Art. 27
1. Le disposizioni stabilite dal capo 2 del titolo 3 del libro 1 del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell’attuazione del predetto codice.
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1. Le disposizioni stabilite dal capo 2 del titolo 3 del libro 1 del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell’attuazione del predetto codice.