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Crisi d'impresa: resta irrisolto il rebus delle competenze tribunalizie

crisi d'impresa
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Abstract

Alla luce del decreto correttivo del Codice della Crisi di Impresa, si registra un disallineamento tra la competenza sulle misure protettive preliminari e quella sulle misure protettive: le prime vengono esaminate dal presidente del tribunale distrettuale, le seconde dal presidente della Sezione PRCI (sezione per le procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza) del tribunale del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. La ratio di una tale diversa competenza a seconda dello stato della procedura non è facilmente comprensibile.

In light of the corrective decree of the Corporate Crisis Code, there is a misalignment between the competence on preliminary protective measures and that on protective measures: the former are examined by the president of the district court, the latter by the president of the PRCI Section (section for crisis or insolvency settlement procedures) of the district court in which the debtor has the center of main interests. The reason for such a different competence depending on the state of the procedure is not easily understandable.

 

Il decreto correttivo del Codice della Crisi d’Impresa (CCII) è intervenuto modificando diverse previsioni dell’articolato originario, a volte, apportando un miglior coordinamento delle norme, altre volte, correggendo errori, altre volte, però, non chiarendo alcuni dubbi interpretativi.

Soffermandosi sul tema delicato delle misure cautelari e di quelle protettive del patrimonio del debitore si possono svolgere alcune considerazioni.

Con riferimento alle misure protettive c.d. preliminari ex articolo 20 CCII (ovvero quelle richieste dal debitore nella fase di composizione assistita della crisi), è stato precisato che la competenza sulla domanda è demandata al presidente della sezione specializzata di impresa (o del giudice designato da quest’ultimo) presso il tribunale competente (i c.d. tribunali distrettuali).

 

Il disallineamento delle competenze

Alla luce del correttivo, si registra un disallineamento tra la competenza sulle misure protettive c.d. preliminari ex articolo 20 CCII e quella sulle misure protettive richieste con il ricorso unico ex articolo 40 CCII: le prime – come visto – vengono esaminate dal presidente del tribunale distrettuale, le seconde dal presidente della Sezione PRCI (sezione per le procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza) del tribunale del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

Ciò comporta che, se il centro degli interessi principali del debitore non è in un circondario di un tribunale distrettuale, le misure protettive preliminari vengono disposte da un tribunale diverso da quello chiamato a concedere quelle chieste con il ricorso unico.

La ratio di una tale diversa competenza a seconda dello stato della procedura non è facilmente comprensibile.

 

Il correttivo delle misure protettive preliminari

Sempre in tema di misure protettive “preliminari”, il loro contenuto e il loro procedimento sono ora disciplinati dal combinato disposto degli articolo 20, articolo 55 comma 2 e dal comma quarto dell’articolo 54 CCII. E qui vale la pena sottolineare che l’intervento di accorpamento del vecchio quinto comma nel nuovo quarto comma dell’articolo 54 CCII conferma che l’articolato originario conteneva un evidente errore, cui il correttivo ha opportunamente posto rimedio.

È stato anche chiarito che, a seguito di domanda del termine ex articolo 44 comma 1, lett. a), le misure protettive conservano la loro efficacia nel caso di deposito di domanda di omologazione anche di un accordo di ristrutturazione dei debiti, in luogo di un concordato preventivo; con ciò è stato precisato che, la misura protettiva manterrà la sua validità indipendentemente dall’istituto scelto dal debitore per la soluzione della crisi (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti).

Quanto agli interventi correttivi apportati all’articolo 55 CCII, al secondo comma, è stato precisato che il decreto di concessione delle misure cautelari ovvero delle misure di protezione “preliminari” è reclamabile ex articolo 124 CCII, con ciò uniformando il testo al comma terzo del medesimo articolo 55 CCII, che espressamente prevede la possibilità di reclamare il decreto di mancata conferma delle misure protettive.

Si tratta di una precisazione apprezzabile, sebbene superflua, visto che, ai sensi dell’articolo 124 CCII, il reclamo è possibile contro tutti i decreti del tribunale o del giudice delegato.

 

La disparità di trattamento

La precisazione sarebbe stata, invece, ben più opportuna con riferimento all’ipotesi di non conferma delle misure protettive di cui all’articolo 55 CCII terzo comma, per mancata emissione del decreto nel termine di 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro imprese. In quest’ultimo caso, il debitore parrebbe essere privo della possibilità di formulare alcuna impugnazione, non esistendo alcun decreto da censurare. Si tratta di una situazione che lascia perplessi sotto il profilo processuale e di una disparità di trattamento che presenta anche profili di incostituzionalità.

Per contro, è da valutare in modo positivo e da considerare come opportuna la possibilità che le misure protettive e cautelari possano essere anche disposte in sede di reclamo contro il decreto di mancata ammissione alla procedura di concordato o di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.