Giudice di Pace: nullo verbale di eccesso di velocità senza indicazione detrazione tolleranza apparecchio rilevamento
Con questa innovativa motivazione il Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, Avv. Nicola Dei, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura di Firenze aveva respinto il ricorso amministrativo avverso un verbale elevato dalla Polizia Stradale di Firenze per la violazione dell’art. 142 co. 11 C.d.S. (circolazione alla velocità di km/h 130 superando di km/h 56 il limite massimo di velocità fissato in km/h 80).
In particolare, con la richiamata pronuncia il G.d.P. adito ha accolto il ricorso rilevando che nel verbale impugnato non è stata specificata l’effettiva tolleranza dovuta per l’apparecchio di rilevamento, in quanto è riportato esclusivamente che il conducente dell’auto di proprietà del ricorrente "circolava, considerata la tolleranza dovuta per l’apparecchio di rilevamento, ad una velocità di km/h 156 eccedendo di km/h 56 il limite massimo di velocità stabilito dalla legge, per tale categoria di veicolo, in km/h 80".
Ha poi aggiunto il G.d.P. che l’art. 345 c. 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS (DPR n. 495/1992) dispone come "qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h".
A parere del Giudicante tale norma impone quindi che, al fine di mettere in grado il giudice di poter controllare l’esattezza del procedimento tecnico - logico - giuridico seguito dalla pubblica amministrazione, nel verbale deve essere indicata:
a) in primo luogo, la velocità effettivamente tenuta dal trasgressore e rilevata dall’apparecchiatura;
b) in secondo luogo, la detrazione apportata, in maniera tale da rilevare se è stata apportata la detrazione fissa di 5 km/h oppure quella risultante dalla applicazione del 5%.
(Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo - Avv. Nicola Dei, Sentenza 31 dicembre 2006)
[Avv. Alfredo Matranga]
Con questa innovativa motivazione il Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, Avv. Nicola Dei, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura di Firenze aveva respinto il ricorso amministrativo avverso un verbale elevato dalla Polizia Stradale di Firenze per la violazione dell’art. 142 co. 11 C.d.S. (circolazione alla velocità di km/h 130 superando di km/h 56 il limite massimo di velocità fissato in km/h 80).
In particolare, con la richiamata pronuncia il G.d.P. adito ha accolto il ricorso rilevando che nel verbale impugnato non è stata specificata l’effettiva tolleranza dovuta per l’apparecchio di rilevamento, in quanto è riportato esclusivamente che il conducente dell’auto di proprietà del ricorrente "circolava, considerata la tolleranza dovuta per l’apparecchio di rilevamento, ad una velocità di km/h 156 eccedendo di km/h 56 il limite massimo di velocità stabilito dalla legge, per tale categoria di veicolo, in km/h 80".
Ha poi aggiunto il G.d.P. che l’art. 345 c. 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS (DPR n. 495/1992) dispone come "qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h".
A parere del Giudicante tale norma impone quindi che, al fine di mettere in grado il giudice di poter controllare l’esattezza del procedimento tecnico - logico - giuridico seguito dalla pubblica amministrazione, nel verbale deve essere indicata:
a) in primo luogo, la velocità effettivamente tenuta dal trasgressore e rilevata dall’apparecchiatura;
b) in secondo luogo, la detrazione apportata, in maniera tale da rilevare se è stata apportata la detrazione fissa di 5 km/h oppure quella risultante dalla applicazione del 5%.
(Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo - Avv. Nicola Dei, Sentenza 31 dicembre 2006)
[Avv. Alfredo Matranga]