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Concordato - Cassazione Civile: commissario giudiziale e liquidatore concordatario: distinzione di ruoli e compensi anche nel caso in cui gli stessi siano svolti dalla medesima persona

Nell’ambito del concordato preventivo con cessione di beni, occorre specificare ex ante, ai fini di una corretta trattazione del caso di specie, e dell’individuazione dei momenti significativi all’interno della procedura, la distinzione tra due rilevanti figure disciplinate dalla Legge Fallimentare: commissario giudiziale e liquidatore concordatario.

La figura del commissario giudiziale, di cui agli articoli 165 e 185 della Legge Fallimentare, con riferimento alla fase anteriore e posteriore all’omologazione, che viene definita espressamente nel dettato fallimentare rispetto alla quale si individuano poteri di controllo e vigilanza; mentre per  quel che attiene invece la figura del liquidatore concordatario, quest’ultima viene disciplinata all’articolo 182 comma 1 Legge Fallimentare, in relazione all'analisi del caso de quo.

Nel caso di specie, a seguito di richiesta da parte della società Alfa di ammissione alla procedura concordataria con cessione di beni, il Tribunale adito omologava la proposta approvata dai creditori e, successivamente, a seguito di istanza del commissario giudiziale, ne liquidava il relativo compenso, compenso che veniva altresì esplicitato nella relativa sentenza di omologa.

Il medesimo commissario giudiziale veniva poi successivamente nominato, quale liquidatore giudiziale.

Ricorreva in Cassazione l’allora liquidatore giudiziale, lamentando la non refusione delle spese relative al suo compenso già liquidato in omologa; posto che il provvedimento relativo al suo compenso si limitava a liquidare in suo favore un ulteriore compenso di valore “residuale” oltre a quello già ottenuto per l’attività effettuata in funzione dell’attività svolta in qualità di commissario giudiziale.

Sul punto relativo alla duplice mansione assunta dalla medesima persona in seno alla procedura concordataria, la Giurisprudenza si è espressa confermando gli orientamenti precedenti, ribadendo che in tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere del distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento di ulteriore e diversa attività, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione. La specifica caratterizzazione dell’incarico di liquidatore ne rivela l’ontologica distinzione rispetto all’ufficio del commissario giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento è tenuto a svolgere attività di sorveglianza e controllo. La coincidenza soggettiva, per l’effetto, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni, che restano distinte e non assimilabili e per logico corollario meritevoli di distinto compenso.

La Corte di Cassazione, pertanto accoglie il ricorso in virtù della netta distinzione operante tra le due figure professionali.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 7 Marzo 2016, n. 4458)

Nell’ambito del concordato preventivo con cessione di beni, occorre specificare ex ante, ai fini di una corretta trattazione del caso di specie, e dell’individuazione dei momenti significativi all’interno della procedura, la distinzione tra due rilevanti figure disciplinate dalla Legge Fallimentare: commissario giudiziale e liquidatore concordatario.

La figura del commissario giudiziale, di cui agli articoli 165 e 185 della Legge Fallimentare, con riferimento alla fase anteriore e posteriore all’omologazione, che viene definita espressamente nel dettato fallimentare rispetto alla quale si individuano poteri di controllo e vigilanza; mentre per  quel che attiene invece la figura del liquidatore concordatario, quest’ultima viene disciplinata all’articolo 182 comma 1 Legge Fallimentare, in relazione all'analisi del caso de quo.

Nel caso di specie, a seguito di richiesta da parte della società Alfa di ammissione alla procedura concordataria con cessione di beni, il Tribunale adito omologava la proposta approvata dai creditori e, successivamente, a seguito di istanza del commissario giudiziale, ne liquidava il relativo compenso, compenso che veniva altresì esplicitato nella relativa sentenza di omologa.

Il medesimo commissario giudiziale veniva poi successivamente nominato, quale liquidatore giudiziale.

Ricorreva in Cassazione l’allora liquidatore giudiziale, lamentando la non refusione delle spese relative al suo compenso già liquidato in omologa; posto che il provvedimento relativo al suo compenso si limitava a liquidare in suo favore un ulteriore compenso di valore “residuale” oltre a quello già ottenuto per l’attività effettuata in funzione dell’attività svolta in qualità di commissario giudiziale.

Sul punto relativo alla duplice mansione assunta dalla medesima persona in seno alla procedura concordataria, la Giurisprudenza si è espressa confermando gli orientamenti precedenti, ribadendo che in tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere del distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento di ulteriore e diversa attività, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione. La specifica caratterizzazione dell’incarico di liquidatore ne rivela l’ontologica distinzione rispetto all’ufficio del commissario giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento è tenuto a svolgere attività di sorveglianza e controllo. La coincidenza soggettiva, per l’effetto, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni, che restano distinte e non assimilabili e per logico corollario meritevoli di distinto compenso.

La Corte di Cassazione, pertanto accoglie il ricorso in virtù della netta distinzione operante tra le due figure professionali.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 7 Marzo 2016, n. 4458)