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Dai lavori parlamentari di conversione del D.L. n.119/2018: nuovi poteri alla guardia di finanza nel contrasto all’evasione

Dai lavori parlamentari di conversione del D.L. n.119/2018: nuovi poteri alla guardia di finanza nel contrasto all’evasione
Dai lavori parlamentari di conversione del D.L. n.119/2018: nuovi poteri alla guardia di finanza nel contrasto all’evasione

1. Premessa

2. Articolo 16 quater “Disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari”

3. Articolo 16 quinquies “Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni”

4. Articolo 16 sexies “Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni”

5. Articolo 16 septies “Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie”

 

1. Premessa

In seguito alle modifiche apportate dopo i lavori di conversione del D.L. n. 119/2018 la Guardia di Finanza avrà ora maggiore operatività in materia di contrasto all’evasione e della tutela del credito dell’Erario, in seguito alle attività di accertamento poste in essere dai reparti operativi.

Pertanto, alla Guardia di Finanza verrà attribuito un ruolo d’indirizzo e di coordinamento dell’attività di contrasto all’evasione, da effettuare di concerto con l’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni in questione sono contenute nei nuovi articoli, dal 16-quater al 16-septies del D.L. n. 119/2018, introdotti durante i lavori parlamentari nella fase di conversione in legge del decreto.

A tal proposito, vediamo in dettaglio le novità introdotte dai predetti articoli. 

 

2. Articolo 16 quater “Disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari” 

L’articolo in esame ha apportato delle modifiche all’articolo 11 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, al fine di intensificare le misure volte al contrasto dell’evasione fiscale.

In particolare, al comma 3 del citato articolo 11 è stato sostituito l’ultimo periodo disponendo che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate deve, inoltre, prevedere “… adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni”.

Al comma 4 del predetto articolo è stato, altresì, previsto che le informazioni comunicate all’Anagrafe Tributaria sono utilizzate dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio dell’evasione, anche in coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, “… ai fini della valutazione d’impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale”.

Inoltre, al comma 4 bis è stato aggiunto il periodo che contempla il fatto che la relazione annuale dell’AdE trasmessa alle Camere, in cui comunica i risultati relativi al contrasto all’evasione, deve contenere, per di più, i risultati relativi all’attività svolta dalla Guardia di Finanza utilizzando le informazione summenzionate; a tal fine, tali dati vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza. 

 

3. Articolo 16 quinquies “Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni” 

L’articolo in esame ha sostituito il comma 2 dell’articolo 24 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, prevedendo ai fini della programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, nei confronti dei contribuenti non sottoposti né agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, i suddetti soggetti “realizzano annualmente piani d’intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e di circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine”.

 

4. Articolo 16 sexies “Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni” 

L’articolo in questione dispone che l’Agenzia delle Entrate, su richiesta della Guardia di Finanza, deve fornire, per eseguire l’attività di controllo tributario o per finalità del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni ricevute nell’ambito dello scambio automatico d’informazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 146, L. n. 208/2015(1)nonché quelle ricevute nello scambio automatico d’informazioni per finalità fiscali previste dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e da accordi tra l’Italia e gli Stati esteri.

Inoltre, al comma 2 del predetto articolo, è previsto che l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza stipulano un’apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni predette, fermo restando le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.

5. Articolo 16 septies “Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie” 

L’articolo 16 septies citato ha inserito due commi (1-bis e 1-ter) dopo il comma 1 dell’articolo 22 D.lgs n. 472/1997.

Al comma 1-bis il legislatore ha previsto che  per rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione le istanze di cui al comma 1, - ossia quelle rivolte al presidente della commissione tributaria provinciale per l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda -, possono essere inoltrate dal comandante della Guardia di Finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione, dando tempestiva comunicazione  alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che esamina l’istanza e comunica le eventuali osservazioni al Presidente della CTP, nonchè al Comandante della Polizia Provinciale richiedente; decorso il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, s’intende acquisito il conforme parere dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, il comma 1 ter dell’articolo 22, citato dispone che, nei casi indicati dal precedente comma 1-bis, la Guardia di Finanza fornisce all’Agenzia delle Entrate ogni elemento richiesto ai fini dell’istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui all’articolo in esame.

In conclusione, dai lavori di conversione del decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria 2019, emerge che con l’introduzione degli articoli 16 quater e ss., in precedenza illustrati, vengono attribuiti maggiori poteri alla Guardia di Finanza, in termini di pianificazione strategica delle attività di controllo e di analisi del rischio, con un coinvolgimento più ampio e il coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

È di tutta evidenza come tali nuove prerogative concesse alla Guardia di Finanza potrebbero rappresentare un punto di svolta per il contrasto al sommerso, grazie al coinvolgimento dei due principali soggetti istituzionalmente preposti a tale scopo.

 

1. Articolo 1, commi 142-147, L. n. 208/2015 Operazioni con paesi black list ……

A fini di adeguamento alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.