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Data certa e opponibile ai terzi con la marcatura temporale: lo ha ricordato la Corte di Cassazione

Staroměstský Orloj,1410, Praga, Piazza della Città Vecchia, Repubblica Ceca
Staroměstský Orloj,1410, Praga, Piazza della Città Vecchia, Repubblica Ceca

Indice

1. La marcatura temporale come garanzia di validità

2. Ente certificatore accreditato. Riferimenti normativi

3. Marca temporale e opposizione ai terzi

4. Articoli citati

 

1. La marcatura temporale come garanzia di validità

La Sezione prima civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4251 del 13.02.2019, ha stabilito che l’apposizione della marca temporale consente di determinare in modo certo la data a partire dalla quale il documento informatico viene ad esistenza, garantendone, pertanto, la validità.

La Corte rileva infatti che:

la c.d. marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata (omissis) di una “firma digitale nel documento” cui è associata l’informazione relativa ad una data e ad un’ora certa.

L’apposizione della marca temporale consente, così, di stabilire l’esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo”.

Il ricorrente lamentava che il Tribunale di Bergamo, giudice di primo grado, non gli avesse riconosciuto il credito vantato nell’opposizione al fallimento della società, di cui era ormai ex dipendente, ai sensi dell’articolo 98 della Legge fallimentare, «Impugnazioni» (vedi testo integrale in calce), in quanto la documentazione prodotta dall’opponente era priva di data certa opponibile al fallimento.

Al documento informatico prodotto – contenente principalmente il riconoscimento del debito da parte della società fallita nei confronti del ricorrente – era allegata la stampa della certificazione in formato cartaceo dalla quale emergeva che al documento era stata apposta la marca temporale con data evidentemente anteriore al fallimento.

Pertanto il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 1988, 2679 e 2704 del Codice civile e dell’articolo 20, comma 3 del Codice dell’Amministrazione digitale, per errata valutazione della certificazione informatica della data dei documenti prodotti.

Posto che “la marcatura temporale è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi”, tale servizio, offerto nel caso di specie da Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a., può essere utilizzato anche su documenti che non sono stati firmati digitalmente, garantendone comunque la validità e la collocazione temporale.

Infatti, quando il soggetto che utilizza il servizio, tramite il software di marcatura, avvia il processo di marcatura digitale, contemporaneamente viene inviata una richiesta contenente delle informazioni all’Ente Certificatore Accreditato, che, dopo aver verificato simultaneamente la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce al soggetto, definendone in tal modo la data.

2. Ente certificatore Accreditato. Riferimenti normativi

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2013, «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali», si occupa di regolamentare i c.d. Certificatori, ovvero enti che svolgono l’attività di creazione e apposizione di firme digitali e marche temporali, i quali devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e controllati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

All’articolo 37 del Decreto si dispone che l’Ente certificatore deve dimostrare, entro un anno dall’inizio dell’esercizio della sua attività, la conformità alle Norme ISO 9000 (che definiscono i requisiti di un sistema di gestione per la qualità al fine della completa soddisfazione dei clienti). Il Certificatore, inoltre, deve dimostrare di possedere requisiti di competenza ed esperienza professionale (articolo 39) e dotarsi di un “manuale operativo” all’interno del quale si definiscono le procedure applicate dall’Ente per il rilascio dei certificati qualificati (articolo 40).

Infine, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri predispone una serie di obblighi a cui i certificatori devono adempiere per poter essere definiti come “accreditati”.

Innanzitutto, per essere considerato a tutti gli effetti un certificatore accreditato, l’Ente deve essere iscritto all’interno dell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, tenuto presso l’Agenzia e dalla stessa continuamente aggiornato.

Infine, all’articolo 42 si legge che: “Il certificatore accreditato genera un certificato per ciascuna delle chiavi di firma utilizzate dall’Agenzia per la sottoscrizione dell’elenco pubblico dei certificatori, lo pubblica nel proprio registro dei certificati e lo rende accessibile per via telematica al fine di verificare la validità delle chiavi utilizzate dall’Agenzia. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge”.

3. Marca temporale e opposizione ai terzi

La Corte, infine, analizzando l’articolo 20 comma 3 del Codice dell’Amministrazione digitale, in combinato con altri articoli in materia, quali quelli contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2013, definisce “la validazione temporale come il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi”, chiarendo che

la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale”.

Nel caso di specie, la Corte riconosce che la marca temporale è opponibile ai terzi sulla base del combinato tra l’articolo 20 comma 3 del Codice dell’Amministrazione digitale e gli articoli 41 e 47-54 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013.

Come si evince dalla lettura dell’articolo 41 riportato in calce, in tutti i casi citati, il riferimento temporale è opponibile a terzi.

A tale articolo deve accostarsi la lettura dell’intero Titolo IV del Decreto in oggetto, posto che gli articoli dal 47 al 54 regolano le modalità di validazione temporale mediante marca temporale, definendo, ad esempio, quali elementi devono essere contenuti in una marca temporale (articolo 48) o, ancora, la modalità di richiesta della marca temporale (articolo 54).

Combinando e analizzando queste norme, la Corte di Cassazione è giunta a ritenere esistente e valida la marcatura temporale sui documenti presentati dal ricorrente, e, pertanto, opponibile ai terzi (nel caso specifico, il curatore fallimentare, essendo considerato tale nel procedimento di insinuazione allo stato passivo, ex articolo 93 e seguenti della Legge Fallimentare).

Sulla base di tali motivazioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale in diversa composizione per un nuovo esame della causa.

 

4. Articoli citati

Articolo 41, «Riferimenti temporali opponibili ai terzi», Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013:

“I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal Titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del Codice.

I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del Codice.

L’ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo.

Costituiscono inoltre validazione temporale:

  1. il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272;
  2. il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;
  3. il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 48 del Codice;
  4. il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell’articolo 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18”.

 

Articolo 98, «Impugnazioni», Legge Fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 276):

“Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la opposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata”.