Art. 25
1. La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.
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1. La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.