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Costituzione del Giappone

3 Novembre 1946 - in vigore dal 3 maggio 1947
Capitolo I - L’Imperatore

Capitolo II - Rinuncia alla Guerra

Capitolo III - Diritti e doveri delle persone

Capitolo IV - Il Parlamento

Capitolo V - Il Consiglio dei Ministri

Capitolo VI - Potere Giudiziario

Capitolo VII - Finanze

Capitolo VIII - Autonomie Locali

Capitolo IX - Emendamenti

Capitolo X - Legge Suprema

Capitolo XI - Disposizioni Supplementari

Prefazione

Noi, il popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti, giustamente eletti al Governo nazionale, ci proponiamo di assicurare a noi stessi e ai nostri posteri i frutti della pacifica cooperazione con tutte le nazioni e la benedizione della libertà in questa terra, e dichiariamo che mai più saremo colpiti dagli orrori della guerra per colpa dell’azione del Governo, e proclamiamo che il potere sovrano risiede nel popolo ed è saldamente stabilito in questa Costituzione. Il governo è il sacro protettore del popolo, la cui autorità deriva dal popolo, il cui potere è esercitato dai rappresentanti del popolo, e i benefici che ne derivano sono goduti dal popolo. Questo è un principio universale dell’umanità sul quale questa costituzione è fondata. Rifiutiamo e revochiamo tutte le costituzioni, le leggi e gli scritti in conflitto con tale principio. Noi, il popolo giapponese, nutriamo un desiderio di pace per l’eternità e siamo profondamente coscienti degli alti ideali che regolano le relazioni umane ed abbiamo deciso di preservare la nostra sicurezza ed esistenza, confidando nella giustizia e nella fede della pace e dell’amore fraterno tra i popoli del mondo. Desideriamo occupare un posto onorevole in una società internazionale che ha l’obiettivo di ottenere per sempre la conservazione della pace e l’esilio dalla terra della tirannia e della schiavitù, dell’oppressione ed dell’intolleranza. Riconosciamo che tutti i popoli della terra hanno il diritto di vivere in pace, liberi dalla paura e dalle sofferenze. Crediamo che nessuna nazione sia responsabile solo per sé stessa, ma che le leggi della morale politica siano universali; e l’obbedienza a tali leggi incombe su tutte le nazioni che sostengono la propria sovranità e vogliono giustificare i loro rapporti di sovranità con le altre nazioni. Noi, il popolo giapponese, impegniamo il nostro onore nazionale per la realizzazione di questi alti ideali e scopi, con tutte le nostre risorse.

Capitolo I - L’IMPERATORE

Articolo 1

L’Imperatore sarà il simbolo dello Stato e dell’unità del popolo, e trae la sua posizione dalla volontà del popolo, nel quale risiede il potere sovrano.

Articolo 2

Il Trono Imperiale sarà dinastico e per successione, in conformità con la Legge della Casa Imperiale approvata dal Governo.

Articolo 3

La consultazione e l’approvazione dell’Imperatore è materia di Stato, ed il Consiglio dei Ministri ne sarà responsabile.

Articolo 4

L’Imperatore emanerà atti solo nelle materie di Stato come indicate dalla presente Costituzione e non avrà nessun potere di governo.

L’Imperatore può delegare l’adempimento dei suoi atti nelle materie di Stato come sarà previsto dalla legge.

Articolo 5

Quando, in conformità alla Legge della Casa Imperiale, è istituito un Reggente, il Reggente promulgherà i suoi atti nelle materie di stato in nome dell’Imperatore. In questo caso, sarà applicabile il paragrafo uno dell’articolo precedente.

Articolo 6

L’Imperatore nominerà il Primo Ministro come indicato dal Governo e il Primo Giudice della Suprema Corte come indicato dal Governo.

Articolo 7

L’imperatore, con il consiglio e l’approvazione del Consiglio dei Ministri, emanerà i seguenti atti nelle materie di stato, in nome del popolo:

(1) promulgare gli emendamenti alla costituzione, alle leggi, ai decreti del Consiglio dei Ministri e dei trattati.

(2) convocare ilGoverno.

(3) sciogliere la Camera dei deputati.

(4) proclamare l’elezione generale dei membri del Governo.

(5) autenticare la nomina e la revoca dall’incarico dei Ministri dello Stato e delle altre cariche pubbliche come previsto dalla legge, e autenticare i pieni poteri e le credenziali degli Ambasciatori e dei Ministri.

(6) autenticare l’amnistia generale e speciale, la commutazione delle pene, sospensione, e la reintegra dei diritti.

(7) assegnare le onorificenze.

(8) autenticare gli strumenti di ratifica e gli altri documenti diplomatici come previsto dalla legge.

(9) ricevere gli ambasciatori ed i ministri stranieri.

(10) presenziare alle cerimonie pubbliche.

Articolo 8

Nessuna proprietà potrà essere data, o essere ricevuta, alla (dalla) Casa Imperiale, né potranno essere effettuate donazioni, senza l’autorizzazione del Governo.

Capitolo II - RINUNCIA ALLA GUERRA

Articolo 9

Nella sincera aspirazione alla pace internazionale, basata sulla giustizia e l’ordine, il Popolo Giapponese rinuncia per sempre alla Guerra quale sovrano diritto della nazione e alla minaccia o all’uso della forza come mezzo per la risoluzione delle dispute internazionali.

Allo scopo di raggiungere l’obiettivo di cui al precedente paragrafo, le forze di terra, di mare ed aeree, così come le altre potenzialità belliche, non saranno mai mantenute. Non sarà riconosciuto il diritto dello stato alla guerra.

Capitolo III - DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE

Articolo 10

Le condizioni necessarie per ottenere la nazionalità Giapponese saranno determinate dalla legge.

Articolo 11

Il popolo non sarà ostacolato nel godimento di uno qualsiasi dei diritti fondamentali dell’uomo. Tali diritti fondamentali dell’uomo, garantiti al popolo da questa Costituzione, sono riconosciuti al popolo ed alle generazioni future come diritti eterni ed inviolabili.

Articolo 12

Le libertà ed i diritti riconosciuti al popolo da questa costituzione saranno garantiti dall’attività costante del popolo, che si asterrà da qualsiasi abuso di tali libertà e diritti e sarà sempre responsabile della loro utilizzazione per il pubblico benessere.

Articolo 13

Tutta le persone saranno rispettate come individui. Il loro diritto alla vita, alla libertà ed al raggiungimento della felicità, fino al punto in cui esso non interferisce con il pubblico benessere, è il supremo obiettivo della legislazione ed delle altre attività pubbliche.

Articolo 14

Tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e non ci sarà discriminazione nelle relazioni politiche, economiche o sociali a causa della razza, della defe religiosa, del sesso, della condizione sociale o delle origini familiari.

Non saranno riconosciuti pari e paria.

Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi tipo di onorificenza all’onore, decorazioni o qualunque attività per la quale si sia distinti, né qualsiasi premio sarà valido oltre il corso della vita dell’individuo che al momento lo possiede o che in futuro lo possa ricevere.

Articolo 15

Il popolo ha l’inalienabile diritto di scegliere i propri rappresentanti e di revocarli.

Tutti i funzionari pubblici sono servitori dell’intera comunità e non di un qualsiasi gruppo.

È garantito il suffragio universale concernente l’elezione dei funzionari pubblici.

In tutte le elezioni, la segretezza della scheda elettorale è inviolabile. Un elettore non sarà costretto a rispondere, pubblicamente o privatamente, per la scelta che ha compiuto.

Articolo 16

Ogni persona avrà il diritto domandare pacificamente la riparazione di danni, la rimozione dei funzionari pubblici, la promulgazione, l’abrogazione o la modifica delle leggi, delle ordinanze o dei regolamenti e qualsiasi altro provvedimento; nessuno potrà essere messo nella condizione di essere discriminato per aver presentato tali domande.

Articolo 17

Chiunque può citare per danneggiamento, come previsto dalla legge, lo Stato o un ufficio pubblico, nel caso in cui abbia sofferto dei danni in conseguenza all’attività illegale di qualsiasi pubblico ufficiale

Articolo 18

Nessuna persona sarà costretta in schiavitù di qualsiasi tipo. Sono proibiti, ad eccezione che per le condanne per la commissione di crimini, i lavori forzati.

Articolo 19

Non saranno violate la libertà di pensiero e di coscienza.

Articolo 20

La libertà di religione è garantita a tutti.

Nessuna organizzazione religiosa riceverà privilegi dalla Stato, e non avrà nessuna autorità politica.

Nessuna persona sarà costretta a prendere parte a qualsiasi atto, celebrazione, rito e pratica religiosa.

Lo Stato e i suoi organi dovranno astenersi da qualsiasi forma di educazione religiosa o da altre attività religiosa.

Articolo 21

Sono garantite la libertà di assemblea e di associazione, come la libertà di parola, di stampa e di tutte le altre forme di espressione.

Non sarà operata nessuna censura, né sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo di comunicazione.

Articolo 22

Ciascuna persona avrà la libertà di scegliere la propria residenza e la propria occupazione, sino al punto in cui tale scelta non interferisce con il pubblico benessere.

È inviolabile la libertà di tutte le persone di trasferirsi in uno Stato estero e di rinunciare alla propria cittadinanza.

Articolo 23

È garantita la libertà accademica.

Articolo 24

Il matrimonio sarà fondato unicamente sul mutuo consenso di entrambi gli sposi e sarà mantenuto tramite la reciproca cooperazione, che ha come base l’uguaglianza di diritti tra marito e moglie.

Relativamente alla scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l’eredità, la scelta del domicilio, l divorzio e qualsiasi altra materia concernenti il matrimonio e la famiglia, saranno promulgate leggi basate sulla dignità individuale e l’essenziale uguaglianza dei sessi.

Articolo 25

Tutte le persone avranno il diritto ad un decoroso livello di vita, salutare e colta.

In tutti gli ambiti della vita, lo Stato dovrà impegnarsi per promuovere ed estendere il benessere sociale, la sicurezza e la salute pubblica.

Articolo 26

Tutte le persone avranno il diritto di ricevere un’eguale educazione, corrispondente alla loro abilità, come previsto dalla legge.

Tutte le persone avranno l’obbligo di assicurare, ai ragazzi ed alle ragazze sotto la loro tutela, un’ordinaria educazione come per legge. Tale educazione obbligatoria sarà libera da spese.

Articolo 27

Tutte le persone hanno il diritto e l’obbligo di lavorare.

Le norme relative agli stipendi, alle ore lavorative, alle ferie ed alle altre condizioni di lavoro saranno regolate dalla legge.

I bambini non potranno essere sfruttati per attività lavorative.

Articolo 28

È garantito il diritto dei lavoratori di organizzarsi, di negoziare e di agire collettivamente.

Articolo 29

Il diritto di proprietà o di possedere proprietà è inviolabile.

I diritto di proprietà saranno definiti dalla legge, in conformità con il pubblico benessere.

La proprietà privata potrà essere espropriata per uso pubblico dietro giusta compensazione.

Articolo 30

Le persone saranno soggette alle tasse come stabilito dalla legge.

Articolo 31

Nessuna persona può essere privata della vita o della libertà, né potranno essere imposte altre pene, ad eccezione di quelle stabilite per legge dalle adeguate procedure.

Articolo 32

A nessuna persona sarà negato l’accesso al diritto di difesa davanti alle Corti.

Articolo 33

Nessuna persona potrà essere arrestata, eccezion fatta per l’esistenza di un apposito provvedimento motivato, se non da un competente ufficiale giudiziario che deve specificare l’offesa di cui la persona è imputata, a meno che non sia già stata arrestata, se la condotta offensiva non sia ancora stata iniziata.

Articolo 34

Nessuna persona sarà arrestata o detenuta senza che sia stata informata in precedenza dell’imputazione contro di essa o senza aver ricevuto l’immediato privilegio della difesa di un avvocato; non sarà detenuta senza adeguata ragione; e su domanda di qualsiasi persona questa ragione dovrà essere immediatamente dichiarata in sua presenza ed in presenza del suo avvocato.

Articolo 35

Il diritto di riservatezza di tutte le persone, nelle proprie abitazioni, dei loro documenti ed effetti è difeso contro perquisizioni, indagini e sequestri, con eccezione di quelle effettuate sotto apposito provvedimento motivato, che descriva il luogo dell’ispezione e le cose che devono essere sequestrate, o con eccezione di quanto previsto all’articolo 33.

Ciascuna perquisizione o sequestro dovrà essere effettuata, con separato provvedimento, da un competente ufficiale giudiziario.

Articolo 36

È assolutamente proibito infliggere torture e punizioni crudeli da parte di qualsiasi pubblico ufficiale.

Articolo 37

In tutti i casi in cui sono stati commessi crimini, l’accusato usufruirà del diritto ad un processo rapido e pubblico presso un tribunale imparziale.

Egli potrà usufruire della piena opportunità di esaminare i testimoni, e dovrà avere il diritto di accedere al processo per ottenere testimonianze, con esenzione delle spese.

In tutti i casi l’accusato dovrà usufruire dell’assistenza di un competente avvocato che, se l’accusato non è in grado di nominarne uno a sue spese, sarà a lui assegnato dallo Stato.

Articolo 38

Nessuno sarà obbligato a testimoniare contro sé stesso.

Confessioni rese sotto pressioni, tortura o minaccia, o successivamente ad arresto o detenzione prolungate non saranno ammesse come prove.

Nessuna persona potrà essere dichiarata colpevole o punita nel caso in cui l’unica prova contro di essa sia la propria confessione.

Articolo 39

Nessuna persona sarà ritenuta penalmente responsabile per un’azione che era legale al momento in cui è stata commessa, o per la quale è stata assolta, e non sarà sottoposta ad un doppio processo.

Articolo 40

Qualsiasi persona, nel caso in cui stata assolta successivamente all’arresto o alla detenzione, potrà citare lo Stato per ottenere il risarcimento come previsto dalla legge.

CAPITOLO IV - IL PARLAMENTO

Articolo 41

Il Parlamento sarà il più alto organo del potere Statale e sarà l’unico organo dello Stato a possedere il potere legislativo.

Articolo 42

Il Parlamento si divide in due Camere, denominate Camera dei Deputati e Camera dei Consiglieri (N.d.R.: Senatori).

Articolo 43

Entrambe le Camere saranno composte da membri eletti e rappresentanti del popolo.

Il numero di membri di ciascuna Camera sarà determinato dalla legge.

Articolo 44

I requisiti dei membri di entrambe le Camere e dei loro elettori saranno determinati dalla legge. In ogni caso, non sarà fatta nessuna discriminazione per motivi di razza, sesso, stato sociale, origini familiari, educazione, proprietà o reddito.

Articolo 45

La nomina in carica dei membri della Camera dei Deputati durerà quattro anni. Tuttavia, tale incarico terminerà prima che sia trascorso l’intero periodo nel caso in cui la Camera dei Deputati venga sciolta.

Articolo 46

La nomina in carica dei membri della Camera dei Consiglieri durerà sei anni, e l’elezione, per metà dei membri, avrà luogo ogni tre anni.

Articolo 47

I distretti elettorali, il metodo di votazione e le altre attività pertinenti al metodo di elezione dei membri di entrambe le Camere saranno determinate dalla legge.

Articolo 48

A nessuno sarà permesso di essere contemporaneamente membro di entrambe le Camere.

Articolo 49

I membri di entrambe le Camere riceveranno appropriato compenso annuale dal tesoro dello stato, in ossequio alla legge.

Articollo 50

Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, I membri di entrambe le Camere saranno esenti dall’arresto nel periodo in cui il Parlamento è riunito in assemblea, e ciascun membro arrestato prima dell’apertura dell’assemblea sarà libero durante lo svolgimento della seduta su domanda della Camera.

Articolo 51

I membri di entrambe le Camere non saranno ritenuti responsabili, esternamente alla Camera, per le dichiarazioni, i dibattiti o i voti espressi durante i lavori della Camera.

Articolo 52

Il Parlamento dovrà essere convocato in seduta ordinaria una volta all’anno.

Articolo 53

Il Consiglio dei Ministri potrà decidere di convocare il Parlamento in seduta straordinaria. Quando un quarto o più del numero complessivo totale di ciascuna Camera ne fa richiesta, il Consiglio dei Ministri dovrà decidere su tale convocazione.

Articolo 54

Quando la Camera dei Deputati è sciolta, avrà luogo l’elezione generale dei membri della Camera dei Deputati, entro quaranta (40) giorni dalla data dello scioglimento, ed il Parlamento dovrà essere convocato entro trenta (30) giorni dalla data delle elezioni.

Contemporaneamente allo scioglimento della Camera dei Deputati, la Camera dei Consiglieri viene chiusa. Tuttavia, il Consiglio dei Ministri può, in periodi di emergenza nazionale, convocare con urgenza la Camera dei Consiglieri in seduta straordinaria.

I provvedimenti presi nell’assemblea menzionata nella disposizione del paragrafo precedente sono provvisori e diventeranno nulli o invalidi in mancanza dell’accettazione da parte della Camera dei Deputati entro un periodo di dieci (10) giorni successivamente all’apertura della nuova sessione del Parlamento.

Articolo 55

Ciascuna Camera giudicherà le controversie relative ai requisiti dei propri membri. Comunque, nel caso di diniego a presenziare riferito a qualsiasi membro, è necessaria l’approvazione di una risoluzione presa a maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti.

Articolo 56

In ciascuna Camera non potranno essere prese decisione se almeno un terzo o più dei membri non sono presenti.

Tutte le decisioni saranno prese, in ciascuna Camera, dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per dove diversamente previsto dalla Costituzione, ed in caso di pareggio, il Presidente della Camera deciderà sul punto.

Articolo 57

In ciascuna Camera le deliberazioni dovranno essere pubbliche. Tuttavia, l’assemblea potrà riunirsi a porte chiuse quando la maggioranza dei due terzi o più dei presenti membri approvi la risoluzione.

Ciascuna Camera conserverà una registrazione del procedimento. Tale registrazione sarà pubblicata ed essa sarà pubblicazione, eccezion fatta per le parti del procedimento delle sedute segrete, per le quali può essere richiesto che rimangano segrete.

Su domanda di un quinto o più dei membri presenti, i voti dei membri, su qualsiasi materia, saranno annotati nelle minute.

Articolo 58

Ciascuna Camera sceglierà il proprio presidente e gli altri funzionari.

Ciascuna Camera stabilità le proprie regole relative alle assemblee, ai procedimenti ed alle disposizioni disciplinari, e potrà punire i membri per condotta disdicevole. Tuttavia, nell’ipotesi di espulsione di un membro, la maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti dovrà approvare apposita risoluzione.

Articolo 59

Un Progetto di legge diventa legge successivamente all’approvazione di entrambe le Camere, eccezione fatta per dove diversamente previsto dalla Costituzione.

Un progetto di legge, che è stato approvato dalla Camera dei Deputati, e che al vaglio della Camera dei Consiglieri è stata approvata con emendamenti, diventa legge quando è approvata in seconda istanza dalla Camera dei Deputati dalla maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti.

La previsione del paragrafo precedente non preclude alla Camera dei Deputati di convocare un’assemblea congiunta di entrambe le Camere, come previsto dalla legge.

L’inerzia della Camera dei Consiglieri di agire entro sessanta (60) successivi al ricevimento di un progetto di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, con eccezione del tempo di chiusura dei lavori (N.d.R.: pausa estiva), potrà essere considerata dalla Camera dei Deputati alla stregua di un rigetto di tale progetto di legge da parte della Camera dei Consiglieri.

Articolo 60

Il Bilancio dovrà essere sottoposto prima alla Camera dei Deputati.

In considerazione del bilancio, quando la Camera dei Consiglieri prende una decisione diversa da quella della Camera dei Deputati e quando non sia possibile raggiungere un accordo, neppure in assemblea congiunta di entrambe le Camere, come previsto per legge, o nel caso di fallimento, da parte della Camera dei Consiglieri, del tentatiivo di adottare una decisione finale nei trenta (30) giorni successivi al ricevimento del bilancio approvato dalla Camera dei Deputati, con eccezione del tempo di chiusura dei lavori, la decisione della Camera dei Deputati diventerà la decisione dell’intero Parlamento.

Articolo 61

Il secondo paragrafo dell’articolo precedente si applica anche all’approvazione richiesta al Parlamento per la conclusione di trattati.

Articolo 62

Ciascuna Camera può condurre indagini concernenti il governo, e può domandare l’intervento e la testimonianza di testi e la produzione di registrazioni.

Articolo 63

Il Primo Ministro e gli altri Ministri dello Stato possono, in qualsiasi tempo, comparire in ciascuna Camera per proporre il dibattito su progetti di legge, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno membri della Camera. Essi devono comparire anche quando la loro presenza sia richiesta, per fornire risposte o spiegazioni.

Articolo 64

Il Parlamento costituirà una corte di accusa, composta dai membri di entrambe le Camere, allo scopo di giudicare i giudici nei confronti dei quali siano stati emanati provvedimenti di accusa. Le materie concernenti le accuse saranno determinati dalla legge.

Capitolo V - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 65

Il Consiglio dei Ministri è investito del potere esecutivo.

Articolo 66

Il Consiglio dei Ministri sarà composto dal Primo Ministro, che ne è il capo, e dagli altri Ministri dello Stato, come previsto dalla legge.

Il Primo Ministro e gli altri Ministri dello Stato devono avere la cittadinanza.

Il Consiglio dei Ministri, nell’esercitare il proprio potere esecutivo, ne sarà responsabile collettivamente nei confronti del Parlamento.

Articolo 67

Il Primo Ministro sarà nominato tra i membri del Parlamento con risoluzione presa dal Parlamento. Tale designazione precederà tutti gli altri provvedimenti.

Se la Camera dei Deputati e la Camera dei Consiglieri sono in disaccordo o non è stato raggiunto l’accordo neanche in assemblea generale delle due Camere, come previsto dalla legge, o la Camera dei Consiglieri omette di compiere la designazione entro dieci (10) giorni, con eccezione del tempo di chiusura dei lavori, dopo che la Camera dei Deputati ha effettuato la designazione, la decisione della Camera dei Deputati sarà la decisione del Parlamento.

Articolo 68

Il Primo Ministro nominerà I Ministri dello Stato. Tuttavia, la maggioranza di essi dovrà essere scelta tra i Membri del Parlamento.

Il Primo Ministro può rimuovere dall’incarico i Ministri dello Stato che egli ha eletto.

Articolo 69

Se la Camera dei Deputati approva una mozione di sfiducia, o respinge una risoluzione sulla quale è stata posta la fiducia, l’intero Consiglio dei Ministri dovrà rassegnare le dimissioni, a meno che la Camera dei Deputati non si sciolga entro dieci (10) giorni.

Articolo 70

Quando la carica di Primo Ministro è vacante, o alla prima convocazione del Parlamento dopo le elezioni dei membri della Camera dei Deputati, l’intero Consiglio dei Ministri dovrà rassegnare le dimissioni.

Articolo 71

Nei casi menzionati nei due precedenti articoli, il Consiglio dei Ministri continuerà a svolgere le sue funzioni sino a quando è nominato un nuovo Primo Ministro.

Articolo 72

Il Primo Ministro rappresenta il Consiglio dei Ministri, sottoscrive i progetti di legge, riferisce sugli affari nazionali e sulle relazioni estere al Parlamento ed esercita il controllo e la supervisione su numerose branche dell’amministrazione.

Articolo 73

Il Consiglio dei Ministri, in aggiunta alle altre funzioni amministrative generali, esercita le seguenti prerogative:

Amministra fedelmente la legge; conduce gli affari dello Stato.

Conduce le relazioni internazionali.

Conclude trattati. Tuttavia, esso deve ottenere precedentemente o, a seconda delle circostanze, successivamente l’approvazione da parte del parlamento.

Amministra il servizio civile, in ossequio a quanto stabilito dalla legge.

Prepara il bilancio preventivo ed emana, sulla base di esso, ordinanze, allo scopo di dare esecuzione alle disposizioni della presente Costituzione e della legge. Tuttavia, in tali ordinanze non può includere disposizioni penali se non autorizzato dalla legge.

Decide sull’amnistia generale, sull’amnistia speciale, sulla commutazione delle pene, la sospensione, e la reintegra dei diritti.

Articolo 74

Tutte le leggi e le ordinanze del Consiglio dei Ministri devono essere firmate dal Ministro Competente e controfirmate dal Primo Ministro.

Articolo 75

I Ministri dello Stato, durante il loro ufficio, non saranno soggetti ad azioni legali senza il consenso del Primo Ministro. Tuttavia, il diritto a procedere non è impedito da tale disposizione.

Capitolo VI - POTERE GIUDIZIARIO

Articolo 76

Dell’intero potere giudiziario è investita la Corte Suprema e le Corti inferiori, come istituite dalla legge.

Non saranno istituiti tribunali straordinari; a nessun organo o agenzia dell’Esecutivo sarà riconosciuto il potere giudiziario.

Tutti i giudici saranno indipendenti nell’esercizio delle loro coscienze e saranno limitati solo dalla presente Costituzione e dalle leggi.

Articolo 77

La Corte Suprema è investita del potere di regolamentazione, con il quale determina le regole procedurali e della prassi, le materie relative alla professione forense, la disciplina interna delle corti e la gestione degli affari giudiziari

I Pubblici Procuratori (N.d.r.: P.M) saranno soggetti al potere di regolamentazione della Corte Suprema.

La Corte Suprema potrà delegare il potere di emanare regolamenti sul funzionamento delle Corti inferiori ad esse stesse.

Articolo 78

I giudici non saranno rimossi dall’incarico, se non per accusa pubblica, a meno che non siano stati dichiarati in giudizio mentalmente o fisicamente incompetenti all’esercizio dei doveri del loro ufficio.

Articolo 79

La Corte Suprema sarà composta da un Giudice che avrà la carica di Presidente e da un numero di componenti determinato dalla legge; tutti i giudici, ad eccezione del Presidente, saranno nominati dal Consiglio dei Ministri.

La nomina dei giudici della Corte Suprema sarà sottoposta a revisione da parte dal popolo alla prima elezione dei membri della Camera dei Deputati successiva alla loro nomina, e dovrà nuovamente essere sottoposta a revisione alla prima elezione dei membri della Camera dei Deputati dopo un lasso di tempo di dieci (10), e ugualmente da allora in poi.

Articolo 80

I giudici delle corti inferiori saranno nominate dal Consiglio dei Ministri e scelti da una lista di persone indicate dalla Corte Suprema. Tutti i giudici manterranno l’incarico per un periodo di dieci (10) anni con la possibilità di essere rieletti, rimanendo inteso che dovranno ritirarsi al raggiungimento dell’età determinata dalla legge.

I giudici delle corti inferiori riceveranno, ad intervalli regolari e determinati, adeguato compenso che non potrà essere ridotto durante lo svolgimento del loro ufficio.

Articolo 81

La Corte Suprema è la corte di ultima istanza, con il potere di determinare la costituzionalità di qualsiasi legge, ordinanza, regolamento o atto giuridico.

Articolo 82

I processi saranno condotti, e i giudizi saranno resi, pubblicamente.

Nel caso in cui una corte, all’unanimità, dichiari che la pubblicità sarebbe pericolosa per l’ordine o la morale pubblica, il processo può essere svolto privatamente, ma i processi con oggetti reati politici, reati che coinvolgono la stampa o nell’ipotesi di processi con oggetti i diritti delle persone, come garantite dal capitolo III della presente Costituzione, dovranno svolgersi pubblicamente.

Capitolo VII - FINANZE

Articolo 83

Il potere di amministrare le finanze nazionali sarà esercitato in ossequio alle decisioni del Parlamento.

Articolo 84

Nessuna tassa può essere imposta e quelle esistenti non possono essere modificate se non con legge o alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 85

Nessuna spesa sarà effettuata, né lo Stato potrà obbligarsi, se non autorizzato dal Parlamento.

Articolo 86

Il Consiglio dei Ministri preparerà e sottoporrà al Parlamento il Bilancio relativo a ciascun anno fiscale, per le sue considerazioni e decisioni.

Articolo 87

Per provvedere ad imprevisti disavanzi di bilancio, il Parlamento può autorizzare la costituzione di un fondo di riserva che sarà utilizzato dal Consiglio dei Ministri sotto la propria responsabilità, il quale dovrà poi ottenere la successiva approvazione del Parlamento per tutte le operazioni effettuate sul fondo di riserva.

Articolo 88

Tutte le proprietà della Casa Imperiale sono trasferite allo Stato. Tutte le spese della Casa Imperiale saranno debitamente inserite in bilancio dal Parlamento.

Articolo 89

Il denaro pubblico e qualsiasi altra proprietà non potranno essere spesi o destinati per l’uso, il beneficio o il mantenimento di qualsiasi tipo di istituzione o associazione religiosa, o per qualsiasi impresa di carità, di formazione e di assistenza che non siano sotto il controllo della pubblica amministrazione.

Articolo 90

Il rendiconto finale delle spese e degli introiti dello Stato saranno annualmente verificati da una Commissione di Verifica e sarà presentato al Parlamento, insieme alla dichiarazione di verifica, durante l’esercizio fiscale e subito dopo il periodo a cui fa riferimento.

L’organizzazione e le competenze della Commissione di Verifica saranno determinate dalla legge.

Articolo 91

Ad intervalli regolari, e almeno annualmente, il Consiglio dei Ministri dovrà riferire al Parlamento ed al popolo lo stato delle finanze pubbliche.

Capitolo VIII - AUTONOMIE LOCALI

Articolo 92

I regolamenti relativi all’organizzazione e all’amministrazione delle autonomie pubbliche locali saranno determinati dalla legge, in ossequio ai principi delle autonomie locali.

Articolo 93

Le autonomie pubbliche locali costituiranno delle assemblee in qualità di loro organi deliberativi, in conformità alla legge.

Il direttore generale di tutte le autonomie pubbliche locali, i membri delle loro assemblee gli altri funzionari locali, come previsto dalla legge, saranno eletti con voto popolare diretto nell’ambito di ciascuna comunità territoriale.

Articolo 94

Le autonomie locali avranno il diritto di amministrare le proprietà, i propri affari e il proprio funzionamento e di promulgare gli atti regolamentari propri in ossequio alla legge.

Articolo 95

Nessuna legge speciale, applicabile solo alle autonomie locali, potrà essere promulgata dal Parlamento senza il consenso della maggioranza dei votanti dell’autonomia locale interessata, in ossequio alla legge.

Capitolo IX - EMENDAMENTI

Articolo 96

Gli emendamenti alla presente costituzione saranno adottati dal Parlamento, con voto congiunto dei due terzi o più dei membri di ciascuna Camera, e dovranno poi essere sottoposti al popolo per la ratifica, che richiederà il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, con referendum speciale o tramite elezioni, come sarà specificato dal Parlamento.

Gli emendamenti così ratificati saranno immediatamente promulgati dall’Imperatore in nome del popolo, come parte integrale della presente Costituzione.

Capitolo X - LEGGE SUPREMA

Articolo 97

I diritti fondamentali della persona, garantiti da questa Costituzione al popolo Giapponese sono il frutto dell’antica battaglia dell’uomo per la libertà; essi sono sopravvissuti a molte gravose prove per la loro sopravvivenza e sono conferite nel presente ed alle generazioni future nella speranza che siano mantenute per sempre inviolabili.

Articolo 98

La presente Costituzione è la legge suprema della nazione e nessuna legge, ordinanza, decreto imperiale o altro atto di governo, o parte di essi, contrarie alle disposizioni ivi contenute, avrà forza legale o validità.

I trattati conclusi dal Giappone e le leggi istitutive delle nazioni saranno fedelmente osservate.

Articolo 99

L’Imperatore o il Reggente, così come i Ministri dello Stato, i membri del Parlamento, i giudici, e tutti gli altri pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare la presente Costituzione.

Capitolo XI – DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 100

La presente Costituzione entrerà in vigore il giorno successivo allo spirare del termine di sei mesi a partire dal giorno della sua promulgazione.

La promulgazione delle leggi necessarie per l’applicazione della presente Costituzione, l’elezione dei membri della Camera dei Consiglieri e la procedura per la convocazione del Parlamento e le altre procedure preparatorie necessarie per l’applicazione della presente Costituzione potrà essere effettuata prima del giorno indicato nel paragrafo precedente.

Articolo 101

Se la Camera dei Consiglieri non è stata ancora costituita prima della data di entrata in vigore della presente Costituzione, la Camera dei Deputati eserciterà le funzioni del Parlamento, sino a quando la Camera dei Consiglieri non sarà costituita.

Articolo 102

Il periodo dell’incarico, per metà dei membri della Camera dei Consiglieri nominati per la prima volta sotto la presente Costituzione, sarà di tre anni. I membri ricompresi in tale categoria saranno determinati in ossequio alla legge.

Articolo 103

I Ministri dello Stato, i membri della Camera dei Deputati, i giudici in servizio alla data di entrata in vigore della presente Costituzione, e tutti i pubblici ufficiali che occupano posizioni corrispondenti a tali incarichi, come riconosciuto dalla presente Costituzione, non cesseranno dal loro incarico automaticamente in ragione dell’applicazione di tale Costituzione, fatto salvo dove altrimenti specificato dalla legge. Quando, tuttavia, i loro successori saranno eletti o nominati in ossequio alle disposizioni della presente Costituzione, essi dovranno rinunciare al loro ufficio, alla stregua di un atto di ordinaria amministrazione.

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Gioisco che le fondamenta per la costruzione di un nuovo Giappone siano state realizzate in ossequio alla volontà del Popolo Giapponese, e con tale dichiarazione ratifico e promulgo la Costituzione Giapponese Imperiale, entrata in vigore successivamente alla consultazione con il Privato Consiglio Imperiale e la decisione del Governo Imperiale, presa in conformità dell’articolo 73 di tale Costituzione.

Firmato

HIROHITO, (firma dell’Imperatore), (terzo giorno dell’undicesimo mese del ventesimo anno dell’era Showa) 3 Novembre 1946.

Controfirmato

Primo Ministro ed attualmente Ministro degli Affari Esteri

    Yoshida Shigeru

Ministro dello Stato

    Barone Shidehara Kijuro

Ministro della Giustizia

    Kimura Tokutaro

Ministro dell’Interno

    Omura Seiichi

Ministro dell’Educazione

    Tanaka Kotaro

Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente

    Wada Hirou

Ministro dello Stato

    Saito Takao

Ministro delle Comunicazioni

    Hitotsumatsu Sadayoshi

Ministro del Commercio e dell’Industria

    Hoshijima Hiro

Ministro del Welfare

    Kawai Yoshinari

Ministro dello Stato

    Uehara Etsujiro

Ministro dei trasporti

    Hiratsuka Tsunejiro

Minister delle Finanze

    Ishibashi Tanzan,

Minister dello Stato

    Kanamori Tokujiro,

Minister dello Stato

    Zen Keinosuke.



Questa traduzione ultimata il 20 luglio 2006 dal testo della normativa Giapponese all’italiano è opera dell’Avv. Francesco De Sanzuane. Per tale motivo deve considerarsi una traduzione ufficiosa tutelata dalle norme sul diritto d’autore. Soltanto i testi giapponesi originali delle leggi e dei regolamenti hanno effetto legale e tale traduzione deve essere usata solo come materiale di riferimento nella comprensione delle leggi e dei regolamenti giapponesi. Per tutti gli altri scopi, dall’interpretazione all’applicazione della legge, sino all’aspetto legale della professione, gli utenti devono consultare i testi giapponesi originali pubblicati nella gazzetta ufficiale.
Capitolo I - L’Imperatore

Capitolo II - Rinuncia alla Guerra

Capitolo III - Diritti e doveri delle persone

Capitolo IV - Il Parlamento

Capitolo V - Il Consiglio dei Ministri

Capitolo VI - Potere Giudiziario

Capitolo VII - Finanze

Capitolo VIII - Autonomie Locali

Capitolo IX - Emendamenti

Capitolo X - Legge Suprema

Capitolo XI - Disposizioni Supplementari

Prefazione

Noi, il popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti, giustamente eletti al Governo nazionale, ci proponiamo di assicurare a noi stessi e ai nostri posteri i frutti della pacifica cooperazione con tutte le nazioni e la benedizione della libertà in questa terra, e dichiariamo che mai più saremo colpiti dagli orrori della guerra per colpa dell’azione del Governo, e proclamiamo che il potere sovrano risiede nel popolo ed è saldamente stabilito in questa Costituzione. Il governo è il sacro protettore del popolo, la cui autorità deriva dal popolo, il cui potere è esercitato dai rappresentanti del popolo, e i benefici che ne derivano sono goduti dal popolo. Questo è un principio universale dell’umanità sul quale questa costituzione è fondata. Rifiutiamo e revochiamo tutte le costituzioni, le leggi e gli scritti in conflitto con tale principio. Noi, il popolo giapponese, nutriamo un desiderio di pace per l’eternità e siamo profondamente coscienti degli alti ideali che regolano le relazioni umane ed abbiamo deciso di preservare la nostra sicurezza ed esistenza, confidando nella giustizia e nella fede della pace e dell’amore fraterno tra i popoli del mondo. Desideriamo occupare un posto onorevole in una società internazionale che ha l’obiettivo di ottenere per sempre la conservazione della pace e l’esilio dalla terra della tirannia e della schiavitù, dell’oppressione ed dell’intolleranza. Riconosciamo che tutti i popoli della terra hanno il diritto di vivere in pace, liberi dalla paura e dalle sofferenze. Crediamo che nessuna nazione sia responsabile solo per sé stessa, ma che le leggi della morale politica siano universali; e l’obbedienza a tali leggi incombe su tutte le nazioni che sostengono la propria sovranità e vogliono giustificare i loro rapporti di sovranità con le altre nazioni. Noi, il popolo giapponese, impegniamo il nostro onore nazionale per la realizzazione di questi alti ideali e scopi, con tutte le nostre risorse.

Capitolo I - L’IMPERATORE

Articolo 1

L’Imperatore sarà il simbolo dello Stato e dell’unità del popolo, e trae la sua posizione dalla volontà del popolo, nel quale risiede il potere sovrano.

Articolo 2

Il Trono Imperiale sarà dinastico e per successione, in conformità con la Legge della Casa Imperiale approvata dal Governo.

Articolo 3

La consultazione e l’approvazione dell’Imperatore è materia di Stato, ed il Consiglio dei Ministri ne sarà responsabile.

Articolo 4

L’Imperatore emanerà atti solo nelle materie di Stato come indicate dalla presente Costituzione e non avrà nessun potere di governo.

L’Imperatore può delegare l’adempimento dei suoi atti nelle materie di Stato come sarà previsto dalla legge.

Articolo 5

Quando, in conformità alla Legge della Casa Imperiale, è istituito un Reggente, il Reggente promulgherà i suoi atti nelle materie di stato in nome dell’Imperatore. In questo caso, sarà applicabile il paragrafo uno dell’articolo precedente.

Articolo 6

L’Imperatore nominerà il Primo Ministro come indicato dal Governo e il Primo Giudice della Suprema Corte come indicato dal Governo.

Articolo 7

L’imperatore, con il consiglio e l’approvazione del Consiglio dei Ministri, emanerà i seguenti atti nelle materie di stato, in nome del popolo:

(1) promulgare gli emendamenti alla costituzione, alle leggi, ai decreti del Consiglio dei Ministri e dei trattati.

(2) convocare ilGoverno.

(3) sciogliere la Camera dei deputati.

(4) proclamare l’elezione generale dei membri del Governo.

(5) autenticare la nomina e la revoca dall’incarico dei Ministri dello Stato e delle altre cariche pubbliche come previsto dalla legge, e autenticare i pieni poteri e le credenziali degli Ambasciatori e dei Ministri.

(6) autenticare l’amnistia generale e speciale, la commutazione delle pene, sospensione, e la reintegra dei diritti.

(7) assegnare le onorificenze.

(8) autenticare gli strumenti di ratifica e gli altri documenti diplomatici come previsto dalla legge.

(9) ricevere gli ambasciatori ed i ministri stranieri.

(10) presenziare alle cerimonie pubbliche.

Articolo 8

Nessuna proprietà potrà essere data, o essere ricevuta, alla (dalla) Casa Imperiale, né potranno essere effettuate donazioni, senza l’autorizzazione del Governo.

Capitolo II - RINUNCIA ALLA GUERRA

Articolo 9

Nella sincera aspirazione alla pace internazionale, basata sulla giustizia e l’ordine, il Popolo Giapponese rinuncia per sempre alla Guerra quale sovrano diritto della nazione e alla minaccia o all’uso della forza come mezzo per la risoluzione delle dispute internazionali.

Allo scopo di raggiungere l’obiettivo di cui al precedente paragrafo, le forze di terra, di mare ed aeree, così come le altre potenzialità belliche, non saranno mai mantenute. Non sarà riconosciuto il diritto dello stato alla guerra.

Capitolo III - DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE

Articolo 10

Le condizioni necessarie per ottenere la nazionalità Giapponese saranno determinate dalla legge.

Articolo 11

Il popolo non sarà ostacolato nel godimento di uno qualsiasi dei diritti fondamentali dell’uomo. Tali diritti fondamentali dell’uomo, garantiti al popolo da questa Costituzione, sono riconosciuti al popolo ed alle generazioni future come diritti eterni ed inviolabili.

Articolo 12

Le libertà ed i diritti riconosciuti al popolo da questa costituzione saranno garantiti dall’attività costante del popolo, che si asterrà da qualsiasi abuso di tali libertà e diritti e sarà sempre responsabile della loro utilizzazione per il pubblico benessere.

Articolo 13

Tutta le persone saranno rispettate come individui. Il loro diritto alla vita, alla libertà ed al raggiungimento della felicità, fino al punto in cui esso non interferisce con il pubblico benessere, è il supremo obiettivo della legislazione ed delle altre attività pubbliche.

Articolo 14

Tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e non ci sarà discriminazione nelle relazioni politiche, economiche o sociali a causa della razza, della defe religiosa, del sesso, della condizione sociale o delle origini familiari.

Non saranno riconosciuti pari e paria.

Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi tipo di onorificenza all’onore, decorazioni o qualunque attività per la quale si sia distinti, né qualsiasi premio sarà valido oltre il corso della vita dell’individuo che al momento lo possiede o che in futuro lo possa ricevere.

Articolo 15

Il popolo ha l’inalienabile diritto di scegliere i propri rappresentanti e di revocarli.

Tutti i funzionari pubblici sono servitori dell’intera comunità e non di un qualsiasi gruppo.

È garantito il suffragio universale concernente l’elezione dei funzionari pubblici.

In tutte le elezioni, la segretezza della scheda elettorale è inviolabile. Un elettore non sarà costretto a rispondere, pubblicamente o privatamente, per la scelta che ha compiuto.

Articolo 16

Ogni persona avrà il diritto domandare pacificamente la riparazione di danni, la rimozione dei funzionari pubblici, la promulgazione, l’abrogazione o la modifica delle leggi, delle ordinanze o dei regolamenti e qualsiasi altro provvedimento; nessuno potrà essere messo nella condizione di essere discriminato per aver presentato tali domande.

Articolo 17

Chiunque può citare per danneggiamento, come previsto dalla legge, lo Stato o un ufficio pubblico, nel caso in cui abbia sofferto dei danni in conseguenza all’attività illegale di qualsiasi pubblico ufficiale

Articolo 18

Nessuna persona sarà costretta in schiavitù di qualsiasi tipo. Sono proibiti, ad eccezione che per le condanne per la commissione di crimini, i lavori forzati.

Articolo 19

Non saranno violate la libertà di pensiero e di coscienza.

Articolo 20

La libertà di religione è garantita a tutti.

Nessuna organizzazione religiosa riceverà privilegi dalla Stato, e non avrà nessuna autorità politica.

Nessuna persona sarà costretta a prendere parte a qualsiasi atto, celebrazione, rito e pratica religiosa.

Lo Stato e i suoi organi dovranno astenersi da qualsiasi forma di educazione religiosa o da altre attività religiosa.

Articolo 21

Sono garantite la libertà di assemblea e di associazione, come la libertà di parola, di stampa e di tutte le altre forme di espressione.

Non sarà operata nessuna censura, né sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo di comunicazione.

Articolo 22

Ciascuna persona avrà la libertà di scegliere la propria residenza e la propria occupazione, sino al punto in cui tale scelta non interferisce con il pubblico benessere.

È inviolabile la libertà di tutte le persone di trasferirsi in uno Stato estero e di rinunciare alla propria cittadinanza.

Articolo 23

È garantita la libertà accademica.

Articolo 24

Il matrimonio sarà fondato unicamente sul mutuo consenso di entrambi gli sposi e sarà mantenuto tramite la reciproca cooperazione, che ha come base l’uguaglianza di diritti tra marito e moglie.

Relativamente alla scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l’eredità, la scelta del domicilio, l divorzio e qualsiasi altra materia concernenti il matrimonio e la famiglia, saranno promulgate leggi basate sulla dignità individuale e l’essenziale uguaglianza dei sessi.

Articolo 25

Tutte le persone avranno il diritto ad un decoroso livello di vita, salutare e colta.

In tutti gli ambiti della vita, lo Stato dovrà impegnarsi per promuovere ed estendere il benessere sociale, la sicurezza e la salute pubblica.

Articolo 26

Tutte le persone avranno il diritto di ricevere un’eguale educazione, corrispondente alla loro abilità, come previsto dalla legge.

Tutte le persone avranno l’obbligo di assicurare, ai ragazzi ed alle ragazze sotto la loro tutela, un’ordinaria educazione come per legge. Tale educazione obbligatoria sarà libera da spese.

Articolo 27

Tutte le persone hanno il diritto e l’obbligo di lavorare.

Le norme relative agli stipendi, alle ore lavorative, alle ferie ed alle altre condizioni di lavoro saranno regolate dalla legge.

I bambini non potranno essere sfruttati per attività lavorative.

Articolo 28

È garantito il diritto dei lavoratori di organizzarsi, di negoziare e di agire collettivamente.

Articolo 29

Il diritto di proprietà o di possedere proprietà è inviolabile.

I diritto di proprietà saranno definiti dalla legge, in conformità con il pubblico benessere.

La proprietà privata potrà essere espropriata per uso pubblico dietro giusta compensazione.

Articolo 30

Le persone saranno soggette alle tasse come stabilito dalla legge.

Articolo 31

Nessuna persona può essere privata della vita o della libertà, né potranno essere imposte altre pene, ad eccezione di quelle stabilite per legge dalle adeguate procedure.

Articolo 32

A nessuna persona sarà negato l’accesso al diritto di difesa davanti alle Corti.

Articolo 33

Nessuna persona potrà essere arrestata, eccezion fatta per l’esistenza di un apposito provvedimento motivato, se non da un competente ufficiale giudiziario che deve specificare l’offesa di cui la persona è imputata, a meno che non sia già stata arrestata, se la condotta offensiva non sia ancora stata iniziata.

Articolo 34

Nessuna persona sarà arrestata o detenuta senza che sia stata informata in precedenza dell’imputazione contro di essa o senza aver ricevuto l’immediato privilegio della difesa di un avvocato; non sarà detenuta senza adeguata ragione; e su domanda di qualsiasi persona questa ragione dovrà essere immediatamente dichiarata in sua presenza ed in presenza del suo avvocato.

Articolo 35

Il diritto di riservatezza di tutte le persone, nelle proprie abitazioni, dei loro documenti ed effetti è difeso contro perquisizioni, indagini e sequestri, con eccezione di quelle effettuate sotto apposito provvedimento motivato, che descriva il luogo dell’ispezione e le cose che devono essere sequestrate, o con eccezione di quanto previsto all’articolo 33.

Ciascuna perquisizione o sequestro dovrà essere effettuata, con separato provvedimento, da un competente ufficiale giudiziario.

Articolo 36

È assolutamente proibito infliggere torture e punizioni crudeli da parte di qualsiasi pubblico ufficiale.

Articolo 37

In tutti i casi in cui sono stati commessi crimini, l’accusato usufruirà del diritto ad un processo rapido e pubblico presso un tribunale imparziale.

Egli potrà usufruire della piena opportunità di esaminare i testimoni, e dovrà avere il diritto di accedere al processo per ottenere testimonianze, con esenzione delle spese.

In tutti i casi l’accusato dovrà usufruire dell’assistenza di un competente avvocato che, se l’accusato non è in grado di nominarne uno a sue spese, sarà a lui assegnato dallo Stato.

Articolo 38

Nessuno sarà obbligato a testimoniare contro sé stesso.

Confessioni rese sotto pressioni, tortura o minaccia, o successivamente ad arresto o detenzione prolungate non saranno ammesse come prove.

Nessuna persona potrà essere dichiarata colpevole o punita nel caso in cui l’unica prova contro di essa sia la propria confessione.

Articolo 39

Nessuna persona sarà ritenuta penalmente responsabile per un’azione che era legale al momento in cui è stata commessa, o per la quale è stata assolta, e non sarà sottoposta ad un doppio processo.

Articolo 40

Qualsiasi persona, nel caso in cui stata assolta successivamente all’arresto o alla detenzione, potrà citare lo Stato per ottenere il risarcimento come previsto dalla legge.

CAPITOLO IV - IL PARLAMENTO

Articolo 41

Il Parlamento sarà il più alto organo del potere Statale e sarà l’unico organo dello Stato a possedere il potere legislativo.

Articolo 42

Il Parlamento si divide in due Camere, denominate Camera dei Deputati e Camera dei Consiglieri (N.d.R.: Senatori).

Articolo 43

Entrambe le Camere saranno composte da membri eletti e rappresentanti del popolo.

Il numero di membri di ciascuna Camera sarà determinato dalla legge.

Articolo 44

I requisiti dei membri di entrambe le Camere e dei loro elettori saranno determinati dalla legge. In ogni caso, non sarà fatta nessuna discriminazione per motivi di razza, sesso, stato sociale, origini familiari, educazione, proprietà o reddito.

Articolo 45

La nomina in carica dei membri della Camera dei Deputati durerà quattro anni. Tuttavia, tale incarico terminerà prima che sia trascorso l’intero periodo nel caso in cui la Camera dei Deputati venga sciolta.

Articolo 46

La nomina in carica dei membri della Camera dei Consiglieri durerà sei anni, e l’elezione, per metà dei membri, avrà luogo ogni tre anni.

Articolo 47

I distretti elettorali, il metodo di votazione e le altre attività pertinenti al metodo di elezione dei membri di entrambe le Camere saranno determinate dalla legge.

Articolo 48

A nessuno sarà permesso di essere contemporaneamente membro di entrambe le Camere.

Articolo 49

I membri di entrambe le Camere riceveranno appropriato compenso annuale dal tesoro dello stato, in ossequio alla legge.

Articollo 50

Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, I membri di entrambe le Camere saranno esenti dall’arresto nel periodo in cui il Parlamento è riunito in assemblea, e ciascun membro arrestato prima dell’apertura dell’assemblea sarà libero durante lo svolgimento della seduta su domanda della Camera.

Articolo 51

I membri di entrambe le Camere non saranno ritenuti responsabili, esternamente alla Camera, per le dichiarazioni, i dibattiti o i voti espressi durante i lavori della Camera.

Articolo 52

Il Parlamento dovrà essere convocato in seduta ordinaria una volta all’anno.

Articolo 53

Il Consiglio dei Ministri potrà decidere di convocare il Parlamento in seduta straordinaria. Quando un quarto o più del numero complessivo totale di ciascuna Camera ne fa richiesta, il Consiglio dei Ministri dovrà decidere su tale convocazione.

Articolo 54

Quando la Camera dei Deputati è sciolta, avrà luogo l’elezione generale dei membri della Camera dei Deputati, entro quaranta (40) giorni dalla data dello scioglimento, ed il Parlamento dovrà essere convocato entro trenta (30) giorni dalla data delle elezioni.

Contemporaneamente allo scioglimento della Camera dei Deputati, la Camera dei Consiglieri viene chiusa. Tuttavia, il Consiglio dei Ministri può, in periodi di emergenza nazionale, convocare con urgenza la Camera dei Consiglieri in seduta straordinaria.

I provvedimenti presi nell’assemblea menzionata nella disposizione del paragrafo precedente sono provvisori e diventeranno nulli o invalidi in mancanza dell’accettazione da parte della Camera dei Deputati entro un periodo di dieci (10) giorni successivamente all’apertura della nuova sessione del Parlamento.

Articolo 55

Ciascuna Camera giudicherà le controversie relative ai requisiti dei propri membri. Comunque, nel caso di diniego a presenziare riferito a qualsiasi membro, è necessaria l’approvazione di una risoluzione presa a maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti.

Articolo 56

In ciascuna Camera non potranno essere prese decisione se almeno un terzo o più dei membri non sono presenti.

Tutte le decisioni saranno prese, in ciascuna Camera, dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per dove diversamente previsto dalla Costituzione, ed in caso di pareggio, il Presidente della Camera deciderà sul punto.

Articolo 57

In ciascuna Camera le deliberazioni dovranno essere pubbliche. Tuttavia, l’assemblea potrà riunirsi a porte chiuse quando la maggioranza dei due terzi o più dei presenti membri approvi la risoluzione.

Ciascuna Camera conserverà una registrazione del procedimento. Tale registrazione sarà pubblicata ed essa sarà pubblicazione, eccezion fatta per le parti del procedimento delle sedute segrete, per le quali può essere richiesto che rimangano segrete.

Su domanda di un quinto o più dei membri presenti, i voti dei membri, su qualsiasi materia, saranno annotati nelle minute.

Articolo 58

Ciascuna Camera sceglierà il proprio presidente e gli altri funzionari.

Ciascuna Camera stabilità le proprie regole relative alle assemblee, ai procedimenti ed alle disposizioni disciplinari, e potrà punire i membri per condotta disdicevole. Tuttavia, nell’ipotesi di espulsione di un membro, la maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti dovrà approvare apposita risoluzione.

Articolo 59

Un Progetto di legge diventa legge successivamente all’approvazione di entrambe le Camere, eccezione fatta per dove diversamente previsto dalla Costituzione.

Un progetto di legge, che è stato approvato dalla Camera dei Deputati, e che al vaglio della Camera dei Consiglieri è stata approvata con emendamenti, diventa legge quando è approvata in seconda istanza dalla Camera dei Deputati dalla maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti.

La previsione del paragrafo precedente non preclude alla Camera dei Deputati di convocare un’assemblea congiunta di entrambe le Camere, come previsto dalla legge.

L’inerzia della Camera dei Consiglieri di agire entro sessanta (60) successivi al ricevimento di un progetto di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, con eccezione del tempo di chiusura dei lavori (N.d.R.: pausa estiva), potrà essere considerata dalla Camera dei Deputati alla stregua di un rigetto di tale progetto di legge da parte della Camera dei Consiglieri.

Articolo 60

Il Bilancio dovrà essere sottoposto prima alla Camera dei Deputati.

In considerazione del bilancio, quando la Camera dei Consiglieri prende una decisione diversa da quella della Camera dei Deputati e quando non sia possibile raggiungere un accordo, neppure in assemblea congiunta di entrambe le Camere, come previsto per legge, o nel caso di fallimento, da parte della Camera dei Consiglieri, del tentatiivo di adottare una decisione finale nei trenta (30) giorni successivi al ricevimento del bilancio approvato dalla Camera dei Deputati, con eccezione del tempo di chiusura dei lavori, la decisione della Camera dei Deputati diventerà la decisione dell’intero Parlamento.

Articolo 61

Il secondo paragrafo dell’articolo precedente si applica anche all’approvazione richiesta al Parlamento per la conclusione di trattati.

Articolo 62

Ciascuna Camera può condurre indagini concernenti il governo, e può domandare l’intervento e la testimonianza di testi e la produzione di registrazioni.

Articolo 63

Il Primo Ministro e gli altri Ministri dello Stato possono, in qualsiasi tempo, comparire in ciascuna Camera per proporre il dibattito su progetti di legge, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno membri della Camera. Essi devono comparire anche quando la loro presenza sia richiesta, per fornire risposte o spiegazioni.

Articolo 64

Il Parlamento costituirà una corte di accusa, composta dai membri di entrambe le Camere, allo scopo di giudicare i giudici nei confronti dei quali siano stati emanati provvedimenti di accusa. Le materie concernenti le accuse saranno determinati dalla legge.

Capitolo V - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 65

Il Consiglio dei Ministri è investito del potere esecutivo.

Articolo 66

Il Consiglio dei Ministri sarà composto dal Primo Ministro, che ne è il capo, e dagli altri Ministri dello Stato, come previsto dalla legge.

Il Primo Ministro e gli altri Ministri dello Stato devono avere la cittadinanza.

Il Consiglio dei Ministri, nell’esercitare il proprio potere esecutivo, ne sarà responsabile collettivamente nei confronti del Parlamento.

Articolo 67

Il Primo Ministro sarà nominato tra i membri del Parlamento con risoluzione presa dal Parlamento. Tale designazione precederà tutti gli altri provvedimenti.

Se la Camera dei Deputati e la Camera dei Consiglieri sono in disaccordo o non è stato raggiunto l’accordo neanche in assemblea generale delle due Camere, come previsto dalla legge, o la Camera dei Consiglieri omette di compiere la designazione entro dieci (10) giorni, con eccezione del tempo di chiusura dei lavori, dopo che la Camera dei Deputati ha effettuato la designazione, la decisione della Camera dei Deputati sarà la decisione del Parlamento.

Articolo 68

Il Primo Ministro nominerà I Ministri dello Stato. Tuttavia, la maggioranza di essi dovrà essere scelta tra i Membri del Parlamento.

Il Primo Ministro può rimuovere dall’incarico i Ministri dello Stato che egli ha eletto.

Articolo 69

Se la Camera dei Deputati approva una mozione di sfiducia, o respinge una risoluzione sulla quale è stata posta la fiducia, l’intero Consiglio dei Ministri dovrà rassegnare le dimissioni, a meno che la Camera dei Deputati non si sciolga entro dieci (10) giorni.

Articolo 70

Quando la carica di Primo Ministro è vacante, o alla prima convocazione del Parlamento dopo le elezioni dei membri della Camera dei Deputati, l’intero Consiglio dei Ministri dovrà rassegnare le dimissioni.

Articolo 71

Nei casi menzionati nei due precedenti articoli, il Consiglio dei Ministri continuerà a svolgere le sue funzioni sino a quando è nominato un nuovo Primo Ministro.

Articolo 72

Il Primo Ministro rappresenta il Consiglio dei Ministri, sottoscrive i progetti di legge, riferisce sugli affari nazionali e sulle relazioni estere al Parlamento ed esercita il controllo e la supervisione su numerose branche dell’amministrazione.

Articolo 73

Il Consiglio dei Ministri, in aggiunta alle altre funzioni amministrative generali, esercita le seguenti prerogative:

Amministra fedelmente la legge; conduce gli affari dello Stato.

Conduce le relazioni internazionali.

Conclude trattati. Tuttavia, esso deve ottenere precedentemente o, a seconda delle circostanze, successivamente l’approvazione da parte del parlamento.

Amministra il servizio civile, in ossequio a quanto stabilito dalla legge.

Prepara il bilancio preventivo ed emana, sulla base di esso, ordinanze, allo scopo di dare esecuzione alle disposizioni della presente Costituzione e della legge. Tuttavia, in tali ordinanze non può includere disposizioni penali se non autorizzato dalla legge.

Decide sull’amnistia generale, sull’amnistia speciale, sulla commutazione delle pene, la sospensione, e la reintegra dei diritti.

Articolo 74

Tutte le leggi e le ordinanze del Consiglio dei Ministri devono essere firmate dal Ministro Competente e controfirmate dal Primo Ministro.

Articolo 75

I Ministri dello Stato, durante il loro ufficio, non saranno soggetti ad azioni legali senza il consenso del Primo Ministro. Tuttavia, il diritto a procedere non è impedito da tale disposizione.

Capitolo VI - POTERE GIUDIZIARIO

Articolo 76

Dell’intero potere giudiziario è investita la Corte Suprema e le Corti inferiori, come istituite dalla legge.

Non saranno istituiti tribunali straordinari; a nessun organo o agenzia dell’Esecutivo sarà riconosciuto il potere giudiziario.

Tutti i giudici saranno indipendenti nell’esercizio delle loro coscienze e saranno limitati solo dalla presente Costituzione e dalle leggi.

Articolo 77

La Corte Suprema è investita del potere di regolamentazione, con il quale determina le regole procedurali e della prassi, le materie relative alla professione forense, la disciplina interna delle corti e la gestione degli affari giudiziari

I Pubblici Procuratori (N.d.r.: P.M) saranno soggetti al potere di regolamentazione della Corte Suprema.

La Corte Suprema potrà delegare il potere di emanare regolamenti sul funzionamento delle Corti inferiori ad esse stesse.

Articolo 78

I giudici non saranno rimossi dall’incarico, se non per accusa pubblica, a meno che non siano stati dichiarati in giudizio mentalmente o fisicamente incompetenti all’esercizio dei doveri del loro ufficio.

Articolo 79

La Corte Suprema sarà composta da un Giudice che avrà la carica di Presidente e da un numero di componenti determinato dalla legge; tutti i giudici, ad eccezione del Presidente, saranno nominati dal Consiglio dei Ministri.

La nomina dei giudici della Corte Suprema sarà sottoposta a revisione da parte dal popolo alla prima elezione dei membri della Camera dei Deputati successiva alla loro nomina, e dovrà nuovamente essere sottoposta a revisione alla prima elezione dei membri della Camera dei Deputati dopo un lasso di tempo di dieci (10), e ugualmente da allora in poi.

Articolo 80

I giudici delle corti inferiori saranno nominate dal Consiglio dei Ministri e scelti da una lista di persone indicate dalla Corte Suprema. Tutti i giudici manterranno l’incarico per un periodo di dieci (10) anni con la possibilità di essere rieletti, rimanendo inteso che dovranno ritirarsi al raggiungimento dell’età determinata dalla legge.

I giudici delle corti inferiori riceveranno, ad intervalli regolari e determinati, adeguato compenso che non potrà essere ridotto durante lo svolgimento del loro ufficio.

Articolo 81

La Corte Suprema è la corte di ultima istanza, con il potere di determinare la costituzionalità di qualsiasi legge, ordinanza, regolamento o atto giuridico.

Articolo 82

I processi saranno condotti, e i giudizi saranno resi, pubblicamente.

Nel caso in cui una corte, all’unanimità, dichiari che la pubblicità sarebbe pericolosa per l’ordine o la morale pubblica, il processo può essere svolto privatamente, ma i processi con oggetti reati politici, reati che coinvolgono la stampa o nell’ipotesi di processi con oggetti i diritti delle persone, come garantite dal capitolo III della presente Costituzione, dovranno svolgersi pubblicamente.

Capitolo VII - FINANZE

Articolo 83

Il potere di amministrare le finanze nazionali sarà esercitato in ossequio alle decisioni del Parlamento.

Articolo 84

Nessuna tassa può essere imposta e quelle esistenti non possono essere modificate se non con legge o alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 85

Nessuna spesa sarà effettuata, né lo Stato potrà obbligarsi, se non autorizzato dal Parlamento.

Articolo 86

Il Consiglio dei Ministri preparerà e sottoporrà al Parlamento il Bilancio relativo a ciascun anno fiscale, per le sue considerazioni e decisioni.

Articolo 87

Per provvedere ad imprevisti disavanzi di bilancio, il Parlamento può autorizzare la costituzione di un fondo di riserva che sarà utilizzato dal Consiglio dei Ministri sotto la propria responsabilità, il quale dovrà poi ottenere la successiva approvazione del Parlamento per tutte le operazioni effettuate sul fondo di riserva.

Articolo 88

Tutte le proprietà della Casa Imperiale sono trasferite allo Stato. Tutte le spese della Casa Imperiale saranno debitamente inserite in bilancio dal Parlamento.

Articolo 89

Il denaro pubblico e qualsiasi altra proprietà non potranno essere spesi o destinati per l’uso, il beneficio o il mantenimento di qualsiasi tipo di istituzione o associazione religiosa, o per qualsiasi impresa di carità, di formazione e di assistenza che non siano sotto il controllo della pubblica amministrazione.

Articolo 90

Il rendiconto finale delle spese e degli introiti dello Stato saranno annualmente verificati da una Commissione di Verifica e sarà presentato al Parlamento, insieme alla dichiarazione di verifica, durante l’esercizio fiscale e subito dopo il periodo a cui fa riferimento.

L’organizzazione e le competenze della Commissione di Verifica saranno determinate dalla legge.

Articolo 91

Ad intervalli regolari, e almeno annualmente, il Consiglio dei Ministri dovrà riferire al Parlamento ed al popolo lo stato delle finanze pubbliche.

Capitolo VIII - AUTONOMIE LOCALI

Articolo 92

I regolamenti relativi all’organizzazione e all’amministrazione delle autonomie pubbliche locali saranno determinati dalla legge, in ossequio ai principi delle autonomie locali.

Articolo 93

Le autonomie pubbliche locali costituiranno delle assemblee in qualità di loro organi deliberativi, in conformità alla legge.

Il direttore generale di tutte le autonomie pubbliche locali, i membri delle loro assemblee gli altri funzionari locali, come previsto dalla legge, saranno eletti con voto popolare diretto nell’ambito di ciascuna comunità territoriale.

Articolo 94

Le autonomie locali avranno il diritto di amministrare le proprietà, i propri affari e il proprio funzionamento e di promulgare gli atti regolamentari propri in ossequio alla legge.

Articolo 95

Nessuna legge speciale, applicabile solo alle autonomie locali, potrà essere promulgata dal Parlamento senza il consenso della maggioranza dei votanti dell’autonomia locale interessata, in ossequio alla legge.

Capitolo IX - EMENDAMENTI

Articolo 96

Gli emendamenti alla presente costituzione saranno adottati dal Parlamento, con voto congiunto dei due terzi o più dei membri di ciascuna Camera, e dovranno poi essere sottoposti al popolo per la ratifica, che richiederà il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, con referendum speciale o tramite elezioni, come sarà specificato dal Parlamento.

Gli emendamenti così ratificati saranno immediatamente promulgati dall’Imperatore in nome del popolo, come parte integrale della presente Costituzione.

Capitolo X - LEGGE SUPREMA

Articolo 97

I diritti fondamentali della persona, garantiti da questa Costituzione al popolo Giapponese sono il frutto dell’antica battaglia dell’uomo per la libertà; essi sono sopravvissuti a molte gravose prove per la loro sopravvivenza e sono conferite nel presente ed alle generazioni future nella speranza che siano mantenute per sempre inviolabili.

Articolo 98

La presente Costituzione è la legge suprema della nazione e nessuna legge, ordinanza, decreto imperiale o altro atto di governo, o parte di essi, contrarie alle disposizioni ivi contenute, avrà forza legale o validità.

I trattati conclusi dal Giappone e le leggi istitutive delle nazioni saranno fedelmente osservate.

Articolo 99

L’Imperatore o il Reggente, così come i Ministri dello Stato, i membri del Parlamento, i giudici, e tutti gli altri pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare la presente Costituzione.

Capitolo XI – DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 100

La presente Costituzione entrerà in vigore il giorno successivo allo spirare del termine di sei mesi a partire dal giorno della sua promulgazione.

La promulgazione delle leggi necessarie per l’applicazione della presente Costituzione, l’elezione dei membri della Camera dei Consiglieri e la procedura per la convocazione del Parlamento e le altre procedure preparatorie necessarie per l’applicazione della presente Costituzione potrà essere effettuata prima del giorno indicato nel paragrafo precedente.

Articolo 101

Se la Camera dei Consiglieri non è stata ancora costituita prima della data di entrata in vigore della presente Costituzione, la Camera dei Deputati eserciterà le funzioni del Parlamento, sino a quando la Camera dei Consiglieri non sarà costituita.

Articolo 102

Il periodo dell’incarico, per metà dei membri della Camera dei Consiglieri nominati per la prima volta sotto la presente Costituzione, sarà di tre anni. I membri ricompresi in tale categoria saranno determinati in ossequio alla legge.

Articolo 103

I Ministri dello Stato, i membri della Camera dei Deputati, i giudici in servizio alla data di entrata in vigore della presente Costituzione, e tutti i pubblici ufficiali che occupano posizioni corrispondenti a tali incarichi, come riconosciuto dalla presente Costituzione, non cesseranno dal loro incarico automaticamente in ragione dell’applicazione di tale Costituzione, fatto salvo dove altrimenti specificato dalla legge. Quando, tuttavia, i loro successori saranno eletti o nominati in ossequio alle disposizioni della presente Costituzione, essi dovranno rinunciare al loro ufficio, alla stregua di un atto di ordinaria amministrazione.

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Gioisco che le fondamenta per la costruzione di un nuovo Giappone siano state realizzate in ossequio alla volontà del Popolo Giapponese, e con tale dichiarazione ratifico e promulgo la Costituzione Giapponese Imperiale, entrata in vigore successivamente alla consultazione con il Privato Consiglio Imperiale e la decisione del Governo Imperiale, presa in conformità dell’articolo 73 di tale Costituzione.

Firmato

HIROHITO, (firma dell’Imperatore), (terzo giorno dell’undicesimo mese del ventesimo anno dell’era Showa) 3 Novembre 1946.

Controfirmato

Primo Ministro ed attualmente Ministro degli Affari Esteri

    Yoshida Shigeru

Ministro dello Stato

    Barone Shidehara Kijuro

Ministro della Giustizia

    Kimura Tokutaro

Ministro dell’Interno

    Omura Seiichi

Ministro dell’Educazione

    Tanaka Kotaro

Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente

    Wada Hirou

Ministro dello Stato

    Saito Takao

Ministro delle Comunicazioni

    Hitotsumatsu Sadayoshi

Ministro del Commercio e dell’Industria

    Hoshijima Hiro

Ministro del Welfare

    Kawai Yoshinari

Ministro dello Stato

    Uehara Etsujiro

Ministro dei trasporti

    Hiratsuka Tsunejiro

Minister delle Finanze

    Ishibashi Tanzan,

Minister dello Stato

    Kanamori Tokujiro,

Minister dello Stato

    Zen Keinosuke.



Questa traduzione ultimata il 20 luglio 2006 dal testo della normativa Giapponese all’italiano è opera dell’Avv. Francesco De Sanzuane. Per tale motivo deve considerarsi una traduzione ufficiosa tutelata dalle norme sul diritto d’autore. Soltanto i testi giapponesi originali delle leggi e dei regolamenti hanno effetto legale e tale traduzione deve essere usata solo come materiale di riferimento nella comprensione delle leggi e dei regolamenti giapponesi. Per tutti gli altri scopi, dall’interpretazione all’applicazione della legge, sino all’aspetto legale della professione, gli utenti devono consultare i testi giapponesi originali pubblicati nella gazzetta ufficiale.