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Art. 72

Risarcimento dei danni arrecati a beni dell’Amministrazione o di terzi

 1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell’Amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l’ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.

2. All’esito degli accertamenti e dopo aver sentito l’interessato, la direzione notifica per iscritto l’addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.

4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell’istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.

5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell’eventuale procedimento disciplinare.

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