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Diritto al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli minori in caso di rifiuto di un genitore

Nota a Tribunale per i Minorenni di Bologna, Decreto 11 febbaio 2010
IL CASO

Una madre ricorre al G.T. presso il Tribunale di Modena, ex art. 3 legge 21/11/1967, n. 1185 al fine di ottenere per i propri figli i documenti validi per l’espatrio poiché il marito aveva rifiutato di prestare il consenso.

Il Giudice Tutelare di Modena con decreto (riportato in calce) rigetta il ricorso disponendo l’archiviazione del procedimento per cessazione della materia del contendere motivando la sua decisione sul fatto che la ricorrente dichiarò in udienza (su domanda del G.T. di quale fosse la meta del viaggio) che il progettato viaggio all’estero non si sarebbe ormai più potuto fare nel corso dell’anno 2009 a causa del prolungarsi dei tempi del procedimento.

Il decreto di rigetto del G.T. di Modena viene reclamato avanti il Tribunale dei minorenni di Bologna [sulla competenza del tribunale dei minorenni V. Cassazione civile sez. I, 7 agosto 1990, n. 7957] che, accogliendo il ricorso ed in riforma del provvedimento di primo grado, autorizza il rilascio dei documenti validi per l’espatrio ai minorenni rappresentati dalla madre.

IL DIRITTO “GENERICO” AL RILASCIO DEI DOCUMENTI VALIDI PER L’ESPATRIO

Il decreto del tribunale di minorenni di Bologna (riportato in calce) è assolutamente condivisibile.

Il G.T. del tribunale modenese ha evidentemente (erroneamente) ritenuto che vi dovesse essere una correlazione necessaria tra la richiesta dei documenti validi per l’espatrio per i minori e uno specifico viaggio imminente e che quindi un genitore possa presentare il ricorso per ottenerli solo a ridosso della programmata partenza non avendo interesse a farlo prima.

Pare evidente che così non possa essere.

Invero il diritto ad ottenere i documenti validi per l’espatrio prescinde da qualsiasi viaggio che si abbia in animo di intraprendere e costituisce un’espressione del diritto costituzionalmente garantito dal secondo comma dell’articolo 16 della Costituzione (Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge) e dall’articolo 13 della Carta dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese).

La stessa tempistica di un ricorso ex art. 3 legge 21/11/1967 n. 1185 non consente di avallare la logica sottesa alla decisione del G.T. nel rigettare la richiesta della ricorrente, posto che l’avrebbe costretta a pianificare con largo anticipo ogni suo viaggio al fine di essere sicura di poter ottenere per tempo i relativi documenti per i propri figli.

Cosa succederebbe se la madre con i suoi figli volessero approfittare di un viaggio last minute o di un viaggio premio o di un invito di amici o parenti o volessero recarsi all’estero per stare vicino ad un parente? Dovrebbero rinunciarvi perché non ci sarebbero i tempi per ottenere dal G.T. la relativa autorizzazione?

Il G.T. di Modena nel decidere sembra avere tenuto presente solo un interesse contingente (un programmato viaggio dai parenti all’estero) senza curarsi del fatto che i documenti validi per l’espatrio non sono limitati ad un viaggio ben identificato e possono consentire l’espatrio (per più viaggi) per tutto il periodo di loro validità, cioè per dieci anni.

La richiesta dei documenti validi per l’espatrio in realtà non deve essere “agganciata” ad un ben preciso viaggio essendo senz’altro interesse del cittadino ottenere la possibilità di uscire dai confini dello Stato tutte le volte che lo voglia.

L’esame del giudice tutelare deve quindi limitarsi a valutare se vi possa essere il pericolo in generale che il genitore sottragga i figli all’altro e non se l’interesse al rilascio dei documenti sia “attuale” oppure no.

Nel caso specifico risulta che la ricorrente rispondendo ad una domanda del G.T. abbia affermato che considerato il tempo ormai trascorso dalla presentazione del ricorso il programmato viaggio in Sud America sarebbe purtroppo stato rinviato al 2010.

Questo non può invero affatto significare che sia venuta a cessare la materia del contendere (come affermato nella motivazione del decreto) - oltretutto difficilmente ipotizzabile in materia di volontaria giurisdizione per la mancanza di un vero contrasto tra le parti su loro diritti - né che la ricorrente vi abbia rinunciato posto che la rinuncia agli atti o all’azione deve sempre essere espressa ed esplicita.

È vero che la ricorrente dichiarò che il problema si sarebbe posto per l’estate del 2010 ma ciò con esclusivo riferimento al programmato viaggio in Argentina non certo per un qualsiasi altro viaggio all’estero.

In altre parole l’interesse ad agire della ricorrente non deve essere considerato il (singolo) viaggio all’estero ma quello di ottenere i documenti per i figli per poter con essi uscire dal Paese ogniqualvolta lo ritenesse opportuno e/o necessario.

Appare evidente che da ciò non possa assolutamente inferirsi alcuna carenza di interesse ad agire della stessa posto che per la ragioni anzidette (fatti salvi i limiti di legge) deve essere sempre assicurato a qualsiasi cittadino il diritto inviolabile di recarsi all’estero quando voglia essendo un suo diritto assoluto e sempre attuale quello di ottenere i documenti validi per l’espatrio.

LA CONDANNA ALLE SPESE DEL GENITORE CHE RIFIUTO’ IL CONSENSO

Il tribunale dei minorenni di Bologna non si è pronunciato invece in ordine alla richiesta di condanna del padre alla refusione delle spese di lite affrontate dalla madre per ottenere in sede giudiziaria l’autorizzazione al rilascio dei documenti per i minori.

La mancata pronuncia è forse dovuta all’erroneo convincimento che i giudizi radicati, rientrando nella volontaria giurisdizione, manchino della contenziosità del rapporto e non si possa quindi parlare di soccombenza [Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984, p. 58].

La suprema Corte ha invece sul punto specifico correttamente ritenuto che:

“Le disposizioni degli art. 91 e ss. c.p.c., in tema di spese processuali, trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto. (Nella specie, si trattava di procedimento per l’autorizzazione al rilascio di passaporto, su istanza del genitore di figlio minore privo dell’assenso del coniuge, secondo la previsione dell’art. 3 della l. 21 novembre 1967 n. 1185, la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto erroneo il diniego del rimborso delle spese processuali in favore del coniuge dissenziente, limitatamente all’attività difensiva che detto coniuge aveva vittoriosamente svolto in rappresentanza ed a tutela degli interessi del minore) (Cass. 21 marzo 1989, n. 1416 in Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 3).

È indubbio infatti che al procedimento abbia partecipato un soggetto per contrastare la domanda della ricorrente rendendo perciò applicabile l’articolo 91 c.p.c. che avrebbe dovuto consentire al giudice di addossare le spese processuali ad una delle parti ispirandosi ai principi della soccombenza [Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984, p. 58; Mazzacane, La giurisdizione volontaria nell’attività notarile, Roma, 1980, p. 73].



TRIBUNALE DI MODENA

Il G.T. sciogliendo la riserva,

Rilevato che la ricorrente sostanzialmente ha rinunciato al programmato viaggio in Argentina durante l’anno in corso,

P.Q.M.

dispone l’archiviazione del procedimento per cessazione della materia del contendere

Modena, 9 luglio 2009

Il G.T.

*

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA

Il tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei Signori

Dr. Luigi Martello Presidente relatore

Dr. Anna Filocamo giudice

Dr. Elena Buccoliero giudice on.

Dr. Domenico Neto giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il reclamo proposto da XXX, quale madre dei minori

AB nata il

CD nata il

EF nato il

figli legittimi della medesima e di YYY, genitori separati, avverso il provvedimento in data 9.7.2009 con cui il Giudice Tutelare di Modena ha disposto l’archiviazione del procedimento iniziatosi a seguito di ricorso proposto dalla madre e volto ad ottenere l’autorizzazione al rilascio del passaporto per i figli minori a fronte del mancato assenso del padre;

assunte informazioni;

rilevato che il padre non è comparso nonostante la rituale notifica;

sentito il P.M. che ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso;

ritenuto che l’opposizione del padre appare fondata su argomentazioni generiche e motivata

essenzialmente dai contrasti esistenti tra i genitori per ragioni patrimoniali;

che AB nelle more del procedimento ha raggiunto la maggiore età

P.Q.M.

Visto l’art. 739 cpc

in accoglimento del reclino proposto da XXX, quale madre dei minori

AB nata il

CD nata il

EF nato il

figli legittimi della medesima e di YYY, genitori separati, avverso il provvedimento in data 9.7.2009 del Giudice Tutelare di Modena

autorizza

il rilascio del passaporto per i figli minori in favore della ricorrente anche a fronte del mancato assenso del padre.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Bologna l’11 febbraio 2010

Il Presidente

IL CASO

Una madre ricorre al G.T. presso il Tribunale di Modena, ex art. 3 legge 21/11/1967, n. 1185 al fine di ottenere per i propri figli i documenti validi per l’espatrio poiché il marito aveva rifiutato di prestare il consenso.

Il Giudice Tutelare di Modena con decreto (riportato in calce) rigetta il ricorso disponendo l’archiviazione del procedimento per cessazione della materia del contendere motivando la sua decisione sul fatto che la ricorrente dichiarò in udienza (su domanda del G.T. di quale fosse la meta del viaggio) che il progettato viaggio all’estero non si sarebbe ormai più potuto fare nel corso dell’anno 2009 a causa del prolungarsi dei tempi del procedimento.

Il decreto di rigetto del G.T. di Modena viene reclamato avanti il Tribunale dei minorenni di Bologna [sulla competenza del tribunale dei minorenni V. Cassazione civile sez. I, 7 agosto 1990, n. 7957] che, accogliendo il ricorso ed in riforma del provvedimento di primo grado, autorizza il rilascio dei documenti validi per l’espatrio ai minorenni rappresentati dalla madre.

IL DIRITTO “GENERICO” AL RILASCIO DEI DOCUMENTI VALIDI PER L’ESPATRIO

Il decreto del tribunale di minorenni di Bologna (riportato in calce) è assolutamente condivisibile.

Il G.T. del tribunale modenese ha evidentemente (erroneamente) ritenuto che vi dovesse essere una correlazione necessaria tra la richiesta dei documenti validi per l’espatrio per i minori e uno specifico viaggio imminente e che quindi un genitore possa presentare il ricorso per ottenerli solo a ridosso della programmata partenza non avendo interesse a farlo prima.

Pare evidente che così non possa essere.

Invero il diritto ad ottenere i documenti validi per l’espatrio prescinde da qualsiasi viaggio che si abbia in animo di intraprendere e costituisce un’espressione del diritto costituzionalmente garantito dal secondo comma dell’articolo 16 della Costituzione (Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge) e dall’articolo 13 della Carta dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese).

La stessa tempistica di un ricorso ex art. 3 legge 21/11/1967 n. 1185 non consente di avallare la logica sottesa alla decisione del G.T. nel rigettare la richiesta della ricorrente, posto che l’avrebbe costretta a pianificare con largo anticipo ogni suo viaggio al fine di essere sicura di poter ottenere per tempo i relativi documenti per i propri figli.

Cosa succederebbe se la madre con i suoi figli volessero approfittare di un viaggio last minute o di un viaggio premio o di un invito di amici o parenti o volessero recarsi all’estero per stare vicino ad un parente? Dovrebbero rinunciarvi perché non ci sarebbero i tempi per ottenere dal G.T. la relativa autorizzazione?

Il G.T. di Modena nel decidere sembra avere tenuto presente solo un interesse contingente (un programmato viaggio dai parenti all’estero) senza curarsi del fatto che i documenti validi per l’espatrio non sono limitati ad un viaggio ben identificato e possono consentire l’espatrio (per più viaggi) per tutto il periodo di loro validità, cioè per dieci anni.

La richiesta dei documenti validi per l’espatrio in realtà non deve essere “agganciata” ad un ben preciso viaggio essendo senz’altro interesse del cittadino ottenere la possibilità di uscire dai confini dello Stato tutte le volte che lo voglia.

L’esame del giudice tutelare deve quindi limitarsi a valutare se vi possa essere il pericolo in generale che il genitore sottragga i figli all’altro e non se l’interesse al rilascio dei documenti sia “attuale” oppure no.

Nel caso specifico risulta che la ricorrente rispondendo ad una domanda del G.T. abbia affermato che considerato il tempo ormai trascorso dalla presentazione del ricorso il programmato viaggio in Sud America sarebbe purtroppo stato rinviato al 2010.

Questo non può invero affatto significare che sia venuta a cessare la materia del contendere (come affermato nella motivazione del decreto) - oltretutto difficilmente ipotizzabile in materia di volontaria giurisdizione per la mancanza di un vero contrasto tra le parti su loro diritti - né che la ricorrente vi abbia rinunciato posto che la rinuncia agli atti o all’azione deve sempre essere espressa ed esplicita.

È vero che la ricorrente dichiarò che il problema si sarebbe posto per l’estate del 2010 ma ciò con esclusivo riferimento al programmato viaggio in Argentina non certo per un qualsiasi altro viaggio all’estero.

In altre parole l’interesse ad agire della ricorrente non deve essere considerato il (singolo) viaggio all’estero ma quello di ottenere i documenti per i figli per poter con essi uscire dal Paese ogniqualvolta lo ritenesse opportuno e/o necessario.

Appare evidente che da ciò non possa assolutamente inferirsi alcuna carenza di interesse ad agire della stessa posto che per la ragioni anzidette (fatti salvi i limiti di legge) deve essere sempre assicurato a qualsiasi cittadino il diritto inviolabile di recarsi all’estero quando voglia essendo un suo diritto assoluto e sempre attuale quello di ottenere i documenti validi per l’espatrio.

LA CONDANNA ALLE SPESE DEL GENITORE CHE RIFIUTO’ IL CONSENSO

Il tribunale dei minorenni di Bologna non si è pronunciato invece in ordine alla richiesta di condanna del padre alla refusione delle spese di lite affrontate dalla madre per ottenere in sede giudiziaria l’autorizzazione al rilascio dei documenti per i minori.

La mancata pronuncia è forse dovuta all’erroneo convincimento che i giudizi radicati, rientrando nella volontaria giurisdizione, manchino della contenziosità del rapporto e non si possa quindi parlare di soccombenza [Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984, p. 58].

La suprema Corte ha invece sul punto specifico correttamente ritenuto che:

“Le disposizioni degli art. 91 e ss. c.p.c., in tema di spese processuali, trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto. (Nella specie, si trattava di procedimento per l’autorizzazione al rilascio di passaporto, su istanza del genitore di figlio minore privo dell’assenso del coniuge, secondo la previsione dell’art. 3 della l. 21 novembre 1967 n. 1185, la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto erroneo il diniego del rimborso delle spese processuali in favore del coniuge dissenziente, limitatamente all’attività difensiva che detto coniuge aveva vittoriosamente svolto in rappresentanza ed a tutela degli interessi del minore) (Cass. 21 marzo 1989, n. 1416 in Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 3).

È indubbio infatti che al procedimento abbia partecipato un soggetto per contrastare la domanda della ricorrente rendendo perciò applicabile l’articolo 91 c.p.c. che avrebbe dovuto consentire al giudice di addossare le spese processuali ad una delle parti ispirandosi ai principi della soccombenza [Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984, p. 58; Mazzacane, La giurisdizione volontaria nell’attività notarile, Roma, 1980, p. 73].



TRIBUNALE DI MODENA

Il G.T. sciogliendo la riserva,

Rilevato che la ricorrente sostanzialmente ha rinunciato al programmato viaggio in Argentina durante l’anno in corso,

P.Q.M.

dispone l’archiviazione del procedimento per cessazione della materia del contendere

Modena, 9 luglio 2009

Il G.T.

*

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA

Il tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei Signori

Dr. Luigi Martello Presidente relatore

Dr. Anna Filocamo giudice

Dr. Elena Buccoliero giudice on.

Dr. Domenico Neto giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il reclamo proposto da XXX, quale madre dei minori

AB nata il

CD nata il

EF nato il

figli legittimi della medesima e di YYY, genitori separati, avverso il provvedimento in data 9.7.2009 con cui il Giudice Tutelare di Modena ha disposto l’archiviazione del procedimento iniziatosi a seguito di ricorso proposto dalla madre e volto ad ottenere l’autorizzazione al rilascio del passaporto per i figli minori a fronte del mancato assenso del padre;

assunte informazioni;

rilevato che il padre non è comparso nonostante la rituale notifica;

sentito il P.M. che ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso;

ritenuto che l’opposizione del padre appare fondata su argomentazioni generiche e motivata

essenzialmente dai contrasti esistenti tra i genitori per ragioni patrimoniali;

che AB nelle more del procedimento ha raggiunto la maggiore età

P.Q.M.

Visto l’art. 739 cpc

in accoglimento del reclino proposto da XXX, quale madre dei minori

AB nata il

CD nata il

EF nato il

figli legittimi della medesima e di YYY, genitori separati, avverso il provvedimento in data 9.7.2009 del Giudice Tutelare di Modena

autorizza

il rilascio del passaporto per i figli minori in favore della ricorrente anche a fronte del mancato assenso del padre.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Bologna l’11 febbraio 2010

Il Presidente