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Art. 33

Isolamento (1)

1. Negli istituti penitenziari l’isolamento continuo è ammesso:

a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

b) durante l’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale;

il provvedimento dell’autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell’isolamento.

2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell’isolamento.

3. Durante la sottoposizione all’isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.

4. L’isolamento non preclude l’esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. m), D.Lgs. 123/2018.

Rassegna di giurisprudenza

L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p., che si aggiunge a quello notturno ex art. 22 c.p. sempre operante in caso di esecuzione dell’ergastolo, ha natura di sanzione penale quale inasprimento di tale tipo di pena, da ciò conseguendo che non sono comunque ammesse modalità esecutive tali da privare di effetti l’isolamento diurno di cui trattasi, come appunto specificatamente si verifica nel caso di apertura del «blindo» di separazione dagli altri detenuti durante il giorno (Sez. 1, 9300/2014). È pertanto evidente che la descritta fattispecie, in cui si deve correttamente eseguire la sanzione penale come irrogata secondo quanto previsto dalle norme sostanziali che contemplano la contemporanea applicazione dell’isolamento diurno e notturno, e pertanto continuo durante tutto l’arco della giornata, non è accostabile a quella disciplinata dall’art. 33 a prescindere dal tipo di pena, in presenza di specifiche condizioni verificatesi durante la restrizione (Sez. 1, 39830/2018).

L’isolamento continuo del soggetto in regime di sorveglianza particolare non ha alcun fondamento legislativo e lede il diritto al trattamento secondo principi di umanità e rispetto della dignità umana (Tribunale di sorveglianza di Bologna, 27 settembre 2011).