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Art. 71

Compiti di animazione e di assistenza

 1. A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell’istituto possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro in comune.

2. Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l’esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l’acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.

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