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Art. 74

Perquisizioni

 1. Le operazioni di perquisizione previste dall’articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l’accertamento con strumenti di controllo.

3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.

4.  Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall’articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.

5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l’ordine del direttore.

6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza secondo le disposizioni vigenti.

7.  In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l’urgenza.

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