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Art. 604-ter - Circostanza aggravante (1)

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018, in sostituzione dell’art. 3, DL 122/1993, convertito con L. 205/1993.

Rassegna di giurisprudenza

Integra il reato di minaccia aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, la condotta di colui che effettui telefonate all’indirizzo della persona offesa (in specie docente di storia e studiosa delle persecuzioni razziali antisemite avvenute in Italia durante l’occupazione nazista), prospettandole alcuni mali ingiusti, rientranti nel genere di quelli praticati in un lager nazista, e manifesti odio nei confronti del popolo ebraico ed esultanza per le persecuzioni di cui è stato vittima, considerato che la finalità di odio razziale e religioso  integrante l’aggravante in questione  sussiste non solo quando il reato sia rivolto ad un appartenente al popolo ebraico, in quanto tale, ma anche quando sia indirizzato a coloro che, per le più diverse ragioni, siano accomunati dall’agente alla essenza e ai destini del detto popolo (Sez. 5, 563/2012).

L’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, di cui all’art. 3 L. 205/1993, è configurabile nel caso di ricorso a espressioni ingiuriose che rivelino l’inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa (Sez. 5, 43488/2015).

L’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è configurabile quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, mentre non avrebbe rilievo la mozione soggettiva dell’agente, né sarebbe necessario che l’azione risulti intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno ed a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori (Sez. 5, 13530/2017).

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando  anche alla stregua della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la L. 54/1975  l’azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità (Sez. 5, 11590/2010).