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Gli accordi di segretezza di know-how

Le forme di tutela giuridica del know-how aziendale non coperto da diritti di privativa
[La versione integrale dell’articolo è stata pubblicata nella rivista trimestrale Ventiquattrore Avvocato Contratti - Proprietà Industriale ed Opere di Ingegno - n. 2 giugno 2007, Il Sole 24ore]

Il patrimonio conoscitivo aziendale – c.d. know-how - anche quando non è coperto da diritti di privativa, gode di una particolare forma di tutela giuridica. La legge, infatti, riconoscendo l’importanza delle informazioni segrete, concede al titolare delle stesse una serie di forme di protezione, sia soggettiva, sia oggettiva che si concretizzano sostanzialmente nella previsione di una serie di fattispecie in cui è posto a carico di determinati soggetti un obbligo di segretezza.

Affinché il know-how risulti protetto dalla legge, è necessario che esso, oltre a costituire un valore aziendale, sia mantenuto segreto.

Con il termine know-how si ricomprende comunemente quell’insieme di nozioni che integrano, migliorano e rendono applicabile la tecnica-tecnologia nota in un determinato settore e la cui sperimentata applicazione fa conseguire a chi la utilizza un migliore sfruttamento delle proprie capacità produttive e di business. Vi è da precisare che le singole informazioni che costituiscono il know-how aziendale possono essere anche già di pubblico dominio, tuttavia, il quid aggiuntivo consiste solitamente in una particolare combinazione delle predette informazioni tale da formare un patrimonio di per sé unico. In questi termini, il know-how può costituire un asset, suscettibile anche di una considerevole valutazione economica, che permette al titolare di poter disporre di un vero e proprio vantaggio competitivo nel proprio settore di riferimento.

Perché queste informazioni godano di tutela, devono essere:

- informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie, di marketing o commerciali, sotto forma di relazioni, comunicazioni anche di carattere interno, studi, rapporti, elenchi, dati, tabelle, schede, tabulati e quant’altro - sia su supporto cartaceo, sia su supporto magnetico, ottico o magneto/ottico - purché idonee a costituire un patrimonio di utilità aziendale;

- segrete in quanto difficilmente accessibili e sufficientemente protette da chi ne è il legittimo titolare.

Onde rendere dette informazioni suscettibili di tutela è necessaria la buona fede e che il titolare ponga in essere un serio criterio di protezione delle stesse ed una serie di procedure di sicurezza, clausole di riservatezza o di sicurezza, contratti di sicurezza, nonché di segretazione, ecc...

In altri termini, è necessario che l’insieme organico di dette informazioni sia segreto e patrimonio proprio del relativo titolare.

La struttura ed i contenuti degli accordi di segretezza sono inevitabilmente connessi alla tipologia di know-how oggetto dell’accordo medesimo.

Negli accordi in questione è, innanzitutto, preponderante l’aspetto meramente tecnico unito alla previsione di una adeguata clausola penale da applicare nell’ipotesi in cui il cessionario venga meno all’obbligo di confidenzialità. Detta clausola ha, oltre ad una funzione deterrente, anche l’utilità di determinare a priori tra le parti l’importo dei danni causati dalla violazione dell’obbligo di segretezza. Infatti, in caso di inadempimento il cessionario non sarà tenuto a dimostrare l’an ed il quantum del danno essendo applicabile la penale.

Inoltre, onde non vanificare la lunga efficacia del segreto è opportuno che l’obbligo di segretezza, sussista non solo per il periodo di durata del contratto, ma anche per un periodo successivo alla sua risoluzione-cessazione. Alcuni dubbi potrebbero sorgere circa la validità di accordi che impongono sine die al licenziatario un obbligo di segretezza; pertanto, per essi dovrebbe essere previsto un limite temporale ragionevole.

Quanto ai soggetti tenuti all’adozione di misure di garanzia della segretezza, vi è da segnalare che con detto termine si tende a far rientrare anche i soggetti diversi dal titolare dell’impresa (dirigenti, commerciali, capi reparto, ecc.) che è in possesso delle informazioni. Infatti, l’espressione di cui all’art. 98 c.p.i. “persone al cui legittimo controllo” fa sì che nella previsione legislativa rientrino anche coloro i quali ricevono le informazioni dal titolare dell’impresa e che vengono da detto autorizzati a comunicarle a terzi, a loro discrezione, per le esigenze dell’impresa.

In tal caso, anche queste persone sono tenute all’adozione di adeguate misure di garanzia nei rapporti con i terzi ai quali vengono comunicate legittimamente le informazioni segrete.

Facendo un bilancio di quanto sopra esposto, possiamo concludere che il know-how aziendale è tutelabile solo se trae valore economico dalla sua stessa segretezza. Ciò accade quando lo sfruttmaento delle informazioni ad esso connesse pone il titolare in una posizione privilegiata rispetto ai competitors. Detta posizione privilegiata è ovviamente di natura concorrenziale e si concretizza nella possibilità di mantenere e/o implementare quote di mercato che altrimenti potrebbero essere acquisite dai concorrenti.

In altri termini, la protezione del segreto è legittima se ed in quanto sia mirata alla protezione di valori organizzativi e di avviamento che trovano nel segreto stesso il loro punto di forza.

Ciò che è importante rilevare è l’assoluta novità introdotta dalla nuova normativa in materia di diritto industriale la quale garantisce al know-how una protezione di tipo reale erga omnes che consente al titolare di inibire a chiunque la relativa acquisizione ed utilizzazione.

A dette informazioni, così come i restanti diritti di privativa industriale, si applica infatti integralmente la disciplina del processo e delle sanzioni prevista dal capo terzo del codice della proprietà industriale.

Conseguentemente, la tutela reale delle informazioni riservate è stata considerevolmente rafforzata rispetto al passato (tutela di tipo obbligatorio) facendo del know-how un vero e proprio autonomo diritto di proprietà industriale.

Con riferimento alla struttura ed ai contenuti necessari ed imprescindibili degli accordi di segretezza, vi è da rilevare che gli stessi sono inevitabilmente connessi alla tipologia ed all’elemento tecnico proprio delle informazioni segrete e del know-how oggetto degli accordi medesimi. La migliore tutela contrattuale si realizza infatti stipulando preventivamente accordi di segretezza che determinino con chiarezza il contenuto delle informazioni segrete e che certifichino la volontà delle parti contraenti.

[La versione integrale dell’articolo è stata pubblicata nella rivista trimestrale Ventiquattrore Avvocato Contratti - Proprietà Industriale ed Opere di Ingegno - n. 2 giugno 2007, Il Sole 24ore]

Il patrimonio conoscitivo aziendale – c.d. know-how - anche quando non è coperto da diritti di privativa, gode di una particolare forma di tutela giuridica. La legge, infatti, riconoscendo l’importanza delle informazioni segrete, concede al titolare delle stesse una serie di forme di protezione, sia soggettiva, sia oggettiva che si concretizzano sostanzialmente nella previsione di una serie di fattispecie in cui è posto a carico di determinati soggetti un obbligo di segretezza.

Affinché il know-how risulti protetto dalla legge, è necessario che esso, oltre a costituire un valore aziendale, sia mantenuto segreto.

Con il termine know-how si ricomprende comunemente quell’insieme di nozioni che integrano, migliorano e rendono applicabile la tecnica-tecnologia nota in un determinato settore e la cui sperimentata applicazione fa conseguire a chi la utilizza un migliore sfruttamento delle proprie capacità produttive e di business. Vi è da precisare che le singole informazioni che costituiscono il know-how aziendale possono essere anche già di pubblico dominio, tuttavia, il quid aggiuntivo consiste solitamente in una particolare combinazione delle predette informazioni tale da formare un patrimonio di per sé unico. In questi termini, il know-how può costituire un asset, suscettibile anche di una considerevole valutazione economica, che permette al titolare di poter disporre di un vero e proprio vantaggio competitivo nel proprio settore di riferimento.

Perché queste informazioni godano di tutela, devono essere:

- informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie, di marketing o commerciali, sotto forma di relazioni, comunicazioni anche di carattere interno, studi, rapporti, elenchi, dati, tabelle, schede, tabulati e quant’altro - sia su supporto cartaceo, sia su supporto magnetico, ottico o magneto/ottico - purché idonee a costituire un patrimonio di utilità aziendale;

- segrete in quanto difficilmente accessibili e sufficientemente protette da chi ne è il legittimo titolare.

Onde rendere dette informazioni suscettibili di tutela è necessaria la buona fede e che il titolare ponga in essere un serio criterio di protezione delle stesse ed una serie di procedure di sicurezza, clausole di riservatezza o di sicurezza, contratti di sicurezza, nonché di segretazione, ecc...

In altri termini, è necessario che l’insieme organico di dette informazioni sia segreto e patrimonio proprio del relativo titolare.

La struttura ed i contenuti degli accordi di segretezza sono inevitabilmente connessi alla tipologia di know-how oggetto dell’accordo medesimo.

Negli accordi in questione è, innanzitutto, preponderante l’aspetto meramente tecnico unito alla previsione di una adeguata clausola penale da applicare nell’ipotesi in cui il cessionario venga meno all’obbligo di confidenzialità. Detta clausola ha, oltre ad una funzione deterrente, anche l’utilità di determinare a priori tra le parti l’importo dei danni causati dalla violazione dell’obbligo di segretezza. Infatti, in caso di inadempimento il cessionario non sarà tenuto a dimostrare l’an ed il quantum del danno essendo applicabile la penale.

Inoltre, onde non vanificare la lunga efficacia del segreto è opportuno che l’obbligo di segretezza, sussista non solo per il periodo di durata del contratto, ma anche per un periodo successivo alla sua risoluzione-cessazione. Alcuni dubbi potrebbero sorgere circa la validità di accordi che impongono sine die al licenziatario un obbligo di segretezza; pertanto, per essi dovrebbe essere previsto un limite temporale ragionevole.

Quanto ai soggetti tenuti all’adozione di misure di garanzia della segretezza, vi è da segnalare che con detto termine si tende a far rientrare anche i soggetti diversi dal titolare dell’impresa (dirigenti, commerciali, capi reparto, ecc.) che è in possesso delle informazioni. Infatti, l’espressione di cui all’art. 98 c.p.i. “persone al cui legittimo controllo” fa sì che nella previsione legislativa rientrino anche coloro i quali ricevono le informazioni dal titolare dell’impresa e che vengono da detto autorizzati a comunicarle a terzi, a loro discrezione, per le esigenze dell’impresa.

In tal caso, anche queste persone sono tenute all’adozione di adeguate misure di garanzia nei rapporti con i terzi ai quali vengono comunicate legittimamente le informazioni segrete.

Facendo un bilancio di quanto sopra esposto, possiamo concludere che il know-how aziendale è tutelabile solo se trae valore economico dalla sua stessa segretezza. Ciò accade quando lo sfruttmaento delle informazioni ad esso connesse pone il titolare in una posizione privilegiata rispetto ai competitors. Detta posizione privilegiata è ovviamente di natura concorrenziale e si concretizza nella possibilità di mantenere e/o implementare quote di mercato che altrimenti potrebbero essere acquisite dai concorrenti.

In altri termini, la protezione del segreto è legittima se ed in quanto sia mirata alla protezione di valori organizzativi e di avviamento che trovano nel segreto stesso il loro punto di forza.

Ciò che è importante rilevare è l’assoluta novità introdotta dalla nuova normativa in materia di diritto industriale la quale garantisce al know-how una protezione di tipo reale erga omnes che consente al titolare di inibire a chiunque la relativa acquisizione ed utilizzazione.

A dette informazioni, così come i restanti diritti di privativa industriale, si applica infatti integralmente la disciplina del processo e delle sanzioni prevista dal capo terzo del codice della proprietà industriale.

Conseguentemente, la tutela reale delle informazioni riservate è stata considerevolmente rafforzata rispetto al passato (tutela di tipo obbligatorio) facendo del know-how un vero e proprio autonomo diritto di proprietà industriale.

Con riferimento alla struttura ed ai contenuti necessari ed imprescindibili degli accordi di segretezza, vi è da rilevare che gli stessi sono inevitabilmente connessi alla tipologia ed all’elemento tecnico proprio delle informazioni segrete e del know-how oggetto degli accordi medesimi. La migliore tutela contrattuale si realizza infatti stipulando preventivamente accordi di segretezza che determinino con chiarezza il contenuto delle informazioni segrete e che certifichino la volontà delle parti contraenti.