Art. 49
Criteri di priorità per l’assegnazione al lavoro all’interno degli istituti
1. Nella determinazione delle priorità per l’assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell’articolo 20 della legge.
2. Il direttore dell’istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.
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