Art. 44
Nascite, matrimoni, decessi
1. Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell’istituto.
2. La direzione dell’istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all’autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia. La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.