CTP Bergamo: l’autorimessa non conta per il calcolo delle superfici abitabili

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha accolto il ricorso presentato da una contribuente a seguito dell’irrogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di sanzioni e della riduzione dell’aliquota agevolata al 4% per l’acquisto di un’immobile.


L’Agenzia sosteneva infatti che, contrariamente a quanto indicato nel rogito notarile, l’immobile acquistato rivestiva caratteristiche di lusso, in relazione alla sua superficie considerata anche l’autorimessa.


La contribuente, di contro, sosteneva che l’autorimessa rientrasse nel novero delle superfici non computabili ai fini del calcolo della superficie dell’immobile, in forza dell’esclusione contenuta nel Decreto Ministeriale del 2.08.1969.


La norma infatti esclude dal novero delle superfici non aventi utilità abitativa i posti macchina, nonché le autorimesse.


La Commissione Tributaria Provinciale, rilevando che “a prescindere dalla sua concreta utilizzazione successiva, per superficie utile deve considerarsi quella dei vani considerati abitabili secondo la normativa statale e locale vigente”.


Alla luce di ciò, tra l’elenco tassativo operato dall’articolo 6 del Decreto menzionato, deve considerarsi non destinate a fini abitativi anche le autorimesse che ben possono essere assimilate ai posti macchina.


L’Amministrazione finanziaria ha quindi accolto il ricorso, stabilendo che per il calcolo della superficie abitabile ai fini della classificazione come immobile di lusso o meno non vada computata la misura dell’autorimessa.


(Commissione Tributaria Provinciale Bergamo, 8 gennaio 2013, n. 7)

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha accolto il ricorso presentato da una contribuente a seguito dell’irrogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di sanzioni e della riduzione dell’aliquota agevolata al 4% per l’acquisto di un’immobile.


L’Agenzia sosteneva infatti che, contrariamente a quanto indicato nel rogito notarile, l’immobile acquistato rivestiva caratteristiche di lusso, in relazione alla sua superficie considerata anche l’autorimessa.


La contribuente, di contro, sosteneva che l’autorimessa rientrasse nel novero delle superfici non computabili ai fini del calcolo della superficie dell’immobile, in forza dell’esclusione contenuta nel Decreto Ministeriale del 2.08.1969.


La norma infatti esclude dal novero delle superfici non aventi utilità abitativa i posti macchina, nonché le autorimesse.


La Commissione Tributaria Provinciale, rilevando che “a prescindere dalla sua concreta utilizzazione successiva, per superficie utile deve considerarsi quella dei vani considerati abitabili secondo la normativa statale e locale vigente”.


Alla luce di ciò, tra l’elenco tassativo operato dall’articolo 6 del Decreto menzionato, deve considerarsi non destinate a fini abitativi anche le autorimesse che ben possono essere assimilate ai posti macchina.


L’Amministrazione finanziaria ha quindi accolto il ricorso, stabilendo che per il calcolo della superficie abitabile ai fini della classificazione come immobile di lusso o meno non vada computata la misura dell’autorimessa.


(Commissione Tributaria Provinciale Bergamo, 8 gennaio 2013, n. 7)