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Cosa c’è da sapere sulla centrale rischi

Cosa c’è da sapere sulla centrale rischi
Cosa c’è da sapere sulla centrale rischi

Sommario:

1. Abstract

2. Introduzione

3. Intermediari partecipanti

4. Chi può usufruire di questo servizio?

5. Come avviene la richiesta

6. Chi può conoscere i dati della Centrale Rischi?

7. Come funziona la Centrale Rischi?

8. Regole per le segnalazioni

9. Quali servizi offre la CR agli intermediari?

10. È possibile contestare le informazioni presenti in Centrale Rischi?

11. Responsabilità degli intermediari

12. Accertamenti ispettivi

13. Segnalazione alla Centrale Rischi

14. Presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi

15. Natura della responsabilità e danno patrimoniale derivante dalle segnalazioni in Centrale Rischi

16. Ammissibilità della tutela cautelare

 

1. Abstract:

In questo articolo vengono descritte, dettagliatamente, tutte le informazioni inerenti al sistema Centrale Rischi. Nel caso di specie, si analizzano, passo per passo, non sole le metodologie di accesso al sistema, ma ha indicato, altresì, i soggetti che possono partecipare e usufruire dei servizi.

 

2. Introduzione:

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo gestito direttamente dalla Banca d’Italia, con la quale la stessa fornisce, agli intermediari partecipanti al sistema (banche o intermediari finanziari), informazioni circa lo stato di indebitamento della clientela.

Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso la propria clientela. Tale comunicazione ha ad oggetto i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. Come flusso informativo di ritorno la Banca fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

Nello specifico, la Centrale Rischi persegue i seguenti obiettivi:

  • migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela;
  • innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
  • rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.

La Centrale Rischi favorisce l’accesso al credito per la clientela “meritevole”.

Occorre sottolineare che le informazioni CR sono nominative e hanno carattere riservato: gli intermediari possono usarle con esclusivo riferimento all’assunzione e alla gestione del rischio di credito e per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

3. Intermediari partecipanti

La partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi, risulta obbligatoria per:

  1. le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del T.U.B.;
  2. gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B.;
  3. le società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999.

Gli intermediari finanziari per i quali l'attività di credito al consumo rappresenti più del 50 per cento dell’attività di finanziamento sono esonerati dall’obbligo di partecipazione al servizio. Gli intermediari finanziari che si rendono cessionari di crediti al consumo possono chiedere di essere esonerati dall’obbligo di partecipazione al servizio qualora i crediti acquisiti superino la soglia del 50 per cento dell’attività di finanziamento dagli stessi svolta. A tal fine essi devono inoltrare la relativa domanda alla Filiale della Banca d’Italia territorialmente competente.

 

4. Chi può usufruire di questo servizio?

  • persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il tutore, curatore o erede;
  • persone giuridiche i cui dati possono essere richiesti da: legale rappresentante, curatore fallimentare, soggetto munito di procura generale o speciale e il difensore legale munito di “procura alle liti”, i sindaci e i revisori contabili di società, i soci s.r.l. e i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone).

 

5. Come avviene la richiesta?

Il modulo per effettuare la richiesta dev’essere scaricato tramite il sito ufficiale della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) o ritirato presso le Filiali della Banca: il diretto interessato deve provvedere alla compilazione e alla firma dell’apposito modulo, successivamente dovrà allegare a suddetto documento la fotocopia leggibile di un proprio documento d’identità nel caso di richiesta inviata a mezzo posta, fax, posta elettronica certificata (PEC) o presentata allo sportello senza la sottoscrizione in presenza dell’addetto. La richiesta può essere inviata a una delle Filiali della Banca d’Italia tramite posta, fax, posta elettronica certificata (PEC) oppure consegnata di persona o tramite un delegato.

La risposta della Banca avviene tramite posta o PEC. I dati possono essere ritirati allo sportello delle Filiali dal diretto interessato o da un soggetto munito di apposita delega. La delega per il ritiro può essere scaricata dal sito ufficiale o ritirata presso le Filiali.

È possibile richiedere l’intervento della Banca d’Italia per ottenere da banche e società finanziarie lo scioglimento del legame societario da società di persone per i soci che abbiano ceduto la loro quota sociale, siano stati esdebitati o nel caso in cui la società sia stata cancellata dal registro delle Imprese.

 

6. Chi può conoscere i dati della Centrale Rischi?

  • gli intermediari;
  • i diretti interessati;
  • la Banca d’Italia e altre Autorità di controllo;
  • la magistratura penale.

7. Come funziona la Centrale Rischi?

Rilevazione mensile: in questo caso gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla banca d’Italia i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela. Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all’ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.

Rilevazioni inframensili: in questo caso, invece, nel corso del mese gli intermediari comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo:

  1. gli eventi che hanno interessato la propria clientela, nello specifico la comunicazione riguarda il passaggio a sofferenza e l’estinzione della sofferenza;
  2. la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il “rientro” degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti revolving.

 

8. Regole per le segnalazioni

Gli intermediari cessano di inviare le segnalazioni a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la soglia di segnalazione oppure è estinta.

Il venir meno dell’obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.

Se risultano errori nelle segnalazioni, gli intermediari devono immediatamente provvedere alle relative rettifiche in modo tale che la CR possa acquisirle e comunicarle tempestivamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata.

 

9. Quali servizi offre la CR agli intermediari?

Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio) che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalati.  La CR invia quindi mensilmente a ogni intermediario le posizioni globali di rischio di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati. Il flusso di ritorno viene trasmesso agli intermediari al termine della rilevazione mensile. Ad esempio, il flusso relativo alla rilevazione del 31 marzo (i dati di marzo devono essere inviati alla CR entro il 25 aprile) è disponibile i primi giorni di maggio.

Gli intermediari possono richiedere altresì informazioni sulla posizione globale di rischio anche dei seguenti soggetti e dei loro coobbligati (prima informazione):

  • coloro che si sono rivolti all’intermediario per un rapporto di credito e/o garanzia;
  • coloro che sono già clienti dell’intermediario ma non raggiungono la soglia di segnalazione in CR.

Le richieste di prima informazione possono avere una profondità storica massima di 36 mesi.

La CR comunica le informazioni inframensili su un soggetto agli intermediari che lo segnalano e a quelli che chiedono la prima informazione. Le notizie sulle informazioni inframensili che hanno interessato la classificazione dei crediti della clientela nel corso del mese integrano e aggiornano quelle raccolte con la rilevazione mensile.

10. È possibile contestare le informazioni presenti in Centrale Rischi?

Chi riscontra in CR un’informazione a suo nome che ritiene inesatta, può rivolgersi direttamente all’intermediario segnalante per la correzione. Se la Banca d’Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

 

11. Responsabilità degli intermediari

Il corretto funzionamento della Centrale dei Rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti. Ciò considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da un’erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnaletici. Particolare attenzione va riservata alla segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela; la precisa e completa comunicazione degli attributi anagrafici consente la corretta identificazione dei soggetti segnalati negli archivi della Centrale dei rischi ed evita inesattezze nella imputazione dei rischi.

Gli intermediari sono tenuti ad ottemperare senza ritardo agli ordini dell’Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale Rischi.

Ove l’ordine sia impartito alla Banca d’Italia, quest’ultima chiede prontamente tramite PEC o a mezzo fax all’intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere - tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta - alla rettifica e all’eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento.

In caso d’inerzia dell’intermediario, la Banca d’Italia provvede d’iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 144 del T.U.B. nei confronti dell’ente segnalante. Gli intermediari hanno, altresì, l’obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi e, specificamente, quelle contenenti i dati anagrafici dei soggetti da censire. Nell'ambito di tale ultima attività, all'intermediario segnalante è rimessa la responsabilità di valutare, sulla base delle risposte fornite dal sistema informativo della Centrale dei rischi, se il nominativo del quale ha segnalato i dati anagrafici sia presente o meno negli archivi della Centrale dei rischi. In particolare l’intermediario, quando segnala per la prima volta un cliente e riceve dalla C.R. i dati anagrafici del o dei soggetti presenti in anagrafe aventi una somiglianza con il nominativo da codificare, deve verificare con particolare cura, sulla base della documentazione di cui è in possesso, se tra i soggetti che gli sono stati sottoposti è identificabile il proprio cliente. L'attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni e ai flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti i dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati. Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, la responsabilità circa le informazioni fornite, l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il corretto svolgimento del servizio rimane a carico degli stessi.

12. Accertamenti ispettivi

Le ispezioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi vengono condotte, di norma, in concomitanza con quelle generali di vigilanza e sono volte alla verifica dell’attendibilità del sistema informativo, dell’efficacia dei controlli interni e dell’affidabilità delle segnalazioni.

Al termine dell’ispezione, ove emergano aspetti meritevoli di rilievo, avviene la consegna ai Presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale un esemplare del fascicolo contenente le risultanze dell’accertamento. Entro 30 giorni dalla consegna del fascicolo l’intermediario fa conoscere alla Banca d’Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso, nonché le iniziative poste in essere e quelle allo studio per rimuovere le anomalie accertate; entro il medesimo termine l’intermediario deve inviare le segnalazioni di rischio omesse e/o rettificare quelle errate. La violazione delle disposizioni concernenti il servizio di centralizzazione dei rischi emanate dal CICR e dalla Banca d’Italia può comportare l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 del T.U.B.

 

13. Segnalazione alla Centrale Rischi

Con la segnalazione alla Centrale Rischi, l’impresa segnalata viene immediatamente considerata inaffidabile dall’intero sistema creditizio, con la conseguenza tipica che viene chiesto il rientro dagli affidamenti da parte di tutti gli intermediari che operano con l’impresa e diventa poi estremamente difficile ottenere nuovi finanziamenti.  Di fatto, una segnalazione alla Centrale Rischi può determinare l’impossibilità per l’impresa di continuare a svolgere la propria attività.

A queste condizioni si comprende chiaramente come un’errata segnalazione possa comportare danni significativi per la società che la subisce.

Nelle ipotesi più gravi, l’impresa già indebitata può arrivare a essere dichiarata fallita, venendole meno i mezzi per operare sui mercati. 

 

14. Presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi

In alcuni casi la mancanza dei presupposti per l’iscrizione in Centrale risulta ictu oculi. L’ipotesi-limite è quella del soggetto che viene segnalato erroneamente, non avendo in realtà alcun debito nei confronti del sistema bancario: non solo il debito non è in sofferenza, ma nemmeno esiste. 

In altri casi l’illegittimità della segnalazione deriva dal fatto che il debito sì esiste, ma si è in realtà formato anche in forza di addebiti illegittimi operati sul conto corrente del cliente. La principale fonte di addebiti illegittimi è l’anatocismo. Secondo gli orientamenti della Corte di cassazione gli addebiti anatocistici per il periodo anteriore al 2000 sono da considerarsi nulli, in quanto avvenuti in assenza di un uso normativo che li giustificasse. Ne consegue ai nostri fini che, se il debito che fa scattare la segnalazione in Centrale rischi è calcolato tenendo conto di tali interessi, la base di calcolo è stata illegittimamente gonfiata e la segnalazione può risultare priva di fondamento. In altre parole: una prima condotta illegittima (addebito di interessi anatocistici) non può giustificare una seconda condotta illegittima (segnalazione alla Centrale rischi).

Presupposto necessario è un credito “deteriorato”: a riguarda risulta opportuno operare una distinzione tra quattro diverse fattispecie: i crediti scaduti, quelli ristrutturati, quelli incagliati e quelli in sofferenza vera e propria. Il livello più leggero di deterioramento del credito si ha nel caso di esposizioni “scadute” da lungo tempo (almeno 90 giorni).

Un secondo livello di deterioramento del credito si ha nel caso di crediti “ristrutturati”: a causa dell’aggravamento delle condizioni economico-finanziarie del debitore la banca acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali che danno luogo a una perdita. Il credito ristrutturato è senza dubbio già indice di difficoltà nell’adempimento, ma non assurge a “sofferenza” ai fini della segnalazione.

Del resto, a fronte di una ristrutturazione, il debitore viene messo in condizioni di pagare, proprio in quanto gli vengono fatte delle concessioni che riducono il debito oppure dilazionano il pagamento.

Il terzo livello di credito deteriorato si ha nel caso di crediti “incagliati”: si tratta di esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento, che però si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Per terminare si hanno i crediti “in sofferenza” vera e propria.

In tale categoria va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato d’insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Le Istruzioni specificano che si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Il testo predisposto dalla Banca d’Italia prevede poi che l’apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito.

Le regole di segnalazione appena illustrate aiutano a distinguere i casi in cui la segnalazione è legittima e quelli in cui non lo è. Per chiarezza va precisato che, laddove l’insolvenza sia stata accertata giudizialmente, vi è una sofferenza. Dunque, una sentenza dichiarativa di fallimento è prova dell’esistenza di una sofferenza e legittima senz’altro la segnalazione in Centrale Rischi.

Tuttavia, se ci si limitasse ad applicare questo principio, le segnalazioni correrebbero il pericolo di essere sempre tardive: lo scopo cui è preposto il sistema delle comunicazioni è quello di allarmare per tempo il mondo bancario rispetto alle difficoltà finanziarie di un determinato soggetto, proprio per evitare che altri intermediari finanziari facciano credito a chi non potrà onorare i propri debiti. Dunque solo un’informazione ragionevolmente preventiva rispetto alla dichiarazione di fallimento consente di realizzare quell’obiettivo informativo che sta alla base del sistema della Centrale rischi.

Si può allora fare riferimento alla nozione di stato d’insolvenza che viene fornita dalla legge fallimentare (e che precede la dichiarazione di fallimento, costituendone uno dei presupposti): essa si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5, comma 2, l.fall.).

Importante sottolineare che dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2010 emerge che il comportamento della banca segnalante deve essere ispirato a perizia, prudenza e diligenza. Fra gli obblighi che fanno capo all’intermediario bisogna menzionare, per la sua particolare rilevanza, il dovere di avvertire anticipatamente il cliente del fatto che si sta per procedere a una segnalazione in Centrale Rischi. 

Tale avvertimento è significativo in quanto consente al segnalando, se ne ha la possibilità e la volontà, di onorare il suo debito prima che si verifichi la segnalazione.

Inoltre occorre aggiungere che la segnalazione deve essere preceduta da un’indagine sul complessivo stato del cliente; pertanto è ragionevole affermare che la banca dovrà quantomeno accertarsi se già esistono presso la Centrale Rischi altre segnalazioni in capo al cliente. Inoltre dovrà recuperare quelle informazioni che un avveduto operatore del settore raccoglie prima di concedere credito. Laddove, all’esito di tale indagine, risulti una situazione di grave difficoltà finanziaria, potrà legittimamente procedere alla segnalazione in Centrale Rischi.

Sempre da una sentenza della Corte di cassazione si ricava il principio che non è solo lo stato d’insolvenza in senso tecnico a legittimare la segnalazione in Centrale Rischi, bastando invece una situazione di difficoltà finanziaria meno grave. Del resto, come già si evidenziava, lo scopo cui è preposto il sistema della Centrale Rischi è quello di allarmare per tempo il mondo bancario rispetto alle difficoltà finanziarie di un certo soggetto, proprio per evitare di fare credito a chi è inaffidabile (e non potrà onorare le obbligazioni assunte); solo un’informazione preventiva rispetto al vero e proprio stato d’insolvenza consente di realizzare questo obiettivo informativo.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione presta però il fianco a una critica: per le banche risulta difficile effettuare segnalazioni tempestive alla Centrale Rischi senza incorrere in responsabilità civile. Da un lato, difatti, si impone agli istituti di credito una valutazione complessiva della situazione finanziaria dell’interessato, vietando di effettuare segnalazioni sulla base di meri ritardi nei pagamenti o di volontari inadempimenti (pena l’affermazione di responsabilità civile della banca). Da un altro lato, però, si chiarisce che la segnalazione non può essere eccessivamente tardiva, non potendo difatti giungere quando il segnalato versa ormai in uno stato di vera e propria insolvenza.

15. Natura della responsabilità e danno patrimoniale derivante dalle segnalazioni in Centrale Rischi

Occorre effettuare una distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Più precisamente, la segnalazione avvenendo nei confronti di un soggetto che ha instaurato un rapporto contrattuale con la banca può qualificarsi come inadempimento a tale contratto e determinare responsabilità contrattuale.

Questa tesi presuppone che fra le parti sia stato concluso un contratto e che esso sia ancora in forza fra le medesime. Il Tribunale di Bari ha affermato che la segnalazione che un istituto di credito faccia alla Centrale dei rischi prima della revoca degli affidamenti integra uno specifico titolo di responsabilità della banca verso il proprio correntista. In altri contesti la responsabilità della banca va invece qualificata come extracontrattuale: ciò avviene, ad esempio, quanto tra i due soggetti non si è instaurato alcun rapporto contrattuale.

L’azione giudizio del cliente bancario sarà accolta dall’autorità giudiziaria se la segnalazione ha prodotto un danno, che può essere patrimoniale e non patrimoniale.

 

16. Ammissibilità della tutela cautelare:

L’azione in giudizio di chi è stato illegittimamente segnalato mira tipicamente a ottenere la cancellazione dell’iscrizione e, in aggiunta, il risarcimento del danno.

Il ristoro del nocumento patito implica la quantificazione del danno stesso nelle sue diverse voci (patrimoniale e non patrimoniale): di norma è necessaria un’apposita istruttoria, che si potrà svolgere nell’ordinario giudizio di cognizione. La cancellazione dalla banca-dati del nominativo illegittimamente iscritto è invece un’esigenza impellente che non può essere rimandata, pena un aggravamento del danno subito dal soggetto segnalato. Dunque lo strumento con cui le imprese interessate cercano di ottenere la cancellazione di una segnalazione in Centrale Rischi è spesso quello del ricorso cautelare, in quanto i tempi lunghi dell’esperimento di un ordinario procedimento di cognizione non sono compatibili con le esigenze di celerità del mondo imprenditoriale.

In assenza di uno specifico procedimento cautelare all’interno del rito del lavoro, deve ritenersi possibile l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 700 c.p.c..

Conseguenza della segnalazione in Centrale Rischi è l’estrema difficoltà di ottenere nuovo credito: ne consegue la quasi certa impossibilità di continuare a svolgere l’attività imprenditoriale.