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Art. 32

Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno

1. I detenuti e gli internati, all’atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

2. Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

3. Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell’istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l’acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

4. I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

5. I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell’amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell’eventuale procedimento penale e disciplinare.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.