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Onere probatorio: la sentenza del tribunale di Forlì

Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Marina di Ravenna

In data 29/04/2021, il Tribunale d Forlì ha pubblicato la sentenza n. 491/21, con cui ha precisato, tra l’altro, profili particolarmente interessanti in materia di:

a) limitato onere probatorio a carico della Banca in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo;

b) riammissione del fido di fatto;

c) validità del contratto cd. monofirma;

d) obbligo probatorio dell’eccezione di usurarietà;

e) validità dello ius variandi.

Il Tribunale di Forlì, con la sent.n. 491 del 29/04/2021 emessa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha precisato chiaramente che la Banca non è onerata della produzione di tutti gli estratti conto se l’eccezione avversaria è genericamente riferita alla mancata prova del credito e non venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali.

Un punto molto significativo della sentenza è la riammissione del cd. fido di fatto. Precisa, infatti, il magistrato romagnolo che “ferma comunque la possibilità per la banca di tollerare lo scoperto del proprio correntista anche oltre gli eventuali limiti di fido”; rileva all’uopo che il conto corrente riportava la dicitura “conto affidato n….“ e, che il conto scalare indicava chiaramente gli interessi debitori applicati in base alle pattuizioni contrattuali.

In linea con il più autorevole, costante e recente contesto giurisprudenziale (C.Cass. SS.UU. n. 898 del 16.1.2018), il Tribunale di Forlì, ribadisce la validità del contratto prodotto dalla banca che sia privo della sua sottoscrizione. Ciò, in quanto “la forma scritta è da considerare carente sia nel caso in cui manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto contenente le necessarie condizioni economiche sia quando, pur essendo presente, tale documento non presenti la sottoscrizione di nessuna delle due parti”

È in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia di usura intendere necessario provare l’eccezione di usurarietà in un rapporto bancario. Il tribunale ha ristabilito anche il preciso onere probatorio in capo al correntista-opponente che sollevi eccezione di presunta usurarietà. Infatti è stata respinta l’eccezione di usurarietà formulata, per la genericità delle doglianze, per la mancanza del rispetto dell’onere assertivo e probatorio nel dedurre solo il presunto superamento del tasso soglia usura, per la mancanza di indicazione del tasso contrattuale ritenuto illegittimo, per la mancata esposizione del tasso soglia di riferimento, per l’omessa produzione dei decreti ministeriali che stabilivano, all’epoca della stipulazione del contratto, la soglia antiusura e che integrano provvedimenti amministrativi, che la parte è onerata di produrre in giudizio.

Il Tribunale di Forlì ha preso posizione in merito al riconoscimento dello ius variandi pattuito e ratificato nel contratto di apertura di conto corrente. L’estratto conto prodotto in atti conteneva l’ indicazione delle condizioni contrattuali relative ai tassi d’interesse, alle commissioni e alle spese unilateralmente mutate ad opera della banca e comunicate al correntista in allegato agli estratti conto periodicamente inviati. La validità delle condizioni mutate unilateralmente dalla banca è stata riconosciuta per la mancata prova del correntista di aver contestato tempestivamente gli estratti conto (ex art. 1832 c.c.) e per non aver provato l’esercizio del diritto di recesso nel termine ex art. 118 TUB.