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Art. 27 - Responsabilità patrimoniale dell’ente

1. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

14. Responsabilità patrimoniale.

L’articolo 27, dando attuazione al criterio di delega di cui alla lettera h), stabilisce che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, escludendo, così, che possano essere chiamati a risponderne anche i singoli soci od associati, secondo la disciplina valevole in rapporto alle altre obbligazioni dell’ente (si pensi, tipicamente, ai soci illimitatamente responsabili di società personali).

La medesima disposizione estende, altresì, ai crediti dello Stato connessi alla responsabilità dell’ente per fatti di reato il privilegio che assiste, a norma del codice di procedura penale (v., in particolare, l’articolo 320, comma 2), i corrispondenti crediti dipendenti da reato.”

 

Rassegna di giurisprudenza

La responsabilità patrimoniale della società in relazione al profitto dei reati consumati dai suoi amministratori è del tutto autonoma ed è insensibile alle vicende societarie successive alla consumazione dei reati (Sez. 2, 29397/2012).

L’eventuale commissione di un illecito ai sensi del Decreto 231 può, almeno in astratto, costituire al contempo fattispecie produttiva di illecito extracontrattuale di cui l’ente deve rispondere in sede civile per responsabilità diretta.

La responsabilità amministrativa dipendente da reato riguarda anche le fondazioni atteso che l’art. 1 comma 2 estende l’applicabilità delle disposizioni in esso contenute agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni prive di personalità giuridica.

Conferma indiretta si ricava anche dall’art. 27 che, nello stabilire che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio, sembra fare diretto riferimento proprio alle fondazioni posto che nella sistematica del codice civile il richiamo al patrimonio rimanda, oltre che alle strutture societarie e alle associazioni non riconosciute, proprio a tali organismi (Tribunale di Milano, Sez. 1, 26 giugno 2008).

L’eventuale commissione di un illecito ai sensi del Decreto 231 può, almeno in astratto, costituire al contempo fattispecie produttiva di illecito extracontrattuale di cui l’ente deve rispondere in sede civile per responsabilità diretta, in base al principio generale della preposizione che dal sistema del codice civile (art. 2049 CC) emerge quale criterio di imputazione del fatto illecito.

È senz’altro possibile adire direttamente il giudice civile e, dimostrata incidentalmente la sussistenza sia del reato che dell’illecito amministrativo che in base ad esso sarebbe contestabile all’ente, ottenere il risarcimento dei danni subiti, previa naturalmente la doverosa prova circa il nesso di causalità ed il quantum. Se questo è vero, non si vede perché tale azione non possa essere trasposta nel processo penale (GIP del Tribunale di Napoli, 25 gennaio 2008).