x

x

Congedo di maternità: si potrà lavorare fino al giorno prima del parto

Congedo di maternità
Congedo di maternità

Congedo di maternità: si potrà lavorare fino al giorno prima del parto

Abstract

La legge di bilancio 2019 n. 145/2018, ha di fatto introdotto, all’articolo 16, del decreto legislativo 151/2001 una nuova disciplina del congedo di maternità flessibile che prevede che le donne possano lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere il congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi esclusivamente dopo il parto. La domanda per congedo di maternità deve essere inoltrata al datore di lavoro e online all’Inps, anch’essa prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto.

 

Indice:

1. È sempre necessario il benestare del medico

2. La documentazione sanitaria

3. Il parere del medico

4. Sostituzione e sgravi

5. Lavoratrici autonome

6. Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

7. Presentazione della domanda all’INPS

 

La legge di bilancio 2019 n. 145/2018 ha di fatto introdotto, all’articolo 16 del decreto legislativo 151/2001 una nuova disciplina del congedo di maternità flessibile che prevede che le donne possano lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere il congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi esclusivamente dopo il parto.

 

1. È sempre necessario il benestare del medico

Per far ciò è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

 

2. La documentazione sanitaria

La lavoratrice deve acquisire tutta la documentazione sanitaria nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

La domanda per congedo di maternità deve essere inoltrata al datore di lavoro e online all’Inps, anch’essa prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto.

La lavoratrice deve far pervenire all’Inps il certificato medico di gravidanza, tramite un medico del Servizio sanitario nazionale – o con esso convenzionato – che provvederà all’invio telematico dello stesso; infine, la neo mamma è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro trenta giorni dal parto.

 

3. Il parere del Medico

Il parere del medico competente, in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria, è fondamentale perché si attesti l’assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere.

Esempio di gestante che prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto:

Data presunta parto: 26/6/2019

Data effettiva del parto: 30/6/2019

Riferimento temporale nella certificazione sanitaria: 26/6/2019

Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019.

Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019.   

I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26/6/2019) ed il giorno prima del parto (29/6/2019) sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

Durante la fruizione della flessibilità di cui all’articolo 20 del citato Decreto Legislativo n. 151/2001, è possibile prolungare ulteriormente la propria attività lavorativa utilizzando la facoltà di fruire della maternità dopo il parto, secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 1.4).

Le predette attestazioni devono essere prodotte al proprio datore di lavoro e all’Istituto entro la fine del settimo mese di gestazione (salvo il caso della flessibilità di cui al successivo punto 1.4). Ad ogni modo, tali attestazioni, se prodotte all’INPS oltre tale termine, devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza.

 

4. Sostituzione e sgravi

Il Datore di lavoro può avere l’esigenza di rimpiazzare la dipendente in congedo per sostituzione di maternità, in questo caso è previsto uno sgravio contributivo – limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro – e dei premi assicurativi Inail pari al 50 per cento. Nel caso in cui la sostituzione avvenga con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Questo tipo di agevolazione si applica a favore delle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni previste dal Testo unico sulla maternità (Decreto Legislativo 151/2001): l’agevolazione spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero – nel caso di minore adottato o in affidamento – per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare.

La Circolare Inps 1382/2011 ha precisato che lo sgravio può trovare applicazione anche nell’eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione del sostituto.

L’Inps provvede ad attribuire alla posizione contributiva riferita al datore avente titolo allo sgravio il codice di autorizzazione 9R che ha il significato di “Azienda avente titolo allo sgravio ex legge 53/2000”; quindi, il datore può recuperare il credito dai contributi da versare mensilmente.

 

5. Lavoratrici autonome

Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome (Legge 546/1987) come coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attività commerciali, e così via, che vadano in maternità e comunque entro il primo anno di età del bambino è possibile assumere personale a tempo determinato ovvero in somministrazione, per un periodo massimo di dodici mesi, usufruendo del beneficio in questione.

 

6. Rinuncia alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto

È possibile rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione solo prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità ante partum (ossia prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza).

Qualora, tuttavia, la lavoratrice gestante manifestasse, espressamente o implicitamente (ad esempio, presentando una nuova domanda di maternità), la decisione di non volersi più avvalere della predetta opzione dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità di cui al comma 1 del citato articolo 16 (due mesi ante partum e tre mesi post partum).

Da ciò deriva che i periodi ante partum lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa. Di conseguenza alla lavoratrice saranno indennizzati solo i periodi di congedo ante partum successivi alla rinuncia e i tre mesi di congedo post partum, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la stessa sarà regolarmente retribuita dal datore di lavoro e coperta sul piano degli obblighi contributivi.

I giorni lavorati durante il periodo ante partum si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto solo nell’ipotesi di cui al precedente paragrafo 1.7), in quanto trattasi di fatto sopravvenuto e non dipendente dalla volontà della gestante.

 

7. Presentazione della domanda all’INPS

La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro fino al nono mese ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione.

La domanda di maternità deve essere presentata:

  1. prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto
  2. comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità)
  3. esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo), tramite Patronato oppure tramite Contact center.

La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata:

  • in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale
  • oppure spedita a mezzo raccomandata (cfr. l’articolo 49 del D.P.R. 445/2000), in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.

Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di trattamento di tali dati, le Strutture territoriali avranno cura di attenersi alle istruzioni di cui alla circolare n. 123/2015.