Corte di Giustizia UE: sì al brevetto di un ovulo umano non fecondato attivato con partenogenesi
Un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un embrione umano, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE con Sentenza del 18 dicembre, aprendo così le porte alla possibilità di brevettare alcune cellule staminali nell’Unione Europea.
Nel caso in esame, la High Court of Justice (Alta Corte di giustizia del Regno Unito) è stata interpellata con una controversia che vede la società International Stem Cell Corporation (ISC) opposta all’Ufficio britannico dei brevetti relativamente alla brevettabilità di processi di produzione che includono l’impiego di ovuli umani attivati mediante partenogenesi. Quest’ultima (denominata partenote) è un tipo di riproduzione caratterizzata dal fatto che la cellula-uovo si sviluppa senza essere stata fecondata.
Su tale questione è stato chiesto il parere della Corte di Giustizia UE, la quale è intervenuta affermando che un organismo non in grado di svilupparsi in essere umano non costituisce un embrione umano ai sensi della Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (98/44/CE).
Pertanto, se un ovulo umano mai fecondato si sviluppa in laboratorio, questo può essere utilizzato per scopi commerciali, comprato, venduto, usato per sperimentazioni e per la ricerca sulle malattie.
Tale decisione ribalta in parte quanto stabilito dalla Corte nella Sentenza “Brüstle” del 18 ottobre 2011, dove la stessa aveva rilevato che la nozione di embrione umano comprendeva gli ovuli umani non fecondati dal momento che i medesimi ovuli erano tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano. Ciò quindi non li rendeva brevettabili.
A tal proposito, la Corte UE, chiamata dall’Alta Corte di giustizia del Regno Unito a stabilire se tutti gli ovuli siano in grado di dare adito a un processo di sviluppo di essere umano, ha chiarito che questo non necessariamente avviene in tutti i casi e che il solo fatto che un ovulo umano attivato per partenogenesi inizi un processo di sviluppo non è sufficiente per considerarlo un embrione umano.
Spetta ora al Giudice nazionale verificare se nel caso di specie si incorra nella situazione prevista dalla Corte di Giustizia.
La sentenza è consultabile sul sito della Corte di Giustizia UE.
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Grande Sezione, Sentenza 18 dicembre 2014, causa C-364/13: Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/44/CE - Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Attivazione partenogenetica di ovociti - Produzione di cellule staminali embrionali umane - Brevettabilità - Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” - Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”)
Un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un embrione umano, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE con Sentenza del 18 dicembre, aprendo così le porte alla possibilità di brevettare alcune cellule staminali nell’Unione Europea.
Nel caso in esame, la High Court of Justice (Alta Corte di giustizia del Regno Unito) è stata interpellata con una controversia che vede la società International Stem Cell Corporation (ISC) opposta all’Ufficio britannico dei brevetti relativamente alla brevettabilità di processi di produzione che includono l’impiego di ovuli umani attivati mediante partenogenesi. Quest’ultima (denominata partenote) è un tipo di riproduzione caratterizzata dal fatto che la cellula-uovo si sviluppa senza essere stata fecondata.
Su tale questione è stato chiesto il parere della Corte di Giustizia UE, la quale è intervenuta affermando che un organismo non in grado di svilupparsi in essere umano non costituisce un embrione umano ai sensi della Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (98/44/CE).
Pertanto, se un ovulo umano mai fecondato si sviluppa in laboratorio, questo può essere utilizzato per scopi commerciali, comprato, venduto, usato per sperimentazioni e per la ricerca sulle malattie.
Tale decisione ribalta in parte quanto stabilito dalla Corte nella Sentenza “Brüstle” del 18 ottobre 2011, dove la stessa aveva rilevato che la nozione di embrione umano comprendeva gli ovuli umani non fecondati dal momento che i medesimi ovuli erano tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano. Ciò quindi non li rendeva brevettabili.
A tal proposito, la Corte UE, chiamata dall’Alta Corte di giustizia del Regno Unito a stabilire se tutti gli ovuli siano in grado di dare adito a un processo di sviluppo di essere umano, ha chiarito che questo non necessariamente avviene in tutti i casi e che il solo fatto che un ovulo umano attivato per partenogenesi inizi un processo di sviluppo non è sufficiente per considerarlo un embrione umano.
Spetta ora al Giudice nazionale verificare se nel caso di specie si incorra nella situazione prevista dalla Corte di Giustizia.
La sentenza è consultabile sul sito della Corte di Giustizia UE.
(Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Grande Sezione, Sentenza 18 dicembre 2014, causa C-364/13: Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/44/CE - Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Attivazione partenogenetica di ovociti - Produzione di cellule staminali embrionali umane - Brevettabilità - Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” - Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”)