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Handicap - TAR Reggio Calabria: anche l’amministrazione militare nel riscontro alle richieste di trasferimento deve puntualmente indicare le esigenze di servizio

Handicap - TAR Reggio Calabria: anche l’amministrazione militare nel riscontro alle richieste di trasferimento deve puntualmente indicare le esigenze di servizio
Handicap - TAR Reggio Calabria: anche l’amministrazione militare nel riscontro alle richieste di trasferimento deve puntualmente indicare le esigenze di servizio

La Legge 104

Stop ai dinieghi generici: l’Amministrazione militare deve ritenersi soggetta agli stessi obblighi motivazionali che gravano sul datore di lavoro privato e i suoi provvedimenti di riscontro delle richieste di trasferimento devono, pertanto, indicare puntualmente le concrete esigenze di servizio che giustificano il diniego, essendo sindacabili sotto il profilo della correttezza e buona fede ex articolo 1375 del Codice civile.

Con sentenza 21/07/17 n. 710 il TAR Reggio Calabria pone un freno significativo ai dinieghi di trasferimento sempre più spesso motivati dall’Amministrazione militare sulla base di generiche esigenze di servizio ed assoggetta il Ministero agli stringenti obblighi motivazionali già gravanti sul datore di lavoro privato.

Secondo i Giudici calabresi, infatti, il diritto del lavoratore pubblico a usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 33 Legge n. 104/92 è finalizzato a garantire il diritto dei disabili di beneficiare di misure che ne tutelino l’autonomia ed esige, pertanto, che ogni provvedimento che ne limiti il godimento sia giustificato da una attenta comparazione costituzionalmente orientata tra le esigenze del datore di lavoro e quelle di assistenza della persona disabile, di cui l’Amministrazione deve dar conto nella motivazione del proprio provvedimento.

Nella fattispecie, un Poliziotto salentino in servizio in Provincia di Reggio Calabria ha chiesto di essere trasferito in Provincia di Lecce ex articolo 33 Legge n. 104/92, per assistere il gemello portatore di handicap grave.

Il Ministero ha rigettato il trasferimento richiesto, opponendo alla richiesta delle generiche esigenze di servizio, giustificate anche attraverso il richiamo all’elevato tasso di criminalità del contesto geografico.

La decisione del TAR

Il Giudice amministrativo, però, ha annullato il diniego così formulato, ritenendo che per respingere una richiesta di trasferimento avanzata dal militare ai sensi della prefata normativa sia necessario “l’accertamento di cause concrete e specifiche che ne escludano la possibilità”, di cui l’Amministrazione deve fedelmente dare atto nel proprio diniego attraverso un corredo motivazionale stringente e puntuale.

Sulla base di tale premessa, quindi, il TAR calabrese, con un importante approdo giurisprudenziale, ha superato i precedenti arresti interpretativi, giungendo ad assimilare l’Amministrazione militare al datore di lavoro privato quanto agli obblighi motivazionali su di essa gravanti.

Secondo i Giudici amministrativi, infatti, all’Amministrazione militare deve richiedersi “un apprezzamento e un impegno motivazionale riferito agli specifici episodi procedimentali; apprezzamento e impegno di natura analoga a quella che, nei rapporti di lavoro privato o di rapporto di impiego privatizzato è rimessa al datore di lavoro, il cui atto gestionale di riscontro alla richiesta di trasferimento è sindacabile sotto il profilo della correttezza e buona fede ex articolo 1375 del Codice civile”.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Tar Reggio Calabria, Sentenza 21 luglio 17, n. 710)