Art. 53

Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo

1.  Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

-  dal rispettivo parlamento;

-  dal rispettivo governo;

-  dal rispettivo capo di Stato; oppure

-  da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

2.  Ogni membro possiede le qualifiche, l’esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

3.  Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

4.  Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.

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