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Art. 14

Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

 1.  Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell’istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l’acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all’espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. È vietato, comunque, il possesso di denaro.

2.  Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo che consegue all’applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis e 64 della legge.

3.  Non è ammessa la ricezione dall’esterno di bevande alcoliche. È consentito l’acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è vietato l’accumulo di bevande alcoliche.

4. Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all’atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto o dell’internato.

5. I generi e gli oggetti provenienti dall’esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.

7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell’individuo.

8. I generi alimentari, ricevuti dall’esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona.

9. Il detenuto o l’internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.

10. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.

 

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