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Art. 12

1. Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde:

1) ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;

2) alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;

3) alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;

4) alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;

5) alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;

6) al carcere, la reclusione fino a tre anni;

7) agli arresti, l’arresto da cinque giorni ad un mese.

2. Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l’arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

3. Ai lavori forzati a vita è sostituito l’ergastolo.

4. Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

5. Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile (1) che stabiliscono la pena di morte (2).

(1) Si tenga presente che il codice della marina mercantile è stato abrogato dall’articolo 1329 del codice della navigazione.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’articolo 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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