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Guida in stato di ebbrezza: etilometro e gli “oneri probatori” della difesa

Guida in stato di ebbrezza e oneri probatori
Guida in stato di ebbrezza e oneri probatori

Si segnala la recente sentenza della cassazione che ritiene sufficienti le presunzioni in tema di onere della prova sulla effettiva e regolare funzionalità dell’etilometro.

In tema di guida in stato di ebbrezza: “l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli”.

Secondo gli Ermellini, in tema di guida in stato di ebbrezza, provare il malfunzionamento dell’etilometro: “è un preciso onere della difesa, da assolvere puntualmente, se vuole contestare le risultanze dell’etilometro, non è sufficiente richiedere e rilevare la mancata produzione dell’omologazione e della revisione dell’etilometro”. In sintesi, la massima della sentenza n. 46841/2021 che ha modificato il precedente orientamento della cassazione sez. IV n. 38618/2019.

La cassazione sezione IV con la sentenza n. 46841 del 17 dicembre 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa che eccepiva: “l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 379 reg. att. cod. strada ed il vizio di motivazione in ordine alla regolarità delle verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato dagli accertatori, atteso che nella sentenza impugnata sono citati alcuni precedenti, senza alcuna rielaborazione degli stessi e senza effettivamente rispondere alle doglianze difensive, fondate su altro orientamento giurisprudenziale, secondo cui, laddove l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere dell'accusa provare il regolare funzionamento dell'etilometro, la sua omologazione e la sua revisione, mentre, nel caso di specie, nel verbale di accertamento non sono stati indicati i dati dell'omologazione e dell'ultima revisione, ma solo, in modo lacunoso ed illogico, la scadenza di quest'ultima (in data successiva a quella della condotta)”.

Nella parte motiva della sentenza n. 46841 si indica alla difesa come esercitare correttamente le contestazioni al buon funzionamento dell’etilometro e mettere in discussione le risultanze dello stesso, secondo gli Ermellini non è sufficiente richiedere di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione dell’etilometro.

Proseguono i giudici della Suprema Corte rilevando che: “In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli”.

Questa presunzione di affidabilità rende assai gravoso l’onere per il privato, sia in sede civile sia penale, di dimostrare la sussistenza, nel caso concreto, di un difetto di funzionamento.

La prova del malfunzionamento dell'etilometro appare tanto più difficoltosa in considerazione della disponibilità dell'apparecchio in capo alla pubblica amministrazione.

Come è possibile esercitare l’onere difensivo suindicato?

Secondo la sentenza della cassazione n. 46841/2021, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro, ed in proposito si citano i precedenti (Sez. 4, n. 25742 del Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 ud. - dep. 29/03/2021, Ibnezzayer Ahmed, Rv. 280958 - 01).

Nella sentenza si è, difatti, specificato che l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio: “onere che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01)”.

In questa motivazione si è calpestato il principio espresso in precedenti sentenze, in tema di guida in stato di ebbrezza, che l'onere della prova dell'imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell'espletamento delle dovute verifiche dell'etilometro.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte è rinvenibile un orientamento contrapposto, Sezione IV, n. 38618 del 6 giugno 2019 che aveva stabilito: “In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione”.

Tale principio in tema di onere della prova della regolarità dell'etilometro era stato sottoposta all'attenzione della Quarta Sezione della cassazione, che accennava, nelle premesse, all'esigenza di affrontare il problema della coerenza della soluzione fino ad allora prescelta coi principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza civile (Sez. 4, n. 17494 del 29/03/2019, Scalera, non massimata; Sez. 4, n. 25132 del 21/02/2019, Picardi, non massimata).

Il Collegio della sezione IV, sulla scia dell'insegnamento della Corte costituzionale, recepito dalla giurisprudenza civile, ritenne di modificare il tradizionale orientamento fin allora seguito.

Gli Ermellini nella sentenza n. 38618/2019 scrivevano: “La giurisprudenza finora ha privilegiato le esigenze di tutela della sicurezza stradale, a fronte dell'interesse dell'imputato ad ottenere tutela in presenza di accertamenti automatici effettuati da apparecchi quali gli autovelox o gli etilometri, dei quali spesso le amministrazioni non sono in grado di dimostrare l'aggiornata taratura della funzionalità.

L'orientamento tradizionale di ritenere sufficiente l'omologazione dell'apparecchio ha comportato il gravoso onere per il privato, sia in sede civile sia penale, di dimostrare la sussistenza, nel caso concreto, di un difetto di funzionamento.

La prova del malfunzionamento dell'etilometro appare tanto più difficoltosa in considerazione della disponibilità dell'apparecchio in capo alla pubblica amministrazione. Nella sentenza n. 113 della Corte costituzionale enunciava un canone di razionalità pratica, sottolineando la soggezione di qualsiasi apparecchio, specie se elettronico, ad invecchiamento e a variazioni delle sue caratteristiche, per cui la mancata sottoposizione a manutenzione appariva intrinsecamente irragionevole, incidendo l'obsolescenza e il deterioramento sull'affidabilità delle apparecchiature in un settore di particolare rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

Il giudice delle leggi, quindi, mostrava di comprendere l'esigenza di non ritenere sufficiente la sola omologazione dell'apparecchio utilizzato e di considerare indispensabile la (prova della) revisione del medesimo.

Tali condivisibili principi erano affermati dalla citata giurisprudenza costituzionale in tema di autovelox ed estesi dalla giurisprudenza civile in relazione all'etilometro, per cui non v'è ragione di non riconoscerli anche in sede penale.

In caso contrario, si creerebbe un'evidente ed irragionevole distonia - e in particolare tra i settori civile, amministrativo e penale - nella parte in cui l'onere della prova del funzionamento dell'etilometro spetterebbe alla pubblica amministrazione in sede civile e all'imputato in sede penale.

Addirittura, ne deriverebbe la conseguenza irrazionale - incidente anche sul profilo sostanziale - secondo cui una medesima fattispecie potrebbe costituire solo illecito penale e non illecito amministrativo, in totale contrasto col principio di sussidiarietà del diritto penale e, cioè, dell'utilizzazione dello strumento penale solo quale extrema ratio, in caso di insufficienza degli strumenti sanzionatori previsti dagli altri rami dell'ordinamento.

Sotto il profilo processuale, il principio qui sopra affermato è conforme a quello di carattere generale secondo cui l'accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all'imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto.

La parte che allega un fatto (nella specie: superamento del tasso alcolemico), affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità.

L'onere della prova dell'imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell'espletamento delle dovute verifiche dell'etilometro.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione”.

Tale orientamento secondo la recente sentenza esaminata: “risultava, pertanto, già superato all'epoca della proposizione del ricorso. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha, in modo esaustivo e non illogico, desunto l'omologazione e la regolare revisione dell'etilometro dall'indicazione, nel verbale di accertamento, dell'apparecchio usato e della data di scadenza dell'ultima revisione: difatti, tali dati, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, integrano elementi indiziari sufficienti in assenza di alcun ulteriore elemento probatorio di segno contrario”.

Quindi secondo gli Ermellini non è onore dell’accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro quando si può “desumere” dalle indicazioni riportate nel verbale di accertamento. Per la difesa si richiede una sorta di prova diabolica.

Una pericolosa capriola all’indietro in tema di garanzie processuali.

La norma in esame: Art. 186 - Guida sotto l’influenza dell’alcool del DLT 30/04/1992, n. 285 - Autoveicoli e circolazione stradale Commentato Online (filodiritto.com)