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Art. 69

1.  Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

a)  gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b)  i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2.  Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, L. 18 agosto 2000, n. 248 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha sostituito l'intero Capo V, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

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