Giudice di Pace: no alla provvigione del mediatore se la casa non è abitabile
Il Giudice, in via preliminare, in adesione all’orientamento sancito dalla Suprema Corte, ha evidenziato come l’abitabilità sia un requisito giuridico essenziale per il godimento e la commerciabilità del bene. Ed invero, il certificato (o licenza) di abitabilità ha una duplice funzione in quanto da un lato attesta l’idoneità dell’immobile ad essere adibito ad uso abitativo e dall’altro a garantire l’idoneità dell’immobile stesso ad assolvere una determinata funzione economica sociale e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto. Pertanto la mancanza o la falsità del certificato di abitabilità può rilevare solo ai fini civilistici di una eventuale risoluzione del contratto.
Ciò premesso, sulla base di quanto su menzionato, secondo il Giudice è fatto obbligo al mediatore di comunicare alle parti le circostanze che gli sono note circa la valutazione e la sicurezza dell’affare o conoscibili con l’ordinaria diligenza in modo da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie rilevanti per la conclusione dell’affare; l’inadempimento a detti obblighi può configurare il legittimo rifiuto dell’intermediato di pagargli la provvigione se a causa di tale inadempimento, e secondo il principio di buona fede, è giustificato il rifiuto a stipulare il contratto a quelle condizioni.
(Ufficio del Giudice di Pace di Salerno - Avv. Luigi Vingiani, Sentenza 16 maggio 2011)
[Dott.ssa Daniela Calabrese - Ufficio legale Unicons]
Il Giudice, in via preliminare, in adesione all’orientamento sancito dalla Suprema Corte, ha evidenziato come l’abitabilità sia un requisito giuridico essenziale per il godimento e la commerciabilità del bene. Ed invero, il certificato (o licenza) di abitabilità ha una duplice funzione in quanto da un lato attesta l’idoneità dell’immobile ad essere adibito ad uso abitativo e dall’altro a garantire l’idoneità dell’immobile stesso ad assolvere una determinata funzione economica sociale e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto. Pertanto la mancanza o la falsità del certificato di abitabilità può rilevare solo ai fini civilistici di una eventuale risoluzione del contratto.
Ciò premesso, sulla base di quanto su menzionato, secondo il Giudice è fatto obbligo al mediatore di comunicare alle parti le circostanze che gli sono note circa la valutazione e la sicurezza dell’affare o conoscibili con l’ordinaria diligenza in modo da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie rilevanti per la conclusione dell’affare; l’inadempimento a detti obblighi può configurare il legittimo rifiuto dell’intermediato di pagargli la provvigione se a causa di tale inadempimento, e secondo il principio di buona fede, è giustificato il rifiuto a stipulare il contratto a quelle condizioni.
(Ufficio del Giudice di Pace di Salerno - Avv. Luigi Vingiani, Sentenza 16 maggio 2011)
[Dott.ssa Daniela Calabrese - Ufficio legale Unicons]