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Art.13

1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono richiamate l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, l’interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte secondo il codice penale.

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