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Dati personali e procedimenti penali

Comunicazione dell’esito del procedimento a organi di polizia
Il cielo di Bologna
Ph. Anna Romualdi / Il cielo di Bologna

Indice:

1. Introduzione

2. Legittimati a conservare dati personali

3. Limiti all’utilizzabilità di dati

4. Obbligo di informazione sull’esito del procedimento penale

5. Contenuto di quest’obbligo

 

1. Introduzione

Il Libro 8° della StPO (CPP) è intitolato: “Schutz und Verwendung von Daten” (Tutela e utilizzazione di dati).

Il presente articolo avrà per oggetto soltanto una breve esposizione, concernente l’utilizzazione/utilizzabilità di dati a fini di indagini di PG di un futuro procedimento penale (§ 484 StPO) nonché la comunicazione a organi di polizia dell’esito di procedimenti penali (§ 482 StPO).

È stato detto, che il § 484 StPO è stato inserito nella StPO al fine di predisporre informazioni in previsione di future indagini di PG e di un procedimento penale; informazioni riguardanti dati personali, come definiti dal § 3, comma 1, “BDSG” – (“Bundesdatenschutzgesetz” – Legge federale sulla tutela dei dati), che legittima il trattamento di dati personali da parte di uffici pubblici, se ciò è necessario ai fini dell’esercizio di un’attività, che rientra nella competenza del responsabile dell’ufficio.

I dati sono raccolti: 1) secondo uno schema predefinito, 2) sono relativi a condizioni personali di una determinata persona fisica, 3) sono accessibili a determinate condizioni e 4) possono essere soggetti a trattamento (anche non automatizzato).

 

2. Legittimati a conservare dati personali

Prevede il comma 1 del § 483 StPO, che PG e PM, giudici, “Bewährungshelfer”, “Aufsichtsstellen bei Führungsaufsicht” nonché appartenenti alla “Gerichtshilfe” (una specie di assistenti sociali), sono autorizzati - servendosi di supporti elettronici – a conservare, a modificare o a utilizzare dati personali nei limiti, in cui ciò è necessario (“erforderlich”) per lo svolgimento delle loro incombenze.

L’espressione “speichern” (salvare) utilizzata nel comma 1 del § 483 StPO, è da intendersi nel senso di “Aufnehmen oder Aufbewahren” (inserire o conservare), mentre per “verändern”, s’intende la modifica di questi dati. “Nutzen” corrisponde a qualsiasi utilizzazione dei dati diversa dal trattamento.

L’espressione “für Zwecke des Strafverfahrens” (per scopi inerenti al procedimento penale) deve essere interpretata in senso ampio e si riferisce, oltre che a procedimenti penali in senso proprio, pure alle indagini preliminari e al procedimento di esecuzione.

Se si procede contro ignoti, la conservazione di dati (per esempio del nominativo e del luogo di residenza di testi), è ritenuta necessaria fino a quando il fatto è stato accertato oppure il reato è prescritto; ai fini della conservazione dei dati, non è richiesto che si preveda, che possano emergere nuove prove o fatti nuovi.

Come accennato sopra, gli uffici indicati nel comma 1 del § 484 StPO, sono autorizzati alla conservazione, all’utilizzazione e alla modifica di dati. È da notare, che l’autorizzazione di organi di polizia, si riferisce anche ad attività di carattere repressivo.

 

3. Limiti all’utilizzabilità di dati

Per dati di cui al § 483 StPO, s’intendono quelli desumibili dall’avvenuto compimento di attività di indagini preliminari o di atti inerenti a un procedimento penale. Va però notato che dati raccolti per fini meramente interni (“Arbeitsnotizen”), non sono consultabili.

Il legislatore, con il disposto di cui al comma 2 del § 484 StPO e con l’espressione “anderweitige Nutzung”, ha consentito – allo scopo di evitare ripetuti inserimenti degli stessi dati personali - che i dati, una volta raccolti e inseriti, possano essere utilizzati anche in altri procedimenti penali. Quando però si è proceduto per un reato che costituisce una cosiddetta Katalogtat (si veda, per esempio, il § 100 StGB - CP), l’utilizzabilità in altro procedimento penale, è circoscritta ai casi, in cui si procede pure per una “Katalogtat”.

 

4. Obbligo di informazione sull’esito del procedimento penale

Mentre nel passato, una volta definito il procedimento penale, la persona già imputata, aveva facoltà di chiedere, che la documentazione inerente allo “Strafverfahren”, venisse distrutta (“vernichtet”), se vi era stata assoluzione oppure se si poteva - per altri motivi – escludere, che l’imputato avesse commesso ulteriore reato, per il cui accertamento la predetta documentazione avrebbe potuto essere di utilità (vedasi BVerwGE – Bundesverwaltungsgericht – 11, 182 e 26, 169), il vigente § 482 StPO, obbliga il PM, a comunicare all’organo di polizia, che ha compiuto le indagini, il numero del fascicolo e a informare lo stesso organo: 1) dell’autorità decidente, 2) della data della decisione e 3) del dispositivo della decisione.

È stato detto, che il § 482 StPO, contiene una “verfahrensinterne Nachrichtspflicht” (un obbligo interno di comunicazione successivo alla conclusione del procedimento penale.).

In questo modo, gli organi di polizia sono in grado di conoscere l’esito del procedimento, nell’ambito del quale hanno compiuto atti di PG. Inoltre, se si rendono necessarie “Nachermittlungen” (indagini di carattere suppletivo), viene facilitato l’inserimento delle stesse nel fascicolo originariamente aperto.

La dizione “Polizeibehörden” di cui al comma 1 del § 482 StPO, si riferisce, oltre che alla polizia, anche alle “Steuerfahndungsbehörden” (Polizia tributaria), agli “Zollfahndungsämter” (uffici preposti alla repressione del contrabbando) e agli uffici finanziari in genere, ivi compresi quelli dei “Länder”.

L’obbligo di comunicazione de quo incombe al PM e non al giudice. Sussiste in tutti i casi, in cui la pronunzia riguarda almeno uno degli imputati nel procedimento. Vanno comunicate anche archiviazioni previste dal § 170, comma 2, StPO (che vengono disposte se le indagini preliminari non offrono elementi per l’“Erhebung der öffentlichen Klage” (richiesta di rinvio a giudizio)).Il PM, in sede di adempimento dell’obbligo di comunicazione, tiene conto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

 

5. Contenuto di quest’obbligo

Vanno comunicati agli organi di polizia, il “tipo” della decisione, vale a dire, se il procedimento ha avuto termine per effetto di una “staatsanwaltschaftlichen Entscheidung” (decisione da parte del PM – si veda il § 153, comma 1, ultima parte, StPO); inoltre, si vedano i vari casi di “Absehen von der Verfolgung” – NDP con il consenso (“mit Zustimmung”) del giudice di primo grado.

Altri estremi da comunicare: 1) il dispositivo della sentenza o del Beschluss (ordinanza), 2) l’autorità decidente e 3) la data della decisione.

Il PM ha facoltà di adempiere l’obbligo di comunicazione de quo anche mediante invio del “Verfahrensausgang” al Casellario federale centrale ("Bundeszentralregister”). Ammissibile è pure, che il PM proceda a inviare alla “Poliziebehörde” copia della sentenza o del provvedimento di archiviazione, corredato della motivazione; in questo caso è però necessaria, apposita richiesta da parte della “Poliziebehörde” ed è nella discrezionalità del PM (“liegt im pflichtgemäßen Ermessen”), dare seguito alla richiesta. Di solito, il PM, prima  di provvedere, valuta, se non vi siano “interessi” ostativi e, se del caso, ha facoltà di anonimizzare parte dell’inviando provvedimento.

Una norma particolare è contenuta nel § 11, comma 8, GWG in materia di riciclaggio.

Il comma 3 del § 482 StPO non prevede, nei casi di “Verfahren gegen Unbekannt” (contro ignoti) e nei casi di reati concernenti violazioni del Codice della Strada, che il PM debba comunicare d’ufficio il “Verfahrensausgang”. Resta salva la facoltà - da parte di organi di polizia – di richiedere, anche in questi casi, informazioni al PM oppure quella “auf Akteneinsicht” (prendere visione degli atti).