Garanti Privacy Europei: SWIFT ha violato la disciplina privacy
Swift è la società di diritto belga di cui si servono gli operatori finanziari (in particolare le banche) di tutti i paesi europei per i trasferimenti internazionali di valuta verso paesi intra ed extra comunitari (quali in particolare USA).
In particolare, come ha riferito il Garante italiano in un apposito comunicato stampa, Swift ha fornito le informazioni richieste dalle autorità Usa senza consultare le autorità nazionali di protezione dati né altri soggetti competenti, mentre le istituzioni finanziarie che di Swift si servono (contitolari del trattamento) hanno omesso di vigilare adeguatamente sul rispetto delle norme di protezione dati da parte di Swift. I Garanti hanno sottolineato che il trasferimento dei dati personali dei clienti alle autorità federali Usa è stato effettuato senza alcun valido fondamento giuridico e con un grave deficit di trasparenza che non ha consentito il controllo indipendente da parte delle autorità europee per la protezione dei dati.
Infine, i Garanti, riservandosi di applicare le sanzioni previste dalle diverse norme nazionali, hanno invitato Swift e le istituzioni finanziarie ad adottare rapidamente tutte le misure necessarie, nei rispettivi ambiti, per porre rimedio alla situazione e le Banche centrali dei singoli Stati membri a precisare il rispettivo ruolo quali autorità di vigilanza rispetto all’operato di Swift.
(Article 29 Working Party, Opinion 10/2006 adopted on 22 November 2006 on the processing of personal data by the Society for Worldwide Interbank Financial Telcommunication (SWIFT))
Swift è la società di diritto belga di cui si servono gli operatori finanziari (in particolare le banche) di tutti i paesi europei per i trasferimenti internazionali di valuta verso paesi intra ed extra comunitari (quali in particolare USA).
In particolare, come ha riferito il Garante italiano in un apposito comunicato stampa, Swift ha fornito le informazioni richieste dalle autorità Usa senza consultare le autorità nazionali di protezione dati né altri soggetti competenti, mentre le istituzioni finanziarie che di Swift si servono (contitolari del trattamento) hanno omesso di vigilare adeguatamente sul rispetto delle norme di protezione dati da parte di Swift. I Garanti hanno sottolineato che il trasferimento dei dati personali dei clienti alle autorità federali Usa è stato effettuato senza alcun valido fondamento giuridico e con un grave deficit di trasparenza che non ha consentito il controllo indipendente da parte delle autorità europee per la protezione dei dati.
Infine, i Garanti, riservandosi di applicare le sanzioni previste dalle diverse norme nazionali, hanno invitato Swift e le istituzioni finanziarie ad adottare rapidamente tutte le misure necessarie, nei rispettivi ambiti, per porre rimedio alla situazione e le Banche centrali dei singoli Stati membri a precisare il rispettivo ruolo quali autorità di vigilanza rispetto all’operato di Swift.
(Article 29 Working Party, Opinion 10/2006 adopted on 22 November 2006 on the processing of personal data by the Society for Worldwide Interbank Financial Telcommunication (SWIFT))