Art. 73

Isolamento

1. L’isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell’infermeria o in un reparto clinico. Durante l’isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all’infermo anche per sostenerlo moralmente. L’isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

2. L’isolamento continuo durante l’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell’internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l’ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l’isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all’articolo 6 della legge.

3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni.

4. L’isolamento diurno nei confronti dei condannati all’ergastolo non esclude l’ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.

5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall’autorità giudiziaria che procede.

7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.

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