’età superiore a quella effettiva, senza che sia esperita alcuna puntuale verifica circa la veridicità di una tale affermazione, essendo richiesto a chi si appresti al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età un impegno conoscitivo non formale, necessariamente approfondito e scrupoloso, ossia direttamente proporzionale alla presenza dei rilevanti valori in gioco, dovendosi infatti tutelare il libero sviluppo psicofisico dei minori (Sez. 3, 3651/2014).