Federalismo fiscale: con quale organizzazione?
Infatti, in armonia con il dettato costituzionale, il futuro sistema di finanziamento degli enti decentrati individua nei tributi regionali e locali e nelle compartecipazioni ai tributi erariali la fonte primaria di finanziamento delle funzioni ad essi attribuite.
In altre parole, con il federalismo fiscale, si dovrebbe garantire il finanziamento integrale (sulla base di costi standard) delle prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali (sanità, istruzione ed assistenza) nonché un adeguato finanziamento del trasporto pubblico locale sulla base di specifici criteri.
Al tempo stesso, viene disposta la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese sopra indicate.
A tal fine, per quanto riguarda il rispettivo finanziamento:
1) le Regioni possono istituire propri tributi, con proprie leggi, in relazione alle basi imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale;
2) le Regioni possono contare su tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali;
3) le Regioni possono disporre di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;
4) i Comuni e le Province possono contare su tributi propri individuati da leggi statali o da leggi regionali.
Tutte queste forme fiscali di finanziamento presuppongono, necessariamente, una struttura organizzativa competente ed efficiente per debellare le possibili sacche di evasione ed elusione fiscale, nonché per applicare correttamente le varie norme.
Le leggi possono individuare e disciplinare i vari tributi ma questo non significa che automaticamente le cifre preventivate saranno incassate, in quanto è prevedibile un margine di evasione che tanto più ridotto sarà tanto aumenterà la provvista finanziaria dell’ente locale.
Quindi, oltre ai dibattiti incentrati sui temi politici e giuridici del federalismo fiscale, è necessario ed opportuno concentrarsi anche sulle problematiche organizzative del federalismo stesso.
E’ chiaro che quanto più organizzati, competenti ed efficienti saranno gli uffici tributi dei vari enti locali tanto maggiore sarà il finanziamento degli stessi; viceversa, se gli uffici non saranno istituiti ed organizzati in modo adeguato ed efficiente gli enti locali andranno incontro a seri rischi di bilancio.
Questo importante aspetto sino ad oggi è stato trascurato ed anche le bozze Calderoli sottovalutano il problema, in quanto si limitano genericamente a prevedere:
- forme di collaborazione delle Regioni con le agenzie regionali delle entrate, in modo da configurare dei semplici centri di servizio regionale per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
- apposite e specifiche convenzioni fra il Ministero dell’economia e delle finanze, le singole Regioni e gli Enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione;
- modalità di generico coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di lotta all’evasione ed all’elusione fiscale;
- strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo.
Ora, oltre alle generiche petizioni di principio, premesso che il finanziamento integrale previsto dal federalismo fiscale presuppone un’organizzazione propria di uomini e strutture, capace di controllare, accertare e riscuotere autonomamente ed effettivamente i propri tributi, è necessario, a questo punto, dare risposte chiare e precise ai seguenti quesiti:
- lo Stato è disposto a trasferire alle varie Regioni ed enti locali uomini e mezzi per aiutare tutte le Regioni e tutti gli enti locali ad organizzare efficienti uffici fiscali in modo omogeneo, così da evitare che alcune Regioni (soprattutto del SUD) si trovino con piante organiche sguarnite, con il rischio di non poter adeguatamente controllare e riscuotere i propri tributi?;
- lo Stato è disposto, a proprie spese, ad organizzare periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento del personale amministrativo preposto agli uffici fiscali?;
- lo Stato è disposto a riformare integralmente l’attuale processo tributario, che non deve più dipendere dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ma da un organismo terzo (per esempio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero della Giustizia) in modo da creare una magistratura tributaria indipendente e specializzata, garantendo altresì al cittadino-contribuente, che in futuro avrà a che fare con vari tipi di tributi (erariali, regionali, provinciali e comunali), di potersi difendere su una posizione di parità con il fisco?
Sono domande semplici, non certo provocatorie, che richiedono risposte chiare e precise perché i benefici del federalismo fiscale, ammesso che ce ne siano, passano necessariamente dalle “forche caudine” delle strutture organizzative preposte, la cui eventuale disorganizzazione ed incompetenza porterà inevitabilmente a gravi disavanzi gestionali, con il rischio di pesanti sanzioni per gli enti locali meno virtuosi, nonché gravi disagi ai cittadini – contribuenti, in caso di accertamenti errati e/o immotivati.
Infatti, in armonia con il dettato costituzionale, il futuro sistema di finanziamento degli enti decentrati individua nei tributi regionali e locali e nelle compartecipazioni ai tributi erariali la fonte primaria di finanziamento delle funzioni ad essi attribuite.
In altre parole, con il federalismo fiscale, si dovrebbe garantire il finanziamento integrale (sulla base di costi standard) delle prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali (sanità, istruzione ed assistenza) nonché un adeguato finanziamento del trasporto pubblico locale sulla base di specifici criteri.
Al tempo stesso, viene disposta la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese sopra indicate.
A tal fine, per quanto riguarda il rispettivo finanziamento:
1) le Regioni possono istituire propri tributi, con proprie leggi, in relazione alle basi imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale;
2) le Regioni possono contare su tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali;
3) le Regioni possono disporre di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;
4) i Comuni e le Province possono contare su tributi propri individuati da leggi statali o da leggi regionali.
Tutte queste forme fiscali di finanziamento presuppongono, necessariamente, una struttura organizzativa competente ed efficiente per debellare le possibili sacche di evasione ed elusione fiscale, nonché per applicare correttamente le varie norme.
Le leggi possono individuare e disciplinare i vari tributi ma questo non significa che automaticamente le cifre preventivate saranno incassate, in quanto è prevedibile un margine di evasione che tanto più ridotto sarà tanto aumenterà la provvista finanziaria dell’ente locale.
Quindi, oltre ai dibattiti incentrati sui temi politici e giuridici del federalismo fiscale, è necessario ed opportuno concentrarsi anche sulle problematiche organizzative del federalismo stesso.
E’ chiaro che quanto più organizzati, competenti ed efficienti saranno gli uffici tributi dei vari enti locali tanto maggiore sarà il finanziamento degli stessi; viceversa, se gli uffici non saranno istituiti ed organizzati in modo adeguato ed efficiente gli enti locali andranno incontro a seri rischi di bilancio.
Questo importante aspetto sino ad oggi è stato trascurato ed anche le bozze Calderoli sottovalutano il problema, in quanto si limitano genericamente a prevedere:
- forme di collaborazione delle Regioni con le agenzie regionali delle entrate, in modo da configurare dei semplici centri di servizio regionale per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
- apposite e specifiche convenzioni fra il Ministero dell’economia e delle finanze, le singole Regioni e gli Enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione;
- modalità di generico coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di lotta all’evasione ed all’elusione fiscale;
- strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo.
Ora, oltre alle generiche petizioni di principio, premesso che il finanziamento integrale previsto dal federalismo fiscale presuppone un’organizzazione propria di uomini e strutture, capace di controllare, accertare e riscuotere autonomamente ed effettivamente i propri tributi, è necessario, a questo punto, dare risposte chiare e precise ai seguenti quesiti:
- lo Stato è disposto a trasferire alle varie Regioni ed enti locali uomini e mezzi per aiutare tutte le Regioni e tutti gli enti locali ad organizzare efficienti uffici fiscali in modo omogeneo, così da evitare che alcune Regioni (soprattutto del SUD) si trovino con piante organiche sguarnite, con il rischio di non poter adeguatamente controllare e riscuotere i propri tributi?;
- lo Stato è disposto, a proprie spese, ad organizzare periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento del personale amministrativo preposto agli uffici fiscali?;
- lo Stato è disposto a riformare integralmente l’attuale processo tributario, che non deve più dipendere dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ma da un organismo terzo (per esempio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero della Giustizia) in modo da creare una magistratura tributaria indipendente e specializzata, garantendo altresì al cittadino-contribuente, che in futuro avrà a che fare con vari tipi di tributi (erariali, regionali, provinciali e comunali), di potersi difendere su una posizione di parità con il fisco?
Sono domande semplici, non certo provocatorie, che richiedono risposte chiare e precise perché i benefici del federalismo fiscale, ammesso che ce ne siano, passano necessariamente dalle “forche caudine” delle strutture organizzative preposte, la cui eventuale disorganizzazione ed incompetenza porterà inevitabilmente a gravi disavanzi gestionali, con il rischio di pesanti sanzioni per gli enti locali meno virtuosi, nonché gravi disagi ai cittadini – contribuenti, in caso di accertamenti errati e/o immotivati.