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Fascismo e Nazifascismo: una nuova proposta di legge

Prevede l’introduzione dell’art. 293 bis codice penale contro la propaganda, la vendita e la diffusione di messaggi nazifascisti
nazismo e nazifascismo
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Fascismo e Nazifascismo: perchè una nuova proposta di legge?

Fascismo e nazifascismo: il 23 giugno alla Camera dei deputati è stata pubblicata la proposta di legge di iniziativa popolare numero 3074, per l’introduzione del nuovo reato articolo 293 bis del codice penale: “Propaganda del regime fascista e nazista”.

La proposta di Legge di iniziativa popolare intende sanzionare coloro che propagandano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco.

Si legge nella proposta di legge :”Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

La proposta di legge consta di 3 articoli e introduce nei delitti contro la personalità dello Stato il nuovo delitto di “propaganda del regime fascista e nazifascista”, la norma mira a sanzionare la “propaganda” che si manifesta “anche attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità”.

Ecco il testo della proposta di Legge.

Art. 293-bis. — (Propaganda del regime fascista e nazifascista) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità e atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

Art. 2. 1. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: “sino a” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a”.

 Art. 3. 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente: “1-bis. Qualora, nelle pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui al medesimo comma 1 è aumentata del doppio”.