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Compro oro, finanza e legalità

Composition 8, Vassily Kandinsky, 1923, Guggenheim Museum, NewYork
Composition 8, Vassily Kandinsky, 1923, Guggenheim Museum, NewYork

[estratto dal libro Compro oro, finanza e legalità, in collaborazione con Mirko Barbetti, Filodiritto Editore, Bologna, Febbraio 2013]

Presentazione del volume Roma, 22 maggio 2013

 

L’oro il cui commercio è legittimamente consentito ai compro oro può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli “operatori professionali in oro”.

Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell’attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di “oro da gioielleria”.

A titolo di esempio, i compro oro:

- possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’articolo 1, comma 1, della stessa legge; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come “oro da investimento” a dover assumere la qualifica di “operatore professionale in oro”;

- non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto.

Non occorre la comunicazione di avvio dell’attività neppure nel caso in cui si intenda trattare “oro da investimento” o “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale” nei modi previsti dal predetto articolo 1, comma 4, della legge n. 7 del 2000.

Si osservi infine che i compro oro entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d’Italia, in altre parole, non esercita sui compro oro alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.

L’intento perseguito dal legislatore con l’adozione della presente legge era quello di non concedere dubbi sia su come identificare la natura dei beni da poter qualificare come oro, sia le caratteristiche che un’azienda deve possedere per poter esercitare lecitamente tale commercio. Infatti, stabilendo che le aziende siano configurate come «società per azioni, o società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa dotate di un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni», esclude de facto le ditte individuali o altre forme societarie alternative.

Altra condizione necessaria per commerciare in oro è la comunicazione, ed il rilascio di relativa autorizzazione, da parte della Banca d’Italia (si rammenta che dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano Cambi è soppresso e le sue funzioni in materia sono esercitate dalla Banca d’Italia decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007).

Nulla vieta, anche al titolare di una ditta individuale, di acquistare oreficeria per poi successivamente rivenderla, sia all’ingrosso che al minuto, fermo restando i “presidi” imposti appunto dalla legge 7 del 2000. Purtroppo però, allo stato attuale, innumerevoli sono i casi di gestori di compro oro che assumono in toto le funzioni e le competenze commerciali proprie di un operatore professionale, pur non attendendo ai requisiti imposti dalla legge, ed operando quindi in modo del tutto abusivo.

Al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette da segnalare, l’UIF ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo sul piano economico-finanziario, relativi a specifici settori di operatività o a singoli fenomeni. In mancanza di una normativa primaria sul punto, gli unici parametri di riferimento a livello operativo sono rappresentati dalle prescrizioni imposte dalle singole Questure che operano a livello territoriale, incidendo sul tessuto economico della singola porzione di territorio. Questo comporta un dislocamento delle prescrizioni che non consente una caratterizzazione uniforme, ma che nel complesso ci consente di vagliare da vicino l’operatività di un settore in crescita come quello del compro oro, partendo dal punto di vista dell’Autorità più vicina al territorio.

Punto essenziale delle prescrizioni della Questura riguarda i requisiti strutturali da possedere per ottenere il rilascio della licenza. Tra di essi:

- adottare, ove mancanti, sistemi di sicurezza passiva quali, vetri antisfondamento e sistema di video sorveglianza con obbligo di tenuta delle registrazioni sino ai 10 giorni successivi;

- inoltro da parte del titolare, anche per via telematica o cd rom, entro il quinto giorno di ogni mese al commissariato di competenza territoriale, la copia del registro delle operazioni giornaliere, svoltesi nel mese - precedente, nel quale sono riportate le generalità del privato che vende l’oro, le caratteristiche degli oggetti venduti ed il prezzo d’acquisto, allegando fotocopia del documento di identità esibito all’atto della compravendita e fotografia dell’oggetto acquisito;

- detto registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza;

- obbligo di tenere l’oro acquistato per dieci giorni previsti per l’eventuale riscatto, in un luogo sicuro e prontamente raggiungibile in caso di richiesta da parte della forze dell’ordine;

- il divieto assoluto di compravendita con soggetti minorenni;

- l’obbligo di indicare nel registro la modalità di pagamento per le operazioni che superano i mille euro previsti per la tracciabilità dei pagamenti ed il contrasto all’uso del contante per finalità di riciclaggio;

- l’obbligo di non ostruire la visibilità dall’esterno del locale oscurando completamente la porta d’ingresso e le eventuali vetrine esistenti;

- l’obbligo di cedere l’oro acquistato unicamente ai soggetti qualificati come “operatori professionali” o comunque operatori legittimati ex articolo 1 comma 4 della legge 7 del 2000;

- il divieto di fusione dell’oro ricevuto;

- l’obbligo di esposizione in luogo ben visibile della Licenza di Pubblica Sicurezza;

- il rispetto della normativa prevista dal decreto-legge 517 del 1992 in materia di strumenti per la pesa di oggetti preziosi usati.

A queste, si aggiungano le prescrizioni in materia di antiriciclaggio, per cui per i compro oro è raccomandata la «scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 231 del 2007, rivolto anche alle attività per le quali è previsto l’obbligo di licenza di cui all’articolo 127 del TULPS. Nel decreto ministeriale 17 febbraio 2011 del Ministero dell’interno sono pubblicati gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio».

In taluni casi è richiesto altresì di fotografare gli oggetti preziosi al momento della consegna e creare un archivio fotografico informatizzato da conservare per un quinquennio; le foto devono essere di qualità medio-alta, scattate a distanza non superiore di un metro e per singoli oggetti ed inoltre devono essere conservate nell’archivio digitale in formato originale.

Vieppiù, talaltra Questura richiede, al fine del rilascio della licenza, di munirsi preventivamente del certificato di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la categoria non alimentare, attendere trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune di appartenenza competente per territorio prima di iniziare lo svolgimento dell’attività, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 114 del 1998. È poi vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle singole regioni, ai sensi dell’articolo 21 comma 2, della legge regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28.

Da ultimo si segnala una recente disposizione della Questura di Roma riguardante la licenza ex articolo 127 del TULPS ed il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio. L’articolo 8, comma 2, lett. C), del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, ha sostituito il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (Disciplina relativa al settore del commercio) prevedendo che «nell’esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le tipologie di attività». Pertanto, tenuto conto dei pareri in merito del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’economia, risulta venuto meno il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio, previsto dalla previgente normativa, in materia di commercio.