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Art. 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività.

2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

6.2. Le sanzioni interdittive applicate in via definitiva.

Il modello prefigurato circoscrive molto l’orbita applicativa di tali sanzioni, indirizzandole essenzialmente verso quegli enti che nel corso del tempo hanno dimostrato una pervicace e non altrimenti contenibile tendenza alla commissione di illeciti particolarmente gravi. Il comma 1 si occupa della sanzione della interdizione dallo svolgimento dell’attività, prevedendone l’applicazione in via definitiva quando ricorre almeno uno dei seguenti casi.

Il primo concerne le ipotesi in cui si ha a che fare con un ente, o con una sua unità organizzativa, intrinsecamente illecito, il cui oggetto sia proiettato in modo specifico e assorbente alla commissione di reati.

In questa evenienza, per vero piuttosto infrequente nel contesto della tipologia di illeciti compresa nel decreto, l’interruzione in via definitiva dell’attività, mediante la sua interdizione, costituisce un inevitabile corollario: si tratta, infatti, di enti dimostratisi insensibili a qualsiasi prospettiva di riorganizzazione in direzione di un rassicurante recupero di legalità.

Il secondo caso riguarda enti che, sebbene siano stati assoggettati alla sanzione in discorso per almeno tre volte negli ultimi sette anni, commettono un illecito dipendente da un reato da cui l’ente ha ricavato un profitto di rilevante entità.

La definitività della sanzione interdittiva appare ampiamente giustificata, se solo si pensa che l’ente è rimasto sostanzialmente insensibile all’irrogazione di precedenti, identiche sanzioni interdittive, lasciando così trasparire l’impossibilità di rimanere sul mercato nel rispetto delle leggi. Pur non essendo intrinsecamente illecito, è tuttavia un ente strutturalmente incapace di rispettare le norme e di prevenire o di contenere in maniera apprezzabile il rischio-reato.

Non residua, perciò, spazio per l’irrogazione di sanzioni temporanee: anzi, le vicende dell’ente nel corso del tempo comprovano inequivocabilmente una incontenibile propensione all’illecito.

Il comma 2 della norma disciplina l’applicazione in via definitiva della sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Anche in questo caso, ci si è orientati nel senso di conferire decisivo rilievo al numero di reiterazioni dell’illecito, nel senso che l’ente soggiacerà a detta sanzione quando l’abbia già riportata almeno tre volte negli ultimi sette anni. In questa ipotesi, il giudice può affiancare al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione l’applicazione in via definitiva della sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Da ultimo, va segnalato che, a differenza di quanto si è previsto per le sanzioni interdittive applicate in via temporanea, quelle definitive non sottostanno al regime di obbligatorietà applicativa.

La discrezionalità riconosciuta al giudice è collegata al carattere estremo di tali sanzioni: di conseguenza, pur ricorrendone i presupposti applicativi, si rimette al giudice il compito di effettuare ogni ulteriore, utile apprezzamento in concreto: potrebbero, infatti, verificarsi ipotesi in cui la prognosi di irrecuperabilità dell’ente ad una prospettiva di legalità, cristallizzata in via astratta dalla norma, potrebbe trovare parziale smentita nei fatti.

 

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni in termini.