Garante Privacy: avvertenze per gli esami di tossicodipendenza sul posto di lavoro

Il Garante Privacy ha emanato un Parere su uno schema di regolamento che individua le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi (quali in particolare i lavoratori dei trasporti, della sanità, dell’edilizia e di numerosi altri settori), da sottoporre ad accertamento dell’assenza di tossicodipendenza, nonché la periodicità e le modalità di tali accertamenti.


Nel Parere il Garante si è soffermato su due aspetti, rilevando che:


deve essere meglio tipizzata la previsione (art. 5, comma 3, lett. a)) che impone esami complementari tossicologici a carico del lavoratore il quale presenti "sintomi di tossicodipendenza", previsione che risulterebbe di problematica applicazione e non conforme alla norma primaria da attuare. Deve risultare più evidente che gli esami complementari vanno eseguiti solo se ricorrono fattori sintomatici di una "dipendenza" da sostanze stupefacenti o psicotrope, anziché solo di un uso -anche occasionale- delle sostanze medesime. Tale specificazione va apportata nello schema, non apparendo sufficiente né un rinvio al decreto sulle procedure analitiche (art. 8, comma 4), né l’applicazione dell’altro d.m. del Ministro della salute che verrebbe applicato provvisoriamente (v. art. 12, comma 2);


deve essere individuata con precisione la casistica degli incidenti sul lavoro che possono imporre un esame complementare tossicologico (art. 5, comma 3, lett. b), dello schema). Attualmente, si prevede che debbano essere sottoposti a tale esame tutti i lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro, anche senza colpa e senza una qualche attinenza ad un fattore sintomatico di una tossicodipendenza. L’obbligo di sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe essere invece previsto proporzionatamente solo in presenza di incidenti che, per le loro caratteristiche e valutando il profilo comportamentale degli interessati coinvolti, si rivelino appunto sintomatici di una tossicodipendenza.


(Garante per la protezione dei dati personali, Parere 15 dicembre 2005: Luoghi di lavoro: accertamenti della tossicodipendenza per particolari addetti - 15 dicembre 2005)

Il Garante Privacy ha emanato un Parere su uno schema di regolamento che individua le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi (quali in particolare i lavoratori dei trasporti, della sanità, dell’edilizia e di numerosi altri settori), da sottoporre ad accertamento dell’assenza di tossicodipendenza, nonché la periodicità e le modalità di tali accertamenti.


Nel Parere il Garante si è soffermato su due aspetti, rilevando che:


deve essere meglio tipizzata la previsione (art. 5, comma 3, lett. a)) che impone esami complementari tossicologici a carico del lavoratore il quale presenti "sintomi di tossicodipendenza", previsione che risulterebbe di problematica applicazione e non conforme alla norma primaria da attuare. Deve risultare più evidente che gli esami complementari vanno eseguiti solo se ricorrono fattori sintomatici di una "dipendenza" da sostanze stupefacenti o psicotrope, anziché solo di un uso -anche occasionale- delle sostanze medesime. Tale specificazione va apportata nello schema, non apparendo sufficiente né un rinvio al decreto sulle procedure analitiche (art. 8, comma 4), né l’applicazione dell’altro d.m. del Ministro della salute che verrebbe applicato provvisoriamente (v. art. 12, comma 2);


deve essere individuata con precisione la casistica degli incidenti sul lavoro che possono imporre un esame complementare tossicologico (art. 5, comma 3, lett. b), dello schema). Attualmente, si prevede che debbano essere sottoposti a tale esame tutti i lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro, anche senza colpa e senza una qualche attinenza ad un fattore sintomatico di una tossicodipendenza. L’obbligo di sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe essere invece previsto proporzionatamente solo in presenza di incidenti che, per le loro caratteristiche e valutando il profilo comportamentale degli interessati coinvolti, si rivelino appunto sintomatici di una tossicodipendenza.


(Garante per la protezione dei dati personali, Parere 15 dicembre 2005: Luoghi di lavoro: accertamenti della tossicodipendenza per particolari addetti - 15 dicembre 2005)