Corte di Giustizia UE: limiti alla pubblicità sui motori di ricerca
Nel procedimento C‑558/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 12 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre 2008, nella causa
Portakabin Ltd,
Portakabin BV
contro
Primakabin BV,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Portakabin Ltd e la Portakabin BV, dai sigg. N.W. Mulder e A. Tsoutsanis, advocaten;
– per la Primakabin BV, dai sigg. C. Gielen e M.G. Schrijvers, advocaten;
– per il governo francese, dalla sig.ra B. Beaupère‑Manokha, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. L. Ventrella, avvocato dello Stato;
– per il governo polacco, dalle sig.re A. Rutkowska e A. Kraińska, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Krämer e W. Roels, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 5‑7 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 89/104»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la Portakabin Ltd e la Portakabin BV (in prosieguo, congiuntamente: la «Portakabin»), da un lato, e la Primakabin BV (in prosieguo: la «Primakabin»), dall’altro, e avente ad oggetto la visualizzazione su Internet di link promozionali a partire da parole chiave identiche o simili ad un marchio.
Contesto normativo
3 L’art. 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», dispone quanto segue:
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. <
>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)Nel procedimento C‑558/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 12 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre 2008, nella causa
Portakabin Ltd,
Portakabin BV
contro
Primakabin BV,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Portakabin Ltd e la Portakabin BV, dai sigg. N.W. Mulder e A. Tsoutsanis, advocaten;
– per la Primakabin BV, dai sigg. C. Gielen e M.G. Schrijvers, advocaten;
– per il governo francese, dalla sig.ra B. Beaupère‑Manokha, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. L. Ventrella, avvocato dello Stato;
– per il governo polacco, dalle sig.re A. Rutkowska e A. Kraińska, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Krämer e W. Roels, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 5‑7 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 89/104»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la Portakabin Ltd e la Portakabin BV (in prosieguo, congiuntamente: la «Portakabin»), da un lato, e la Primakabin BV (in prosieguo: la «Primakabin»), dall’altro, e avente ad oggetto la visualizzazione su Internet di link promozionali a partire da parole chiave identiche o simili ad un marchio.
Contesto normativo
3 L’art. 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», dispone quanto segue:
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. <