Art. 32
Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno
1. I detenuti e gli internati, all’atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
2. Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
3. Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell’istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l’acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.
4. I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
5. I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell’amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell’eventuale procedimento penale e disciplinare.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.