Giudice di Pace: prova in giudizio della omologazione degli autovelox
Secondo il Giudice di Pace di Lecce si tratta, infatti, di apparecchiatura Autovelox mai omologata, né tarata dall’Ente utilizzatore secondo le modalità previste dalla legge in materia, prima dell’irrogazione della sanzione impugnata.
In particolare, per il Giudice, si può autorizzare la mancata contestazione immediata, da parte degli organi accertatori, ove la circolazione si pratichi su tratti di strada in cui sarebbe particolarmente difficoltoso o pericoloso fermare il veicolo, ovvero quando si faccia ricorso ad apparecchi di rilevamento che consentano la determinazione dell’illecito in maniera successiva. Detto accertamento, ha però aggiunto il Giudicante, deve essere legittimo in quanto non può essere effettuato con apparecchi di cui non si abbia certezza e consapevolezza del loro efficace e legittimo funzionamento. Pertanto, “la sanzione amministrativa contestata va annullata in quanto manca sia la prova che l’apparecchiatura usata sia stata omologata che tarata, negli altri casi resta vigente la regola che prescrive che la contestazione deve essere immediata, salvo che concretamente il verbalizzante non provi che era impossibile fermare il veicolo”. E, nel caso di specie, la Polizia Stradale non ha provato l’impossibilità di fermare il veicolo multato.
Infatti, ha concluso il Giudice, è illegittima la prassi di mettere in funzione apparecchiature tecniche senza l’ausilio da parte dell’organo verbalizzante né deve essere trascurata la circostanza che il momento decisivo dell’accertamento dell’infrazione è costituito dal rilievo fotografico, cui deve necessariamente presenziare l’organo accertatore. Né, infine, dalla costituzione dell’organo resistente, a seguito della contestazione del regolare funzionamento dell’apparecchiatura Autovelox effettuata dalla parte ricorrente, si evince una prova certa circa il legittimo uso/funzionamento dell’apparecchio utilizzato.
(Giudice di Pace di Lecce – Avv. Franco Giustizieri, Sentenza 21 gennaio 2009)
[Avv. Alfredo Matranga]
Secondo il Giudice di Pace di Lecce si tratta, infatti, di apparecchiatura Autovelox mai omologata, né tarata dall’Ente utilizzatore secondo le modalità previste dalla legge in materia, prima dell’irrogazione della sanzione impugnata.
In particolare, per il Giudice, si può autorizzare la mancata contestazione immediata, da parte degli organi accertatori, ove la circolazione si pratichi su tratti di strada in cui sarebbe particolarmente difficoltoso o pericoloso fermare il veicolo, ovvero quando si faccia ricorso ad apparecchi di rilevamento che consentano la determinazione dell’illecito in maniera successiva. Detto accertamento, ha però aggiunto il Giudicante, deve essere legittimo in quanto non può essere effettuato con apparecchi di cui non si abbia certezza e consapevolezza del loro efficace e legittimo funzionamento. Pertanto, “la sanzione amministrativa contestata va annullata in quanto manca sia la prova che l’apparecchiatura usata sia stata omologata che tarata, negli altri casi resta vigente la regola che prescrive che la contestazione deve essere immediata, salvo che concretamente il verbalizzante non provi che era impossibile fermare il veicolo”. E, nel caso di specie, la Polizia Stradale non ha provato l’impossibilità di fermare il veicolo multato.
Infatti, ha concluso il Giudice, è illegittima la prassi di mettere in funzione apparecchiature tecniche senza l’ausilio da parte dell’organo verbalizzante né deve essere trascurata la circostanza che il momento decisivo dell’accertamento dell’infrazione è costituito dal rilievo fotografico, cui deve necessariamente presenziare l’organo accertatore. Né, infine, dalla costituzione dell’organo resistente, a seguito della contestazione del regolare funzionamento dell’apparecchiatura Autovelox effettuata dalla parte ricorrente, si evince una prova certa circa il legittimo uso/funzionamento dell’apparecchio utilizzato.
(Giudice di Pace di Lecce – Avv. Franco Giustizieri, Sentenza 21 gennaio 2009)
[Avv. Alfredo Matranga]