Giudice di Pace: no alla provvigione del mediatore se la casa non è abitabile

Il Giudice di Pace di Salerno si è pronunciato in materia di opposizione a decreto ingiuntivo relativo all’accertamento del diritto alla provvigione del mediatore in caso di nullità del contratto di compravendita di un immobile, a seguito della scoperta da parte della promissaria acquirente dell’inabitabilità dello stesso.

Il Giudice, in via preliminare, in adesione all’orientamento sancito dalla Suprema Corte, ha evidenziato come l’abitabilità sia un requisito giuridico essenziale per il godimento e la commerciabilità del bene. Ed invero, il certificato (o licenza) di abitabilità ha una duplice funzione in quanto da un lato attesta l’idoneità dell’immobile ad essere adibito ad uso abitativo e dall’altro a garantire l’idoneità dell’immobile stesso ad assolvere una determinata funzione economica sociale e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto. Pertanto la mancanza o la falsità del certificato di abitabilità può rilevare solo ai fini civilistici di una eventuale risoluzione del contratto.

Ciò premesso, sulla base di quanto su menzionato, secondo il Giudice è fatto obbligo al mediatore di comunicare alle parti le circostanze che gli sono note circa la valutazione e la sicurezza dell’affare o conoscibili con l’ordinaria diligenza in modo da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie rilevanti per la conclusione dell’affare; l’inadempimento a detti obblighi può configurare il legittimo rifiuto dell’intermediato di pagargli la provvigione se a causa di tale inadempimento, e secondo il principio di buona fede, è giustificato il rifiuto a stipulare il contratto a quelle condizioni.

(Ufficio del Giudice di Pace di Salerno - Avv. Luigi Vingiani, Sentenza 16 maggio 2011)

[Dott.ssa Daniela Calabrese - Ufficio legale Unicons]

Il Giudice di Pace di Salerno si è pronunciato in materia di opposizione a decreto ingiuntivo relativo all’accertamento del diritto alla provvigione del mediatore in caso di nullità del contratto di compravendita di un immobile, a seguito della scoperta da parte della promissaria acquirente dell’inabitabilità dello stesso.

Il Giudice, in via preliminare, in adesione all’orientamento sancito dalla Suprema Corte, ha evidenziato come l’abitabilità sia un requisito giuridico essenziale per il godimento e la commerciabilità del bene. Ed invero, il certificato (o licenza) di abitabilità ha una duplice funzione in quanto da un lato attesta l’idoneità dell’immobile ad essere adibito ad uso abitativo e dall’altro a garantire l’idoneità dell’immobile stesso ad assolvere una determinata funzione economica sociale e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto. Pertanto la mancanza o la falsità del certificato di abitabilità può rilevare solo ai fini civilistici di una eventuale risoluzione del contratto.

Ciò premesso, sulla base di quanto su menzionato, secondo il Giudice è fatto obbligo al mediatore di comunicare alle parti le circostanze che gli sono note circa la valutazione e la sicurezza dell’affare o conoscibili con l’ordinaria diligenza in modo da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie rilevanti per la conclusione dell’affare; l’inadempimento a detti obblighi può configurare il legittimo rifiuto dell’intermediato di pagargli la provvigione se a causa di tale inadempimento, e secondo il principio di buona fede, è giustificato il rifiuto a stipulare il contratto a quelle condizioni.

(Ufficio del Giudice di Pace di Salerno - Avv. Luigi Vingiani, Sentenza 16 maggio 2011)

[Dott.ssa Daniela Calabrese - Ufficio legale Unicons]