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Art. 43

1. Per i fatti commessi anteriormente all’attuazione del codice penale non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l’articolo 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell’articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.

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