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Illegittime le Ordinanze sindacali che vietano l’installazione del 5G

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Sono illegittime le ordinanze sindacali che vietano indiscriminatamente l’installazione sul territorio comunale della tecnologia 5G. Sono queste le conclusioni rassegnate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione I di Catania che, con Ordinanza 27/07/20 n. 566, ha sospeso cautelarmente l’efficacia dell’ordinanza con cui il Sindaco di Messina aveva vietato l’installazione della tecnologia 5G sul territorio comunale.

Il primo cittadino, con Ordinanza contingibile e urgente 27/04/20 n. 133, adottata in espressa applicazione del principio di precauzione, aveva vietato di “sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G, in attesa di dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l'estrema pericolosità per la salute dell'uomo”.

Avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso Wind Tre S.p.A. che, con l’intervento di Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., aveva chiesto l’immediata sospensione cautelare del provvedimento sindacale.

I Giudici Amministrativi, seppur solo a un primo esame, tipico della fase cautelare, hanno sospeso l’efficacia dell’Ordinanza impugnata, ritenendo il Sindaco privo di un potere di valutazione sui rischi derivanti dall’utilizzo di tali tecnologie.

Secondo il Tar, infatti, “la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato.

A favore dell’immediata sospensione, militano anche i limiti propri dello strumento sindacale utilizzato.

L’articolo 38, comma 6, Decreto Legge 16/07/20 n. 76, infatti, stabilisce espressamente che “i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

La disposizione normativa sopra citata, recependo la giurisprudenza consolidata in materia, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato. Si consolida, quindi, l’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto illegittimi i divieti generalizzati di installazione del 5G sul territorio comunale (cfr: TAR Catania, 22/05/2020 n. 1126; 7/07/2020 n. 1641).

In attesa di capire se lo stesso troverà definitiva conferma nelle fasi di merito, il Legislatore ha riconosciuto ai Comuni un potere regolamentare con cui disciplinare l’utilizzo della tecnologia 5G sul territorio comunale, che potrà essere utilizzato per vietare l’installazione della stessa, ma solo su siti o zone specifiche e solo mediante apposita motivazione.

Questi i limiti degli interventi comunali in materia, in attesa di conoscere gli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia.